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Sentenza

Sentenza n. 1977/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 683/2026, pubblicata il 28/01/2026 (R.G. n. 2313/2025), con la quale il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero convenuto: - al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 15.641,23 a titolo di indennizzo per ferie maturate e non fruite, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; - al pagamento, in favore della medesima deducente, della somma corrispondente a 7 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data di deposito del ricorso, pari ad € 2.434,98 mensili, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine;

Giustizia amministrativa202601047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro n. 683/2026, che aveva riconosciuto l'indennizzo per ferie maturate e non fruite e il risarcimento per reiterazione illegittima di contratti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 gennaio 2026, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 15.641,23 lordi per ferie maturate e non fruite, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, e di una somma pari a sette mensilità della retribuzione di riferimento per il TFR, quantificata in € 2.434,98 mensili, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, a titolo di danno da illegittima reiterazione di contratti a termine. Ha domandato il pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 gennaio 2026; era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non aveva contestato l'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la sussistenza dei presupposti di rito: il titolo era stato attestato conforme all'originale e notificato al Ministero, e alla proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio dell'esecuzione contro le amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, compresi, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Ha accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sulle somme ancora dovute, in aggiunta agli interessi già riconosciuti dal giudice civile: decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termina con l'adempimento oppure, se l'inadempimento persiste, con l'efficacia della nomina del commissario. Ha condannato il Ministero a € 800,00 per spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione al difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Appare, infine, meritevole di accoglimento anche la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da determinarsi nella misura degli interessi legali su quanto ancora dovuto in dipendenza del giudicato (quindi, in aggiunta agli interessi legali già disposti con la sentenza rimasta inottemperanza, stante il carattere sanzionatorio e sollecitatorio della penalità di mora: cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 07.01.2025, n. 21).

    La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute e si aggiunge agli interessi già riconosciuti nel titolo, avendo funzione sanzionatoria e sollecitatoria.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479).

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro l'amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il dies a quo per la spettanza della penalità di mora va individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del commissario ad acta.

    La penalità di mora decorre dalla notificazione della sentenza che la dispone e cessa con l'adempimento del giudicato oppure, in caso di persistente inottemperanza, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo esecutivo nei confronti di un'amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 per l'avvio delle azioni esecutive, deve essere decorso anche prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.
  • In caso di inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione; il commissario può delegare l'esercizio dell'incarico a soggetti idonei anche al di fuori della propria articolazione organizzativa e utilizzare le risorse di bilancio disponibili, secondo criteri di buona amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata negli interessi legali sulle somme ancora dovute, in aggiunta agli interessi previsti dal titolo; decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento o, se l'inadempimento persiste, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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