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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41728/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 17/6/2025 con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato una istanza di correzione di errore materiale. Il difensore deduceva che l'ordinanza esecutiva della misura del 5/5/2025 disponeva che il condannato potesse lasciare il domicilio per sole quattro ore al giorno, in contrasto con la sentenza del G.i.p. (integrazione del 27/11/2024) che aveva prescritto l'obbligo di rimanere in casa per non meno di 12 ore al giorno, lasciando pertanto al netto degli impegni di volontariato la possibilità di allontanarsi per quattro ore giornaliere. Il motivo di impugnazione era la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per carenza assoluta di motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse allegato né la sentenza del G.i.p. né l'ordinanza esecutiva adottata ex art. 62 L. n. 689/1981, rendendo il ricorso non autosufficiente e privo della documentazione necessaria per la valutazione integrale della presunta difformità. Inoltre la Corte ha osservato che la difformità fra prescrizioni del giudice della cognizione e le modalità di esecuzione disposte dal magistrato di sorveglianza può essere fisiologica e non implica automaticamente un errore materiale, poiché il magistrato di sorveglianza può modificare le modalità in ragione di mutamenti soggettivi o di fatto intervenuti. Non essendovi dimostrazione dell'errore lamentato, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la presunta carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte non ha deciso sul merito della motivazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di documentazione e autosufficienza.

  • art. 62 L. n. 689/1981

    Norma che disciplina l'esecuzione delle pene sostitutive (detenzione domiciliare) da parte del magistrato di sorveglianza: il magistrato procede ai sensi dell'art. 678 c.p.p. e può, previa verifica, confermare o modificare le modalità di esecuzione e le prescrizioni. La Corte l'ha interpretata nel senso che la difformità tra prescrizioni del giudice della cognizione e quelle del magistrato di sorveglianza è un'ipotesi fisiologica e non comporta automaticamente un errore materiale.

  • art. 56 L. n. 689/1981

    Riferimento alla disciplina delle prescrizioni che il giudice della cognizione può imporre in relazione alla detenzione domiciliare (es. obbligo di permanenza in casa per un certo numero di ore). Nel caso concreto la sentenza del G.i.p. aveva imposto l'obbligo di rimanere in casa non meno di 12 ore al giorno.

  • art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'integrazione del dispositivo della sentenza del 12/6/2024 da parte del G.i.p.; la Corte prende atto che il G.i.p. ha operato integrazioni ai sensi di tale disposizione.

  • art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito dell'esecuzione delle pene sostitutive: il magistrato di sorveglianza verifica l'attualità delle prescrizioni e provvede con ordinanza. La Corte ha sottolineato che il magistrato di sorveglianza ha il potere di modificare le modalità di esecuzione, giustificando possibili difformità.

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento alla pronuncia di patteggiamento che originariamente aveva determinato la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare; richiamate per ricostruire la vicenda processuale di merito.

Massime di principio

  • Per impugnare efficacemente un provvedimento che rigetta una istanza di correzione di errore materiale occorre allegare integralmente i provvedimenti rilevanti (sentenza del giudice della cognizione e ordinanza esecutiva del magistrato di sorveglianza); la mancata allegazione può comportare l'inammissibilità per carenza di autosufficienza.
  • La difformità tra le prescrizioni impartite dal giudice della cognizione e le modalità di esecuzione disposte dal magistrato di sorveglianza non costituisce automaticamente un errore materiale: il magistrato di sorveglianza ha poteri di verifica e di modifica in ragione di mutamenti soggettivi o di fatto intervenuti.
  • La censura per carenza di motivazione (art. 125 c.p.p.) richiede che il ricorrente abbia posto in modo chiaro e documentato le osservazioni che si assumono non valutate; senza documentazione completa la Corte può non procedere alla disamina del merito.
  • Quando si reclama un errore materiale è necessario dimostrare concretamente l'errore comparando i testi integrali dei provvedimenti interessati; l'assenza di tale confronto documentale rende la doglianza inidonea.
  • Il rischio processuale per il ricorrente che non provveda adeguatamente è la dichiarazione di inammissibilità e l'imposizione di spese processuali e sanzioni (ad es. somme alla Cassa delle ammende).

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