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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03107/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva ravvisato la responsabilità per truffa e negato sia le attenuanti generiche sia la particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per truffa. Il ricorrente ha dedotto tre censure: primo, ha contestato la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e della dinamica dei fatti; secondo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; terzo, ha censurato l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove; il secondo manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche dall'assenza di elementi positivi e dai precedenti penali; il terzo inammissibile, perché non era deducibile in cassazione un vizio motivazionale diverso da mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È richiamato come norma incriminatrice del delitto per il quale è stata affermata la responsabilità; la Corte valorizza la motivazione di merito che ha ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo, desumendolo dalla complessiva dinamica fattuale e dalla mala fede sin dall'inizio delle trattative.

  • art. 131-bis c.p.

    La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata dichiarata inammissibile; la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulle motivazioni di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Viene indicato come parametro del vizio di motivazione deducibile in cassazione, limitato a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali.

  • Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074

    È richiamato per affermare che il giudizio di legittimità non consente una verifica della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, ma solo dell'esistenza di un apparato argomentativo логico.

  • Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590

    È richiamata per il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche con l'assenza di elementi positivi.

  • Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986

    Richiamata a sostegno dello stesso principio sul diniego delle attenuanti generiche.

  • Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610

    Richiamata a sostegno dello stesso principio sul diniego delle attenuanti generiche.

  • Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444

    Richiamata per affermare che ai fini del diniego delle attenuanti generiche possono essere valorizzati i precedenti penali.

  • Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783

    Richiamata per il medesimo principio sull'uso dei precedenti penali nel giudizio sulle attenuanti generiche.

  • Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269

    Richiamata per il medesimo principio sull'uso dei precedenti penali nel giudizio sulle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa lettura dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda l'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, non la sua corrispondenza alle acquisizioni processuali o la sua maggiore o minore persuasività.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e può essere sostenuto dai precedenti penali.
  • La censura sulla particolare tenuità del fatto è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., cioè per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti decisivi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
SottomaterieTruffa online
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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