Cassazione Penale, Ordinanza n. 03107/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva ravvisato la responsabilità per truffa e negato sia le attenuanti generiche sia la particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per truffa. Il ricorrente ha dedotto tre censure: primo, ha contestato la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e della dinamica dei fatti; secondo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; terzo, ha censurato l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove; il secondo manifestamente infondato, perché il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche dall'assenza di elementi positivi e dai precedenti penali; il terzo inammissibile, perché non era deducibile in cassazione un vizio motivazionale diverso da mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È richiamato come norma incriminatrice del delitto per il quale è stata affermata la responsabilità; la Corte valorizza la motivazione di merito che ha ritenuto sussistente anche l'elemento soggettivo, desumendolo dalla complessiva dinamica fattuale e dalla mala fede sin dall'inizio delle trattative.
art. 131-bis c.p.
La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata dichiarata inammissibile; la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulle motivazioni di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Viene indicato come parametro del vizio di motivazione deducibile in cassazione, limitato a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti essenziali.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
È richiamato per affermare che il giudizio di legittimità non consente una verifica della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, ma solo dell'esistenza di un apparato argomentativo логico.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590
È richiamata per il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche con l'assenza di elementi positivi.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986
Richiamata a sostegno dello stesso principio sul diniego delle attenuanti generiche.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610
Richiamata a sostegno dello stesso principio sul diniego delle attenuanti generiche.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444
Richiamata per affermare che ai fini del diniego delle attenuanti generiche possono essere valorizzati i precedenti penali.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783
Richiamata per il medesimo principio sull'uso dei precedenti penali nel giudizio sulle attenuanti generiche.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269
Richiamata per il medesimo principio sull'uso dei precedenti penali nel giudizio sulle attenuanti generiche.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa lettura dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda l'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, non la sua corrispondenza alle acquisizioni processuali o la sua maggiore o minore persuasività.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e può essere sostenuto dai precedenti penali.
- La censura sulla particolare tenuità del fatto è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., cioè per mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su aspetti decisivi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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