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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3544/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il riesame contro il decreto del GIP (3.5.2022) che disponeva il sequestro della carta del reddito di cittadinanza e delle disponibilita' liquide per Euro 14.763,48, ritenendo sussistente il fumus dei reati richiamati (art. 7 DL n.4/2019 e art. 640‑bis c.p.) per indebita percezione del reddito di cittadinanza nel periodo gen-set 2021. La difesa ha dedotto manifesta illogicita' della motivazione perché non sarebbe stata quantificata la presunta illecita percezione di redditi dal figlio Salvatore Auteri, con conseguente impossibilita' di accertare se la ricorrente avrebbe comunque avuto diritto al beneficio; ha inoltre sostenuto che dagli atti risultava che la Marante fosse ignara dell'attivita' del figlio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle ordinanze di riesame in materia di provvedimenti reali sia limitato alla violazione di legge (art. 325 co.1 c.p.p.) e che il motivo prospettato dalla difesa (manifesta illogicita' della motivazione) non abbia indicato profili tali da configurare una mancanza assoluta o meramente apparente della motivazione. La motivazione dell'ordinanza e' stata ritenuta sufficientemente fondata sulle risultanze processuali e non censurabile in sede di legittimita'. Percio' il ricorso e' stato respinto e la ricorrente e' stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • DL n.4 del 2019, art. 7

    art. 7 del DL n. 4 del 2019

    Norma richiamata come fonte del reato correlato all'indebita percezione del reddito di cittadinanza; la Corte non entra nel merito dell'accertamento penale sostanziale, ma accetta che il fumus e' stato ritenuto sulla base delle risultanze.

  • Codice penale, art. 640‑bis

    Rilevato come norma penale integrativa del reato di truffa in relazione all'indebita percezione di erogazioni pubbliche; richiamata come fattore che giustifica il sequestro preventivo nei presupposti del fumus.

  • Codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretata nel senso che il sindacato di Cassazione sulle ordinanze di riesame di provvedimenti reali e' limitato alla verifica di violazioni di legge (motivo di diritto), non alla valutazione 'logica' dei fatti; solo la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente per inosservanza di norme processuali e' sindacabile.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e

    Richiamato dalla difesa come titolo del motivo di cassazione (manifesta illogicita' della motivazione); la Corte ha ritenuto che un motivo di questo tipo, se contrario al limite di cui all'art. 325 c.p.p., non sia ammissibile quando non mostra una violazione di legge.

  • DL 137 del 2020, art. 23, comma 8

    art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020

    Richiamato quale norma che regola la trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; qui la Procura Generale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilita' del ricorso.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle ordinanze di riesame che riguardano provvedimenti reali (sequestri) e' limitato alla verifica di violazioni di legge; non e' il luogo per rinnovare la valutazione di merito o la logica delle valutazioni probatorie, salvo che vi sia una mancanza assoluta o motivazione meramente apparente.
  • Per impugnare con successo una ordinanza di riesame dinanzi alla Cassazione occorre far emergere un vizio normativo chiaro (es. violazione di norme processuali, assoluta carenza di motivazione), non solo una presunta illogicita' o una rivalutazione dei fatti.
  • Quando il sequestro e' fondato sul 'fumus' di illecita percezione di benefici pubblici, il ricorrente che contesta la misura dovrebbe dimostrare che l'omissione o la mancanza di quantificazione della presunta illecita percezione e' determinante e concretamente rilevante ai fini dell'insussistenza dell'intero presupposto per la misura, e non limitarsi a rilievi di natura puramente logica.
  • Se la difesa intende contestare la valutazione delle risultanze investigative, la sede piu' appropriata e' il riesame o il merito, mentre in Cassazione e' necessario inquadrare il motivo come violazione di legge o vizio procedurale formale.
  • In caso di inammissibilita' del ricorso la parte ricorrente puo' essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. contribuzione alla Cassa delle Ammende), salvo che non sussistano giustificazioni rilevanti per l'esonero.
  • Nel contestare provvedimenti relativi a erogazioni assistenziali occorre, se possibile, fornire elementi documentali che quantifichino l'effettiva incidenza dei redditi contestati sul diritto al beneficio, per mostrare la rilevanza dell'omissione censurata.

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