Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8581/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) censura per non aver riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., perché la restituzione della refurtiva è stata eseguita il 26/06/2023, dopo l'ammissione al rito abbreviato avvenuta il 03/04/2023; deduce che l'espressione "prima del giudizio" vada interpretata nel senso che il termine utile si estende fino alla conclusione della discussione nel rito abbreviato; 2) censura per errata valutazione e omessa/illogica motivazione sulla continuazione dei reati (art. 81 c.p.), sostenendo che il deposito indicato nel capo D) dimostrerebbe un disegno criminoso unitario e la volontà di commettere futuri reati contro il patrimonio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo interpretativo e ha confermato l'orientamento prevalente secondo cui, nel rito abbreviato, la riparazione del danno ai fini dell'art. 62, n. 6 c.p. deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4 c.p.p.; la restituzione avvenuta dopo l'ammissione non consente il riconoscimento dell'attenuante. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile: la questione della continuità e dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto rimessa al giudice di merito, e nella specie la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua (ha rilevato che l'immobile era luogo di dimora dell'imputato, non un mero deposito, valorizzando peraltro le dichiarazioni dell'imputato e gli atti di sequestro e arresto). Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6, codice penale

    riparazione del danno "prima del giudizio"

    La Corte interpreta "prima del giudizio" nel contesto del rito abbreviato come anteriorità temporale all'ordinanza di ammissione al rito (art. 438, comma 4 c.p.p.), escludendo che la restituzione effettuata dopo tale ordinanza possa valere per il riconoscimento dell'attenuante.

  • art. 81, codice penale

    La valutazione dell'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo l'adeguatezza della motivazione, non il merito fattuale.

  • art. 438, comma 4, codice di procedura penale

    ordinanza di ammissione al rito abbreviato

    La pronuncia di ammissione al rito abbreviato individua il limite oggettivo oltre il quale non può più farsi valere la riparazione ai fini dell'art. 62, n. 6 c.p.; ciò evita uno spostamento indefinito del termine utile dipendente dall'andamento processuale.

  • art. 421, codice di procedura penale

    Richiamato nel dibattito interpretativo: la giurisprudenza favorevole all'estensione al momento di inizio discussione è stata ritenuta meno coerente rispetto alla necessità di un termine oggettivo fissato dall'ordinanza di ammissione al rito abbreviato.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato la restituzione o il risarcimento volti a far conseguire l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. devono avvenire prima dell'ordinanza di ammissione al rito; atti riparatori compiuti dopo tale ordinanza non sono utili per l'attenuante.
  • L'espressione "prima del giudizio" va interpretata con un termine oggettivo e predeterminabile per evitare dipendenze dal semplice andamento processuale; nei procedimenti abbreviati il termine è l'ordinanza di ammissione.
  • Le questioni sulla continuazione e sull'unicità del disegno criminoso sono questioni di fatto di competenza del giudice di merito; in Cassazione sono sindacabili solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.
  • Per valutare la continuazione, elementi quali la natura del luogo (abitazione vs deposito), le dichiarazioni dell'imputato e gli atti di sequestro/perquisizione possono essere decisivi: la qualificazione fattuale del luogo incide sull'esistenza di un disegno unitario.
  • Chi intende avvalersi dell'attenuante della riparazione deve provvedere alla restituzione/risarcimento in tempo utile rispetto al limite processuale applicabile al rito prescelto; l'ammissibilità del motivo in Cassazione può essere preclusa se riguarda valutazioni di fatto ben motivate dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.