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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37027/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che non si deve procedere nei confronti dell'imputato perché il reato è estinto per remissione di querela; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese processuali sono state poste a carico del querelato, salvo diverso accordo. Sentenza pronunciata il 28 ottobre 2025.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Federico Rossi ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che lo aveva condannato per il reato commesso in danno di Angelo Penna. Nel ricorso è stata dedotta l'intervenuta estinzione del reato per effetto della remissione di querela. Dagli atti è risultata la remissione della querela e la successiva accettazione da parte dell'imputato; per tale motivo è stata dedotta l'estinzione del procedimento rispetto al reato ascritto.

Norme richiamate

  • codice penale

    artt. 110, 624 e 625, n.2

    La condanna era stata comminata ai sensi degli artt. 110 (concorso di persone nel reato), 624 e 625 n.2 (furto e circostanze aggravanti). Tuttavia, pur essendo stata accertata la responsabilità rispetto a tali norme, il reato è poi risultato estinto per remissione di querela.

  • remissione di querela (istituto sostanziale/processuale)

    La remissione della querela, documentalmente intervenuta e accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela di parte; conseguentemente non può procedersi ulteriormente e la sentenza di condanna va annullata per sopravvenuta estinzione.

Massime di principio

  • La remissione della querela estingue il reato perseguibile a querela di parte se la remissione è effettivamente intervenuta e, se richiesto dall'istituto, accettata dall'imputato.
  • Se, anche in grado d'appello, emerge che il reato è estinto per remissione di querela, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione.
  • Le spese processuali, in assenza di diverso accordo, sono poste a carico del querelato quando il procedimento si estingue per remissione di querela promossa dalla parte offesa.
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare documentalmente l'effettiva remissione e l'eventuale accettazione; la mera dichiarazione non documentata non è sufficiente per l'estinzione del procedimento.

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