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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10354/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. per detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed eroina (art. 73 d.P.R. 309/1990). Motivo 1: contestata errata interpretazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. e omessa motivazione sul mancato proscioglimento, per insufficiente prova della riconducibilità della droga alla imputata. Motivo 2: censura della disposizione del ritiro della patente (art. 85 d.P.R. 309/1990) perché la norma, pur consentendo il ritiro sino a tre anni, richiede un nesso funzionale tra l'illecito e l'uso del titolo di guida; nel caso specifico si lamenta l'assenza di tale nesso e quindi della motivazione necessaria.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Primo motivo: manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto adeguata, nel suo svolgimento succinto, la motivazione richiesta per la sentenza di patteggiamento (verifica dell'accordo, qualificazione giuridica, circostanze, congruità della pena e assenza di proscioglimento). Secondo motivo: fondato; la Corte ha rilevato l'assenza di specifica motivazione sia sull'an che sulla durata del ritiro della patente (misura discrezionale entro il limite di tre anni) e ha annullato la parte della sentenza che disponeva il ritiro per due anni, rinviando al Tribunale di Bergamo per nuova valutazione e motivazione su quel punto. Il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    applicazione della pena concordata

    norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza di applicazione concordata richiede motivazione conformata alla particolare natura dell'accordo, ma può essere succinta purché attesti le verifiche essenziali

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    in tema di patteggiamento il giudice deve motivare anche la mancata pronuncia di proscioglimento; tale obbligo è soddisfatto dalla documentazione, anche sintetica, delle verifiche richieste

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma che qualifica penalmente la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ossia il reato contestato alla ricorrente

  • art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    prevede come pena accessoria il ritiro della patente di guida (fino a tre anni) per reati in materia di stupefacenti; la sua irrogazione è facoltativa e richiede motivazione specifica, con esplicitazione del nesso funzionale tra illecito e uso del veicolo quando rilevante

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento non richiede una motivazione estesa: è sufficiente che il giudice dia conto, anche sinteticamente, di aver verificato l'accordo tra le parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione delle circostanze, il giudizio di bilanciamento e la congruità della pena, nonché l'assenza dei presupposti per il proscioglimento.
  • Le impugnazioni che si limitano a censure generiche sulla motivazione di una sentenza di patteggiamento hanno scarse probabilità di successo se la sentenza documenta le verifiche essenziali richieste dalla giurisprudenza.
  • La sanzione accessoria del ritiro della patente prevista dall'art. 85 d.P.R. 309/1990 è discrezionale: il giudice deve motivare specificamente sia l'an (la ragione dell'irrogazione) sia il quantum (la durata entro il limite legale), illustrando, se necessario, il nesso funzionale tra il reato e l'uso del veicolo.
  • Se la motivazione relativa a un effetto accessorio (es. ritiro patente) è carente, la Cassazione può annullare il provvedimento limitatamente a quella parte e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame e motivazione, senza rimettere in discussione l'intera applicazione del patteggiamento.
  • Nel valutare la riconducibilità della sostanza stupefacente all'imputato in sede di patteggiamento, il controllo di legittimità è comunque possibile ma deve confrontarsi con i limiti propri del rito concordato: la Corte verifica che il giudice abbia compiuto le ordinarie verifiche, non che abbia riesaminato integralmente la prova come in un processo ordinario.

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