Cassazione Penale, Sentenza n. 26085/2026 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La sentenza riguarda più imputati coinvolti in una vasta indagine su cessioni e acquisti di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, ricostruiti in larga parte attraverso conversazioni intercettate e, per alcuni segmenti, tramite sentenze irrevocabili acquisite ex art. 238-bis c.p.p. I ricorsi hanno contestato, secondo le singole posizioni, l’identificazione degli imputati nelle conversazioni, l’attendibilità delle trascrizioni e delle perizie, la valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori, la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il trattamento sanzionatorio, la recidiva, nonché, per uno dei ricorrenti, la dedotta mancata notifica dell’appello al coimputato ex art. 584 c.p.p. In particolare, alcuni imputati hanno contestato di essere stati individuati come i soggetti nominati nelle intercettazioni; altri hanno sostenuto che le cessioni di droga fossero di quantità esigue o non dimostrate; altri ancora hanno censurato l’uso del giudicato relativo a coimputati e la ritenuta partecipazione a un’associazione criminale o il collegamento con altri reati-fine, come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Un ricorrente ha inoltre lamentato che, per un capo già dichiarato estinto per prescrizione, la Corte d’appello non avesse motivato sulla richiesta di assoluzione piena.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di un solo ricorrente, ma esclusivamente con riferimento all’aumento di pena ex art. 81, comma 2, c.p., disponendo rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Per lo stesso ricorrente ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso e ha reso definitivo l’accertamento della responsabilità penale. Il ricorso di un altro imputato è stato rigettato. I ricorsi degli ulteriori imputati sono stati dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Le questioni relative all’identificazione negli audio, alla mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, all’utilizzo delle intercettazioni e dei giudicati acquisiti, nonché alla recidiva e alle doglianze processuali, sono state ritenute, per gran parte, inammissibili, infondate o meramente rivalutative.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La riqualificazione nel fatto di lieve entità è esclusa quando, sulla base del complesso probatorio, la cessione o l’acquisto di stupefacenti si inseriscono in traffici strutturati, con quantità e modalità non esigue, rapporti stabili e capacità di diffusione sistematica della sostanza.
art. 584 c.p.p.
L’omessa notifica dell’impugnazione alle altre parti non comporta nullità del procedimento né inammissibilità dell’impugnazione; produce solo il mancato decorso del termine per l’eventuale appello incidentale della parte privata.
art. 129 c.p.p.
Quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, l’assoluzione nel merito può essere pronunciata solo se ricorre una causa di non punibilità evidente; altrimenti non sussiste un obbligo di proscioglimento nel merito.
art. 546 c.p.p.
La motivazione della sentenza può essere resa anche per relationem quando la decisione di appello si salda coerentemente con quella di primo grado e non vengano introdotte censure nuove o specifiche decisive.
art. 192 c.p.p.
La valutazione delle intercettazioni e delle prove indiziarie richiede particolare rigore, ma la ricostruzione giudiziale è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica o fondata su travisamenti decisivi.
art. 238-bis c.p.p.
Le sentenze irrevocabili acquisite da procedimenti paralleli possono essere utilizzate come elemento di riscontro nel quadro complessivo della prova, purché il giudice le integri con gli altri elementi del processo.
art. 81, comma 2, c.p.
L’aumento per la continuazione esterna deve essere specificamente motivato; in mancanza di una spiegazione sull’entità dell’aumento, la sentenza è annullabile limitatamente al trattamento sanzionatorio.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena e degli aumenti per continuazione deve essere ancorata ai criteri di gravità del fatto, intensità del dolo e personalità dell’agente, con motivazione non apparente.
art. 624 c.p.p.
L’annullamento parziale con definizione del resto comporta la definitività dell’accertamento di responsabilità sulle parti non investite dall’annullamento.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
In cassazione non possono essere rivalutate le prove, ma solo denunciate manifeste illogicità o omissioni decisive della motivazione.
art. 178 c.p.p.
La mancata notifica dell’impugnazione non integra, di regola, una nullità rientrante tra quelle assolute o generali del processo.
art. 591 c.p.p.
L’omessa notifica dell’impugnazione non è causa tipica di inammissibilità del gravame.
art. 595 c.p.p.
L’appello incidentale conserva natura antagonista e non trasforma la mancata notifica dell’appello in un vizio processuale invalidante.
art. 131-bis c.p.
Non emerge nel caso un tema centrale di particolare tenuità del fatto; la decisione si concentra invece su gravità, struttura dei traffici e trattazione sanzionatoria.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, la Corte di cassazione verifica la tenuta logica complessiva della motivazione unitaria delle due sentenze di merito e non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura del compendio probatorio.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa lettura di conversazioni intercettate o degli indizi probatori sono inammissibili se non evidenziano un travisamento decisivo, una manifesta illogicità o una vera frattura logica rispetto alla motivazione impugnata.
- Per i reati in materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione globale di quantità, qualità, modalità dell’azione e contesto criminale; può essere esclusa quando il fatto risulti inserito in traffici reiterati, strutturati o di significativo rilievo economico.
- Ai fini della consumazione delle condotte di cessione o vendita di stupefacenti, è sufficiente l’accordo sulle condizioni essenziali dell’operazione, non essendo necessaria la materiale consegna immediata della sostanza né la prova di una disponibilità fisica già attuale del venditore, se questi sia in grado di procurarsela.
- L’identificazione dell’imputato in una conversazione intercettata può fondarsi su più indici convergenti, anche extratestuali, purché logicamente coerenti tra loro; la singola incertezza su un segmento trascritto non travolge l’intero giudizio se il resto del compendio è robusto.
- Le sentenze irrevocabili acquisite da altri procedimenti possono costituire un valido elemento di riscontro, ma non operano automaticamente come prova esclusiva: il giudice deve inserirle in una valutazione complessiva, individualizzando la posizione di ciascun imputato.
- In tema di prescrizione, l’obbligo di motivare sull’istanza di assoluzione nel merito sorge solo se l’imputato allega una causa di proscioglimento evidente ex art. 129, comma 2, c.p.p.; in mancanza, la declaratoria di estinzione del reato è sufficiente.
- La mancata notifica dell’impugnazione alle altre parti, ove prevista, non determina di per sé nullità del giudizio di impugnazione né inammissibilità del gravame, ma incide solo sulla decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione incidentale.
- L’aumento di pena per continuazione deve essere sorretto da motivazione concreta e non stereotipata; l’omessa giustificazione dell’entità dell’aumento integra vizio rilevante in cassazione solo sul punto sanzionatorio.
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