Ordinanza n. 9389/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, con motivi aggiunti avverso un ulteriore provvedimento di revoca
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, provvedimenti della Prefettura di Roma di revoca del nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 31 del d.P.R. 394/1999. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti depositati il 13 maggio 2026, aventi a oggetto un ulteriore provvedimento di revoca. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato che la Prefettura non si era costituita e che la notifica telematica del ricorso introduttivo era stata effettuata a un indirizzo di posta elettronica dell'Amministrazione non risultante dai pubblici elenchi previsti dall'art. 3-bis della l. 53/1994, introdotto dall'art. 16-ter del d.l. 179/2012. La questione processuale ha imposto di verificare la validità della notificazione e la necessità della sua rinnovazione.
La decisione
Il TAR, prima di pronunciarsi sulle domande di annullamento e cautelari, ha disposto il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti all'apposito indirizzo di posta elettronica dell'Amministrazione destinato alla notifica e ricezione degli atti giudiziari. Il rinnovo deve essere eseguito dalla parte ricorrente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notificazione nulla alla valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante. La trattazione è stata rinviata a una successiva camera di consiglio, da fissarsi con separato decreto presidenziale. L'ordinanza non decide il merito delle revoche né la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Individua la base normativa del nulla osta al lavoro subordinato oggetto dei provvedimenti di revoca impugnati.
art. 31 d.P.R. 394/1999
È richiamato quale ulteriore disciplina applicabile al nulla osta al lavoro subordinato e ai provvedimenti di revoca.
art. 3-bis l. 53/1994
Richiede l'utilizzo degli indirizzi telematici dell'Amministrazione risultanti dai pubblici elenchi ai fini della notificazione.
art. 16-ter d.l. 179/2012
È richiamato quale disposizione introduttiva dell'art. 3-bis della l. 53/1994.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La rinnovazione della notificazione nulla deve essere disposta senza subordinare tale adempimento alla verifica dell'imputabilità del vizio al notificante, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È richiamato nell'ordinanza quale norma processuale applicata dal Collegio.
Massime di principio
- Quando la notificazione telematica di un ricorso amministrativo è effettuata a un indirizzo dell'Amministrazione non risultante dai pubblici elenchi previsti dalla legge, la notificazione è affetta da nullità e il giudice deve disporne la rinnovazione.
- La rinnovazione della notificazione nulla non può essere subordinata alla valutazione dell'imputabilità del vizio al notificante, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148/2021.
- In presenza di una notificazione nulla, il giudice può assegnare alla parte ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, rinviando a una successiva udienza la decisione sulle domande di merito e cautelari.
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