Cassazione Penale, Sentenza n. 17007/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva un unico motivo di cassazione per violazione di legge (art. 606 lett. b) e art. 609 comma 2 c.p.p., in relazione all'art. 81 comma 2 c.p.): la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la continuazione considerandone un unico disegno criminoso nonostante plurime condotte estorsive in tempi diversi (si contestava quindi l'applicazione dell'aumento per continuazione)
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la censura sollevata in Cassazione non era stata dedotta in sede di appello: i motivi di appello si erano limitati a chiedere l'assoluzione per insussistenza del reato, la valorizzazione delle attenuanti generiche e un diverso conteggio degli aumenti per continuazione (discrepanza su 11 vs 12 aumenti), ma non avevano contestato la qualificazione giuridica della pluralità di condotte come reato continuato. La Corte ha inoltre ricordato che la valutazione sulla sussistenza della continuazione è questione di merito riservata ai giudici del fatto e, se fondata su motivazione congrua, è inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. (In primo grado il ricorrente era stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per estorsione continuata e 600 euro di ammenda per la contravvenzione ai sensi dell'art. 4 legge 110/1975; la Corte d'Appello aveva confermato tale decisione)
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b)
La norma è richiamata in relazione alle modalità di impugnazione: la violazione di legge dedotta in cassazione deve essere stata proposta in appello, altrimenti il motivo è inammissibile
art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Limita la cognizione della Corte di Cassazione ai motivi di ricorso, richiedendo l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto; conferma che non sono esaminabili questioni non devolute in appello
art. 81 comma 2 cod. pen.
Norma sostanziale sul concorso di reati e sulla continuazione: qui citata come oggetto della censura relativa all'applicazione dell'aumento per continuazione
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che alcune situazioni di fatto possono essere precluse in Cassazione perché non devolute al giudice d'appello
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, ossia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende
art. 4 legge 110/1975
Norma relativa alla contravvenzione per la quale il ricorrente è stato ammendato (600 euro); citata in motivazione come capo di condanna confermato
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere proposte questioni di diritto o di fatto che non siano state dedotte nei motivi di appello: chi intende contestare la qualificazione giuridica di più condotte (es. la sussistenza della continuazione) deve proporre il relativo motivo già in appello, con indicazione precisa di fatti e ragioni
- La qualificazione della pluralità di condotte come reato continuato è, di regola, valutazione di merito riservata ai giudici del fatto e non sindacabile in sede di legittimità se fondata su motivazione congrua e logicamente coerente
- Se in cassazione si solleva per la prima volta una questione che non è stata devoluta al giudice d'appello, il ricorso è inammissibile e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni (Cassa delle Ammende) se sussistono profili di colpa
- Per evitare l'inammissibilità, i difensori devono formulare in appello motivi chiari, specifici e completi riguardo alle questioni di diritto e di fatto che si intendono rimettere alla cognizione dei giudici di secondo grado, inclusa la contestazione della continuazione
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