Cassazione Penale, Ordinanza n. 16676/2025 del 05/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di Napoli per detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. Avverso la sentenza proponeva personalmente ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p., ma il ricorso non conteneva una critica di merito alla decisione: la questione centrale era la sua stessa ammissibilità, poiché era stato presentato direttamente dall'imputato, senza difensore, in epoca successiva alla soppressione della facoltà di ricorso personale operata dalla legge n. 103/2017, che ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato dopo la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla legge n. 103/2017, che ha escluso la facoltà di proporre ricorso personale. Ha inoltre rilevato che non emergevano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; di conseguenza ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Costituisce il titolo del reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; dalla sentenza emerge soltanto che si trattava di un'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 129 c.p.p.
È la norma invocata dal ricorrente a fondamento del motivo di ricorso, ma la Corte non affronta il merito della doglianza perché assorbe tutto nella declaratoria di inammissibilità.
art. 613, comma 1, c.p.p.
La Corte richiama la modifica introdotta dalla legge n. 103/2017 per affermare che, dopo la soppressione della facoltà di ricorso personale, l'imputato non può più proporre autonomamente ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
È la base normativa della condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che ha eliminato la possibilità per l'imputato o l'indagato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il criterio in base al quale la condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la soppressione della facoltà di ricorso personale per cassazione, il ricorso proposto direttamente dall'imputato è inammissibile se non presentato tramite difensore abilitato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che la causa di inammissibilità non sia dipesa da colpa della parte.
- Quando il ricorso è definito in rito per inammissibilità, la Corte non esamina il merito delle doglianze proposte, anche se esse richiamano norme processuali come l'art. 129 c.p.p.
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