Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34720/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione di un fermo amministrativo su un autoveicolo di proprietà del ricorrente, disposto dal concessionario della riscossione in relazione a cartelle di pagamento riferite a crediti di più enti pubblici e di una prefettura. Il debitore ha proposto opposizione deducendo, in sintesi, la mancata notifica delle cartelle, l'omessa comunicazione preventiva del fermo, la conseguente carenza di titolo esecutivo e l'estinzione per prescrizione dei crediti relativi a violazioni del codice della strada. In primo grado l'opposizione è stata accolta limitatamente all'illegittimità del fermo; il giudice di merito non ha esaminato, secondo il ricorrente, la prescrizione in concreto. In appello la domanda volta a far dichiarare la prescrizione è stata rigettata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione delle norme sulla prescrizione e sull'onere della prova per avere i giudici escluso l'esame della prescrizione per mancata produzione delle cartelle, senza considerare l'allegata omessa notifica e gli estratti di ruolo; omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; omesso esame del fatto decisivo dell'omessa notificazione delle cartelle; violazione della disciplina sulla cosiddetta pace fiscale per la ritenuta inapplicabilità della cancellazione automatica del debito; violazione delle norme sulle spese per l'avvenuta compensazione in primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo il controricorso del Comune di Cabras, escludendo la tardività eccepita dal ricorrente. Nel merito, ha affermato che l'iniziativa impugnata, pur qualificata dal ricorrente come opposizione all'esecuzione, va sostanzialmente letta come azione di accertamento negativo del credito rispetto a una misura preordinata all'espropriazione forzata; di conseguenza, una volta dedotta la prescrizione in relazione a una pluralità di crediti, gravava sul debitore l'onere di specificarne e provarne gli estremi per ciascun credito. Ha quindi respinto i primi tre motivi. Ha altresì escluso la cessazione della materia del contendere in relazione alla normativa sulla definizione agevolata, osservando che il provvedimento di pace fiscale aveva inciso solo su alcune cartelle e non aveva soddisfatto integralmente la pretesa. Infine, ha ritenuto corretta la compensazione delle spese di primo grado per soccombenza reciproca, essendo state proposte più domande e accolte solo in parte. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato per qualificare l'azione proposta come opposizione all'esecuzione, poi ricondotta dalla Corte a un'azione di accertamento negativo del credito in relazione al fermo amministrativo

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei singoli motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta

  • artt. 318 e 320 c.p.c.

    richiamati dalla parte ricorrente nelle censure processuali, senza esito favorevole

  • art. 163 c.p.c.

    citato dal ricorrente nel contesto del terzo motivo

  • art. 2697 c.c.

    utilizzato dalla Corte per ribadire il riparto dell'onere della prova in tema di prescrizione dedotta in un'azione di accertamento negativo

  • art. 2934 c.c.

    citato nel terzo motivo in tema di estinzione del diritto per prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    citato nel terzo motivo in tema di decorrenza della prescrizione

  • art. 2944 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza incidenza sulla decisione

  • art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689

    richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla prescrizione delle sanzioni e dei crediti da violazioni amministrative/stradali

  • artt. 12, 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamati dal ricorrente per la disciplina della riscossione mediante ruolo e notificazione delle cartelle

  • art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136

    esaminato e ritenuto non idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, poiché aveva inciso solo su alcune cartelle e non su tutte

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    richiamati per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha confermato la decisione di merito per soccombenza reciproca

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    richiamato per la sospensione feriale dei termini

  • art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    richiamato per escludere la sospensione feriale nei casi sottratti dalla legge, ma ritenuto non decisivo in concreto

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per verificare la tempestività del controricorso

Massime di principio

  • Quando viene impugnato un fermo amministrativo preordinato all'espropriazione forzata, la controversia può essere trattata come azione di accertamento negativo del credito; in tale prospettiva, il debitore che eccepisce la prescrizione deve allegarne e specificarne i presupposti per ciascun credito azionato.
  • In presenza di una pluralità di crediti, l'eccezione di prescrizione non può essere formulata in modo generico, ma deve individuare il momento iniziale dell'inerzia del creditore con riferimento a ogni singola pretesa.
  • La mancata produzione delle cartelle da parte del creditore non esonera il debitore dall'onere di provare il fatto estintivo dedotto quando l'azione è sostanzialmente diretta all'accertamento negativo del credito.
  • La cessazione della materia del contendere richiede un sopravvenuto venir meno integrale del conflitto tra le parti; non ricorre se il provvedimento sopravvenuto incide solo su una parte delle pretese o non soddisfa integralmente la domanda azionata.
  • La compensazione delle spese per soccombenza reciproca è corretta quando nel medesimo processo siano state proposte più domande contrapposte e ne risultino accolte solo alcune.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.