Cassazione Civile, Ordinanza n. 34720/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione di un fermo amministrativo su un autoveicolo di proprietà del ricorrente, disposto dal concessionario della riscossione in relazione a cartelle di pagamento riferite a crediti di più enti pubblici e di una prefettura. Il debitore ha proposto opposizione deducendo, in sintesi, la mancata notifica delle cartelle, l'omessa comunicazione preventiva del fermo, la conseguente carenza di titolo esecutivo e l'estinzione per prescrizione dei crediti relativi a violazioni del codice della strada. In primo grado l'opposizione è stata accolta limitatamente all'illegittimità del fermo; il giudice di merito non ha esaminato, secondo il ricorrente, la prescrizione in concreto. In appello la domanda volta a far dichiarare la prescrizione è stata rigettata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione delle norme sulla prescrizione e sull'onere della prova per avere i giudici escluso l'esame della prescrizione per mancata produzione delle cartelle, senza considerare l'allegata omessa notifica e gli estratti di ruolo; omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione; omesso esame del fatto decisivo dell'omessa notificazione delle cartelle; violazione della disciplina sulla cosiddetta pace fiscale per la ritenuta inapplicabilità della cancellazione automatica del debito; violazione delle norme sulle spese per l'avvenuta compensazione in primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo il controricorso del Comune di Cabras, escludendo la tardività eccepita dal ricorrente. Nel merito, ha affermato che l'iniziativa impugnata, pur qualificata dal ricorrente come opposizione all'esecuzione, va sostanzialmente letta come azione di accertamento negativo del credito rispetto a una misura preordinata all'espropriazione forzata; di conseguenza, una volta dedotta la prescrizione in relazione a una pluralità di crediti, gravava sul debitore l'onere di specificarne e provarne gli estremi per ciascun credito. Ha quindi respinto i primi tre motivi. Ha altresì escluso la cessazione della materia del contendere in relazione alla normativa sulla definizione agevolata, osservando che il provvedimento di pace fiscale aveva inciso solo su alcune cartelle e non aveva soddisfatto integralmente la pretesa. Infine, ha ritenuto corretta la compensazione delle spese di primo grado per soccombenza reciproca, essendo state proposte più domande e accolte solo in parte. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato per qualificare l'azione proposta come opposizione all'esecuzione, poi ricondotta dalla Corte a un'azione di accertamento negativo del credito in relazione al fermo amministrativo
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei singoli motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta
artt. 318 e 320 c.p.c.
richiamati dalla parte ricorrente nelle censure processuali, senza esito favorevole
art. 163 c.p.c.
citato dal ricorrente nel contesto del terzo motivo
art. 2697 c.c.
utilizzato dalla Corte per ribadire il riparto dell'onere della prova in tema di prescrizione dedotta in un'azione di accertamento negativo
art. 2934 c.c.
citato nel terzo motivo in tema di estinzione del diritto per prescrizione
art. 2935 c.c.
citato nel terzo motivo in tema di decorrenza della prescrizione
art. 2944 c.c.
richiamato nel terzo motivo, senza incidenza sulla decisione
art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla prescrizione delle sanzioni e dei crediti da violazioni amministrative/stradali
artt. 12, 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamati dal ricorrente per la disciplina della riscossione mediante ruolo e notificazione delle cartelle
art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
esaminato e ritenuto non idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, poiché aveva inciso solo su alcune cartelle e non su tutte
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha confermato la decisione di merito per soccombenza reciproca
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742
richiamato per la sospensione feriale dei termini
art. 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742
richiamato per escludere la sospensione feriale nei casi sottratti dalla legge, ma ritenuto non decisivo in concreto
art. 370 c.p.c.
richiamato per verificare la tempestività del controricorso
Massime di principio
- Quando viene impugnato un fermo amministrativo preordinato all'espropriazione forzata, la controversia può essere trattata come azione di accertamento negativo del credito; in tale prospettiva, il debitore che eccepisce la prescrizione deve allegarne e specificarne i presupposti per ciascun credito azionato.
- In presenza di una pluralità di crediti, l'eccezione di prescrizione non può essere formulata in modo generico, ma deve individuare il momento iniziale dell'inerzia del creditore con riferimento a ogni singola pretesa.
- La mancata produzione delle cartelle da parte del creditore non esonera il debitore dall'onere di provare il fatto estintivo dedotto quando l'azione è sostanzialmente diretta all'accertamento negativo del credito.
- La cessazione della materia del contendere richiede un sopravvenuto venir meno integrale del conflitto tra le parti; non ricorre se il provvedimento sopravvenuto incide solo su una parte delle pretese o non soddisfa integralmente la domanda azionata.
- La compensazione delle spese per soccombenza reciproca è corretta quando nel medesimo processo siano state proposte più domande contrapposte e ne risultino accolte solo alcune.
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