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Ordinanza

Ordinanza n. 1030/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601766

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego o la mancata definizione della procedura di ingresso per lavoro e del subingresso di un diverso datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda una procedura di ingresso sul territorio nazionale per lavoro, nella quale non era stato instaurato alcun rapporto di lavoro con il datore di lavoro richiedente e si prospettava il subingresso di un diverso datore di lavoro. L’appellante chiedeva quindi la riforma della decisione cautelare di primo grado, ma il testo non indica ulteriori specifici motivi d’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando sostanzialmente la reiezione della tutela cautelare pronunciata dal TAR Toscana. Con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura, poiché non risultava instaurato alcun rapporto di lavoro con il datore di lavoro richiedente; tale circostanza evidenziava l’assenza ab origine dei presupposti per l’ingresso sul territorio nazionale. Il Collegio ha inoltre escluso la ricorrenza dei presupposti previsti dalla normativa di settore per il subingresso di un diverso datore di lavoro nella procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In una procedura di ingresso in Italia per lavoro, l’assenza di un rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro richiedente può escludere ab origine i presupposti per l’ingresso sul territorio nazionale.
  • Il subingresso di un diverso datore di lavoro nella procedura di ingresso per lavoro è ammissibile soltanto quando ricorrano i presupposti specificamente previsti dalla normativa di settore.
  • Nella fase cautelare il giudice può negare la misura sulla base di una valutazione sommaria dell’assenza dei presupposti sostanziali dell’ingresso e del subingresso, senza definire in via piena il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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