Sentenza n. 339/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto del 15 febbraio 2024, con cui la Questura di Agrigento ha rigettato l’istanza volta al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di licenza di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare da anni della licenza, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato dalla Questura di Agrigento dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione non aveva esaminato le osservazioni e la documentazione trasmesse nel procedimento. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., poiché il giudizio di inaffidabilità sarebbe stato fondato esclusivamente sul rapporto di coniugio con una persona appartenente a un nucleo familiare interessato da misure di prevenzione patrimoniali, senza individuare elementi personali, concreti e attuali riferibili al richiedente. Il ricorrente ha evidenziato l’assenza di precedenti penali o di polizia, i precedenti rinnovi della licenza anche successivi al matrimonio e ai provvedimenti di prevenzione, nonché l’assenza di nuove circostanze idonee a giustificare il mutamento della valutazione. La Questura ha sostenuto che il giudizio di affidabilità in materia di armi rientra nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e può tenere conto del contesto familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha riconosciuto che il rilascio o rinnovo del porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo pieno e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente. Tuttavia, tale discrezionalità deve essere esercitata mediante una valutazione individualizzata, concreta, attuale e adeguatamente motivata. Nel caso esaminato la Questura aveva fondato il giudizio negativo esclusivamente sul rapporto di coniugio con una persona collegata a un nucleo familiare destinatario di misure di prevenzione patrimoniali, senza indicare condotte, frequentazioni o situazioni attuali riconducibili personalmente al ricorrente. L’assenza di precedenti e i precedenti rinnovi della licenza, anche dopo il matrimonio e le misure di prevenzione, non erano stati adeguatamente considerati. Il provvedimento risultava inoltre viziato perché l’Amministrazione aveva omesso di esaminare le osservazioni e la documentazione prodotte dopo il preavviso di rigetto, arrivando ad affermare erroneamente l’assenza di osservazioni. Tale omissione aveva compromesso la completezza dell’istruttoria e la congruità della motivazione. L’annullamento è stato disposto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, cui resta consentito riesercitare il potere previa rinnovata e completa istruttoria e con motivazione adeguata. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.
Le disposizioni attribuiscono rilievo all’affidabilità del richiedente ai fini dei titoli di polizia, ma non consentono di fondare il diniego soltanto su un collegamento familiare astratto: occorre una valutazione individualizzata basata su elementi personali, concreti e attuali.
art. 39 T.U.L.P.S.
È stato invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei titoli di polizia e dell’uso delle armi; la decisione valorizza comunque, in concreto, i requisiti di affidabilità e la necessità di una valutazione riferita personalmente all’interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
Le osservazioni e la documentazione presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi devono essere effettivamente esaminate dall’Amministrazione; la loro omissione incide sulla completezza dell’istruttoria e sulla congruità della motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Il giudizio di affidabilità richiesto per il rilascio o il rinnovo di un titolo di polizia in materia di armi, pur rientrando nell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, deve essere fondato su una valutazione individualizzata, concreta e attuale della posizione del richiedente.
- Il rapporto di coniugio o il collegamento con un nucleo familiare interessato da misure di prevenzione patrimoniali non è, da solo, sufficiente a giustificare il diniego di un titolo di polizia se l’Amministrazione non individua condotte, frequentazioni o situazioni personalmente riferibili al richiedente e idonee a sostenere una prognosi negativa sull’affidabilità.
- L’Amministrazione che intenda modificare una precedente valutazione favorevole sull’affidabilità del titolare di una licenza deve indicare gli elementi nuovi, concreti e attuali che giustificano il mutamento, soprattutto quando il titolo sia stato reiteratamente rinnovato anche dopo il verificarsi delle circostanze familiari valorizzate nel diniego.
- Le osservazioni e i documenti presentati a seguito del preavviso di rigetto devono essere esaminati e valutati nel provvedimento finale; l’omessa considerazione, anche quando risulti dall’erronea affermazione dell’assenza di osservazioni, determina un difetto di istruttoria e di motivazione.
- L’annullamento del diniego di un titolo di polizia per carenza di istruttoria e motivazione non impedisce all’Amministrazione di riesercitare il potere, purché proceda a una nuova istruttoria completa e adotti una valutazione individualizzata adeguatamente motivata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →