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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24482/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Nocera Inferiore per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nel ricorso per cassazione venivano articolati tre motivi principali: (1) illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione delle prove testimoniali; (2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nella fase delle indagini, in quanto costituenti "aiuto alla memoria"; (3) insussistenza della fattispecie estorsiva. Tuttavia in sede di appello il ricorrente aveva invece contestato altri profili (sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato, derubricazione in violenza privata, insussistenza dell'aggravante mafiosa), ossia censure diverse e incompatibili con quelle sollevate in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi proposti in cassazione non fossero scrutinabili perché non erano stati dedotti in appello (principio di desistenza) e che, comunque, le censure chiedevano una diversa valutazione del materiale probatorio, cosa non consentita in sede di legittimità. A norma dell'art. 616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha disposto, in via equitativa e richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000, il versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Richiamata in relazione alla modalità di trattazione del procedimento con contraddittorio scritto; indica il regime transitorio/semplificato per lo svolgimento del procedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina gli effetti dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, prevedendo la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma a titolo di multa da destinare alla cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la determinazione equitativa della somma da versare in favore della cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 2, n. 22362 del 23/4/2013, Rv.255940 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui non è consentito in cassazione sollevare censure incongruenti o incompatibili rispetto a quelle proposte in appello (divieto di mutamento della strategia difensiva che determina desistenza).

  • Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202 (giurisprudenza)

    Conferma del principio che le questioni non dedotte in appello non possono essere esaminate in cassazione e che la mancata reiterazione di censure comporta inammissibilità.

  • Sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130 (giurisprudenza)

    Affermato il principio che la Corte di legittimità non è sede di riscrutino libero della prova; le richieste di diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili se mirano a rivedere la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevate censure diverse o incompatibili rispetto a quelle proposte in appello: chiomette (desistenza) se la linea difensiva cambia tra grado e grado.
  • La Corte di legittimità non è competente a riesaminare i fatti e a rivedere la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito; sono inammissibili i motivi che chiedono una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Le questioni relative all'attendibilità della prova dichiarativa o all'integrazione del fatto tipico devono essere tempestivamente dedotte in appello per poter essere esaminate in cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; l'ammontare può essere determinato equitativamente, secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Se si intende contestare dichiarazioni della persona offesa o la qualificazione giuridica del fatto, è essenziale mantenere coerenza dei motivi tra appello e ricorso per evitare la perdita della possibilità di controllo in sede di legittimità.

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