Parere n. 252/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal Comitato Civico di Vergine Maria, denominato «No espansione del cimitero» in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore sig.ra Giuseppa Taormina, nella qualità e in proprio, in quanto residente in Palermo, via Vergine Maria n. 87, nonché dei signori Leonardo Taormina e Giuseppe Aiello, anch’essi residenti nella medesima borgata, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Nadia Spallitta, per l’annullamento del decreto del dirigente generale del Dipartimento urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 52 del 7 marzo 2025; «laddove occorra», del parere del CTS n. 122 del 5 marzo 2025; «laddove occorra» del parere della divisione 2/DRU; del decreto del Commissario per l’emergenza cimiteriale di Palermo n. 84/2024; «laddove occorra» dei decreti dello stesso Commissario nn. 124/2023, 127/2023 e 45/2024, nonché «di ogni atto connesso, conseguente e presupposto».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del decreto dirigenziale regionale n. 52 del 7 marzo 2025, di approvazione della variante urbanistica per l’ampliamento del cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo, e degli atti commissariali presupposti o connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, un comitato civico e tre residenti nella borgata Vergine Maria, impugnano l’approvazione regionale del progetto di ampliamento del cimitero storico di Santa Maria dei Rotoli, finanziato per 1.500.000 euro e localizzato su un’area confiscata alla criminalità organizzata già destinata a parcheggio dal PRG. Contestano anche, in via diretta o subordinata, i decreti del Commissario di Governo nn. 124/2023, 127/2023, 45/2024 e 84/2024. Deducevano: l’uso dei poteri commissariali per finalità non comprese nell’emergenza cimiteriale, la loro cessazione e l’incompetenza del Commissario; la violazione degli standard urbanistici e della destinazione dell’area a verde, servizi e impianti sportivi; l’omessa VAS e la carenza di partecipazione e pubblicità; gli effetti sulla viabilità e sulla mobilità sostenibile; la violazione delle distanze cimiteriali e dei vincoli paesaggistici, culturali e territoriali, nonché il mancato rispetto dei pareri dell’ASP e della Soprintendenza; infine, l’omessa pubblicazione degli atti commissariali. Hanno chiesto anche la sospensione cautelare e il risarcimento dei danni. Il parere cautelare favorevole alla sospensione era già stato reso con n. 228/2025 e recepito con decreto presidenziale n. 240 del 5 novembre 2025.
Il parere
Il ricorso, proposto il 19 giugno 2025 entro il termine di 120 giorni, è ricevibile, e il Collegio riconosce la legittimazione e l’interesse sia al comitato sia ai residenti, in ragione della vicinitas e della prospettazione di potenziali pregiudizi ambientali e alla salute. È però inammissibile il ricorso nella parte in cui investe i decreti del Commissario di Governo: l’organo commissariale è statale, non regionale, e i suoi atti sono impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non davanti al Presidente della Regione Siciliana. Per la stessa ragione non sono esaminabili in questa sede le censure rivolte direttamente contro i poteri commissariali, i loro limiti temporali e funzionali e la scelta del parcheggio. È inoltre inammissibile la domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a., estranea alla natura impugnatoria del ricorso straordinario, e l’atto di replica depositato il 6 luglio 2026 dopo la chiusura del contraddittorio: la relazione dell’Ufficio legislativo e legale è attività istruttoria e valutativa svolta in ausilio del Consiglio, non un atto di parte avverso cui replicare in quella fase. Quanto al decreto regionale n. 52/2025, le censure sono respinte nel merito. Il motivo sugli standard urbanistici è infondato: la valutazione va effettuata con riferimento alla zona territoriale omogenea e alla quantificazione complessiva, e l’area interessata era già destinata a parcheggio; il finanziamento per il campo sportivo riguardava un’area limitrofa distinta. È infondato il motivo sulla VAS e sulla partecipazione: secondo il decreto assessoriale n. 271/GAB del 23 dicembre 2021, la VAS non è richiesta per il procedimento autorizzativo relativo a una singola opera pubblica che comporti una variante non generale; gli atti risultano pubblicati e i pareri necessari acquisiti prima del decreto regionale. La censura sulla mobilità non è accolta, poiché solo una porzione limitata della strada pianificata è interessata e la restante parte rimane realizzabile, anche mediante la procedura espropriativa. È infondato il motivo su distanze e vincoli: dagli atti risulta rispettato il limite di distanza cimiteriale, acquisiti i pareri pertinenti e recepite le prescrizioni dell’ASP e della Soprintendenza, con stralcio del deposito refrigerante e dell’isola ecologica; la localizzazione è stata preceduta dall’esame negativo di alternative e non emergono illogicità o travisamenti. Anche la censura sulla trasparenza è respinta: l’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013, relativo alla trasparenza della pianificazione e del governo del territorio, non si applica al procedimento di approvazione di una singola opera in variante e, in ogni caso, la pubblicazione degli atti è stata documentata. Il P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile nei limiti indicati in motivazione e, comunque, lo respinge nel merito perché infondato.
Osservazioni
Decreti commissariali e riparto tra ricorso straordinario regionale e statale
Le censure contro i decreti del Commissario di Governo, organo statale estraneo all’organizzazione regionale e investito di funzioni statali, sono inammissibili nella sede del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Tali atti sono impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o con ricorso giurisdizionale al TAR.
Domanda risarcitoria
La richiesta di risarcimento ex art. 30 c.p.a. è inammissibile perché il ricorso straordinario ha natura impugnatoria ed è volto all’annullamento degli atti, non consente una domanda risarcitoria che richiede un accertamento estraneo al relativo petitum.
Memorie di replica del 6 luglio 2026
L’atto presentato dopo la chiusura del contraddittorio procedimentale è inammissibile. La relazione dell’Ufficio legislativo e legale serve a riferire al Collegio sugli atti e a fornire una valutazione sull’ammissibilità e sul merito, in un ruolo di cooperazione ai fini di giustizia, e non costituisce un atto di parte.
Standard urbanistici e destinazione dell’area
La censura è infondata. Il dimensionamento degli standard di cui all’art. 3 del d.m. n. 1444/1968 va valutato con riferimento alla zona territoriale omogenea e alla quantificazione generale, non alla singola categoria o al singolo quartiere. L’area interessata era già destinata a parcheggio e il finanziamento per il campo sportivo riguardava particelle limitrofe diverse.
VAS, partecipazione e pubblicità procedimentale
La censura è infondata: il decreto assessoriale n. 271/GAB del 23 dicembre 2021 esclude la VAS per i procedimenti autorizzativi relativi a singole opere, anche quando producano una variante non generale allo strumento urbanistico. Gli atti risultano pubblicati e i pareri necessari erano stati acquisiti prima dell’adozione del decreto regionale.
Viabilità e mobilità sostenibile
La censura è infondata. Solo una parte limitata della strada pubblica prevista è stata conglobata nel progetto, mentre la restante parte ricade in un’area privata interessata da procedura espropriativa e può essere realizzata in futuro; non è dunque provato il pregiudizio lamentato.
Distanze cimiteriali, vincoli e prescrizioni dei pareri
La censura è infondata: dagli atti risulta rispettato il limite di distanza cimiteriale, acquisiti i pareri relativi ai vincoli e recepite le prescrizioni dell’ASP e della Soprintendenza, con stralcio del deposito refrigerante e dell’isola ecologica. La localizzazione è stata scelta dopo aver valutato senza esito favorevole siti alternativi e non risulta affetta da illogicità, travisamento o contraddittorietà.
Pubblicazione e art. 39 d.lgs. n. 33/2013
La censura è infondata. L’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013, riguardante la trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio, non è applicabile all’approvazione di un progetto di singola opera pubblica in variante; inoltre l’Amministrazione ha documentato la pubblicazione degli atti sul proprio sito istituzionale.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, Statuto della Regione Siciliana
Inoltre questo Consiglio - nel contesto di una più ampia tematica in cui assumevano rilievo la figura e le funzioni del Presidente della Regione Siciliana nella veste di Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nell’isola a seguito della nomina effettuata, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, del decreto- legge n. 181/2023, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 – ha approfondito la questione dell’ammissibilità del parere richiesto (n. 257 del 5 novembre 2024), proprio con riguardo allo specifico profilo della sua inerenza alla nozione di «affare concernente la Regione», pronunciandosi in senso affermativo attraverso un’articolata disamina fondata su argomenti di natura letterale ricavabili dal testo statutario e adottando una linea interpretativa tesa a valorizzare siffatta locuzione che «si presenta assai elastica sotto il profilo giuridico-semantico e si presta a una applicazione concreta di ampia latitudine». Nonostante tale approdo, si è però, contestualmente, rimarcato nel medesimo parere che, in base al tenore letterale del prefato art. 23, comma 1, dello Statuto speciale, il limite della «regionalità» dell’affare è riferito soltanto agli organi giurisdizionali, ossia all’oggetto delle funzioni giurisdizionali e non di quelle consultive, precisando che le considerazioni svolte non interferivano, in alcun modo, con il regime di impugnativa dell’adottanda ordinanza commissariale oggetto di esame, nella quale era correttamente individuato il Consiglio di Stato quale organo da adire.
Il requisito della regionalità previsto dall’art. 23, comma 1, dello Statuto speciale delimita l’oggetto delle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Giustizia Amministrativa, non le funzioni consultive. Ciò non trasforma però in atti regionali i provvedimenti adottati da un commissario statale né li rende impugnabili con il ricorso straordinario al Presidente della Regione.
art. 1, commi 846-851, l. n. 197/2022
La posizione strumentale dell’organo commissariale rispetto al Governo nazionale è, altresì, confermata dall’attribuzione allo stesso del potere di adottare atti «in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea» e operare «in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell’11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini dei commi da 846 a 851, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285», oltre che dalla previsione dell’immediata comunicazione al Parlamento dell'incarico e dal correlato obbligo, posto in capo al Presidente del Consiglio dei ministri o a un Ministro da lui delegato, di riferire allo stesso Parlamento sull'attività svolta (cit. art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 400/1988).
I poteri straordinari previsti dalla legge n. 197/2022 sono esercitati da un organo strumentale al Governo nazionale e in deroga alla disciplina ordinaria, entro i limiti dei principi generali e del diritto dell’Unione; nel caso in esaminato, tale disciplina concorre a qualificare come statale l’organo commissariale e a individuare il rimedio impugnatorio appropriato.
art. 11, commi 2 e 3, l. n. 400/1988
La natura statale dell’organo commissariale si riconnette, in modo chiaro, alla sua procedura di nomina effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa deliberazione dello stesso Consiglio, ai sensi, come detto, dell’art. 11, comma 2, della legge n. 400/1988. La posizione strumentale dell’organo commissariale rispetto al Governo nazionale è, altresì, confermata dall’attribuzione allo stesso del potere di adottare atti «in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea» e operare «in conformità ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell’11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini dei commi da 846 a 851, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285», oltre che dalla previsione dell’immediata comunicazione al Parlamento dell'incarico e dal correlato obbligo, posto in capo al Presidente del Consiglio dei ministri o a un Ministro da lui delegato, di riferire allo stesso Parlamento sull'attività svolta (cit. art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 400/1988).
La nomina con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e gli obblighi di comunicazione e relazione al Parlamento confermano la natura statale e la strumentalità al Governo del Commissario.
d.P.R. n. 1199/1971
Le indicazioni, appena, richiamate assumono peculiare rilevanza in relazione al presente contenzioso atteso che, in conformità alle stesse, i provvedimenti adottati dal Commissario di Governo non risultano sindacabili in questa sede, essendo essi impugnabili, solo, attraverso la proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971.
Gli atti del Commissario statale non sono scrutinabili nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; per la loro impugnazione è utilizzabile, in via straordinaria, il rimedio disciplinato dal d.P.R. n. 1199/1971.
art. 30 c.p.a.
Inammissibile è, anche, la richiesta di risarcimento danni formulata dai ricorrenti ex art. 30 c.p.a., la quale postula un accertamento estraneo al petitum deducibile con il presente ricorso straordinario, rimedio, come è noto, di natura tipicamente impugnatoria attraverso cui possono essere proposte «unicamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi, finalizzate alla loro eliminazione dal mondo giuridico attraverso una pronuncia di tipo caducatorio» (ex plurimis, CGARS, ss.rr., 14 giugno 2022, n. 368 e, 9 aprile 2026, n. 99).
La domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a. è inammissibile nel ricorso straordinario, che consente unicamente azioni di annullamento e non l’accertamento necessario alla condanna risarcitoria.
art. 3 d.m. n. 1444/1968
In proposito la giurisprudenza ha ribadito che, in applicazione del principio di diritto affermato dalla sentenza dell’Adunanza plenaria n. 24/1999, «ai fini della valutazione della correttezza del dimensionamento degli standard occorre fare riferimento non già alle singole categorie indicate dall'art. 3 del d.m. n. 1444 del 1968, bensì alla quantificazione generale» (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2024, n. 9067).
La verifica degli standard urbanistici deve riguardare la quantificazione complessiva riferita alla zona territoriale omogenea, e non la singola categoria di servizi o il singolo quartiere.
decreto assessoriale n. 271/GAB del 23 dicembre 2021
Segnatamente, il decreto de quo stabilisce che la VAS è necessaria per «i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale» ma non, come accade nel caso di specie, nell’ambito di procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di singole opere, anche se esse abbiano effetto di variante, comunque non generale, rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.
Secondo il criterio applicato dal parere, la VAS non è necessaria per il procedimento autorizzativo relativo a una singola opera che produca una variante non generale allo strumento urbanistico vigente.
art. 1 l. n. 938/1957
Infondata è, pure, la quinta doglianza – afferente alla presunta violazione delle previsioni normative che fissano limiti inderogabili in materia di distanza dei cimiteri dai centri abitati e con cui si manifestano perplessità circa l’avvenuto adeguamento del progetto approvato con il decreto impugnato alle prescrizioni imposte dall’ASP e dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali nonché alla sussistenza di altri vincoli sull’area (regia trazzera; demanio civico universale di Monte Pellegrino; inedificabilità assoluta all’interno dei 150 metri dalla battigia ex artt.15 e 16 della legge regionale n. 76/1978) – si rileva, sulla scorta degli atti istruttori, che l’intervento è localizzato in un’area già destinata a parcheggio dal PRG e nel rispetto del limite di distanza di cui all’art.1 della legge n. 938/1957, fatta salva la definizione delle procedure di repressione dei fenomeni di abusivismo edilizio che l’Amministrazione dichiara di aver riscontrato in loco.
Il Collegio ritiene infondata la censura perché l’istruttoria documenta che l’intervento è localizzato nel rispetto del limite di distanza previsto dall’art. 1 della legge n. 938/1957, ferma la distinta repressione degli abusi edilizi rilevati.
art. 338, comma 5, r.d. n. 1265/1934
La scelta operata dall’Amministrazione trova, altresì, conforto nella previsione dell’art. 338, comma 5, del regio decreto n. 1265/1934 (secondo cui «[p]er dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre»), in relazione all’art. 5 bis, comma 4, della legge regionale n. 4/2020, che consente di allocare le strutture per il commiato nelle zone di rispetto cimiteriale.
La norma consente, alle condizioni indicate e previo parere favorevole dell’azienda sanitaria, la riduzione della zona di rispetto per opere pubbliche e interventi urbanistici, includendo espressamente parcheggi pubblici e privati; il parere la richiama a sostegno della scelta amministrativa, in relazione alla disciplina regionale sulle strutture per il commiato.
art. 39 d.lgs. n. 33/2013
Con riferimento all’ultima censura, che denuncia la mancata pubblicazione dei provvedimenti commissariali e dei relativi allegati «sul sito del Comune né tanto meno all’interno della sezione Amministrazione Trasparente», argomento letterale contrario alla sussistenza dell’asserita violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 è offerto, infine, dalla stessa rubrica - «Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio» - della disposizione de qua, che induce a ritenerla non applicabile nella fattispecie concreta, nella quale viene in considerazione il procedimento di approvazione di un progetto di una singola opera pubblica in variante, i cui atti – come prima ricordato - l’Amministrazione ha, comunque, dato prova di aver pubblicato nel proprio sito istituzionale.
L’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013, per il suo oggetto attinente alla trasparenza della pianificazione e del governo del territorio, non si applica all’approvazione di un progetto di singola opera pubblica in variante; inoltre, nel caso concreto, la pubblicazione degli atti è risultata documentata.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana non sono impugnabili gli atti adottati da un organo commissariale statale, anche se operante nel territorio regionale: il rimedio deve essere individuato in relazione alla natura dell’organo e dell’atto, non al solo luogo in cui l’atto è stato adottato.
- La legittimazione e l’interesse al ricorso di residenti prossimi all’area interessata da un intervento con possibili ricadute ambientali e sanitarie possono essere riconosciuti sulla base del collegamento stabile con il sito e della prospettazione di un pregiudizio potenziale; la vicinitas non richiede la prova anticipata e certa del danno concreto.
- Il ricorso straordinario è un rimedio impugnatorio volto all’annullamento degli atti amministrativi e non ammette una domanda risarcitoria che richieda un accertamento ulteriore rispetto al petitum caducatorio.
- La verifica del rispetto degli standard urbanistici deve essere condotta considerando la quantificazione complessiva nella zona territoriale omogenea, non isolando una singola categoria di servizi o un singolo quartiere.
- La VAS non è necessaria, secondo il criterio applicato nel parere, per il procedimento autorizzativo di una singola opera pubblica che comporti una variante non generale allo strumento urbanistico, quando ricade nei casi di esclusione indicati dalla disciplina regionale applicabile.
- La scelta localizzativa di un’opera pubblica è sindacabile nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento o della contraddittorietà; il giudice non può sostituire la propria ponderazione degli interessi a quella dell’amministrazione competente.
Variante urbanistica per l’ampliamento del cimitero di Santa Maria dei Rotoli
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione, esamina l’impugnazione del decreto regionale n. 52 del 7 marzo 2025, che approva in variante urbanistica il progetto di ampliamento del cimitero storico di Santa Maria dei Rotoli a Palermo. Il progetto, del valore di 1.500.000 euro, interessa un’area confiscata alla criminalità organizzata, già destinata a parcheggio dal PRG; il parere conclude per l’inammissibilità nei limiti precisati e, comunque, per il rigetto nel merito.
Vicenda procedimentale e contenuto del progetto
Il Sindaco di Palermo era stato nominato Commissario di Governo ai sensi dell’art. 1, commi 846-851, della legge n. 197/2022, per gli interventi urgenti legati all’emergenza cimiteriale. L’incarico, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2023, è stato prorogato al 31 dicembre 2024 dagli artt. 477 e 478 della legge n. 213/2023. Il progetto originario comprendeva un parcheggio a servizio dell’utenza cimiteriale e ulteriori servizi, tra cui un deposito refrigerante, una rimessa, un’isola ecologica e un varco nel muro perimetrale del cimitero acattolico.
La conferenza di servizi si è conclusa positivamente dopo l’adeguamento degli elaborati alle indicazioni degli uffici. Il Commissario ha approvato il progetto in variante ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001 con decreto n. 127/UCG del 22 dicembre 2023; con il decreto n. 45/UCG del 6 maggio 2024 ha respinto le osservazioni presentate dai residenti. La Soprintendenza ha espresso parere favorevole con condizioni, escludendo l’isola ecologica e il nuovo varco; l’ASP ha formulato prescrizioni che hanno comportato lo stralcio del deposito refrigerante e dell’isola ecologica. Il decreto regionale n. 52/2025 ha infine approvato la variante, facendo proprie le valutazioni del servizio 2/DRU e del Comitato tecnico scientifico.
Ricevibilità, legittimazione e interesse
Il ricorso, presentato il 19 giugno 2025 contro il decreto regionale del 7 marzo 2025, è stato proposto entro il termine di 120 giorni. Il Collegio riconosce la legittimazione e l’interesse del comitato e dei residenti: questi ultimi hanno documentato la residenza nella borgata e un collegamento stabile con l’area, mentre il comitato e i residenti hanno prospettato possibili ricadute sulla salute, sull’ambiente, sulla viabilità e sulla qualità della vita. La vicinitas, in tale contesto, qualifica la posizione differenziata e la prospettazione di un pregiudizio potenziale è sufficiente ai fini dell’interesse, senza anticipare la prova del danno nel merito.
Inammissibilità relativa ai decreti commissariali e alle domande accessorie
Il Collegio ritiene inammissibili le censure dirette contro i decreti commissariali nn. 124/2023, 127/2023, 45/2024 e 84/2024. Il Commissario è un organo statale, nominato secondo la procedura prevista dall’art. 11 della legge n. 400/1988 e investito di poteri straordinari per finalità statali; i suoi atti non sono atti amministrativi regionali impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Per essi sono esperibili il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971 o il ricorso al TAR. Restano quindi fuori dallo scrutinio in questa sede le contestazioni sui limiti temporali e funzionali dei poteri commissariali e sulla scelta del parcheggio.
È inammissibile anche la domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a., poiché il ricorso straordinario è un rimedio impugnatorio finalizzato all’annullamento e non consente la domanda di danni. È inoltre inammissibile la memoria di replica depositata il 6 luglio 2026 dopo la chiusura del contraddittorio: la relazione dell’Ufficio legislativo e legale è attività istruttoria e valutativa svolta in ausilio al Collegio, non un atto di parte.
Standard urbanistici e destinazioni dell’area
La censura relativa agli standard urbanistici è respinta. In applicazione dell’indirizzo richiamato dal parere, il dimensionamento degli standard di cui all’art. 3 del d.m. n. 1444/1968 va valutato con riferimento alla quantificazione complessiva della zona territoriale omogenea, non alla singola categoria di servizi o al singolo quartiere. L’area oggetto dell’intervento risultava già destinata a parcheggio dal PRG e il progetto approvato non prevedeva spazi destinati a verde o sport. Il finanziamento regionale di 300.000 euro per un campo sportivo riguardava particelle limitrofe e distinte, non l’area del progetto cimiteriale. Il parere ricorda inoltre che la pianificazione è discrezionale e può essere modificata in funzione di sopravvenute esigenze pubbliche, senza che i privati vantino un’aspettativa al mantenimento delle precedenti destinazioni.
VAS, partecipazione e pubblicità
È respinta la doglianza sull’omessa VAS. Il decreto regionale ha richiamato il decreto assessoriale n. 271/GAB del 23 dicembre 2021, che esclude la valutazione strategica per procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione di singole opere, anche quando comportino una variante non generale agli strumenti urbanistici. È respinta anche la censura sulla partecipazione: l’Amministrazione ha documentato la pubblicazione degli atti sul proprio sito e l’acquisizione dei pareri necessari prima dell’adozione del decreto regionale.
Viabilità, distanze cimiteriali e vincoli
Il Collegio respinge la censura sulla mobilità sostenibile: solo una parte limitata della strada pubblica prevista dal PRG è stata conglobata nel progetto, mentre il tratto restante ricade in un’area privata oggetto di procedura espropriativa e può essere realizzato successivamente. Non risulta quindi impedita l’attuazione della restante previsione viaria.
È respinta anche la contestazione relativa alle distanze cimiteriali e agli altri vincoli. L’istruttoria attesta il rispetto del limite di distanza previsto dall’art. 1 della legge n. 938/1957 e l’acquisizione dei pareri pertinenti; dà inoltre conto dello stralcio delle opere non assentite dall’ASP e dalla Soprintendenza. Il parere richiama l’art. 338, comma 5, del r.d. n. 1265/1934, che consente, alle condizioni previste e previo parere favorevole dell’azienda sanitaria, la riduzione della zona di rispetto anche per parcheggi. Le alternative localizzative sono state esaminate senza esito favorevole. La scelta amministrativa non presenta, secondo il Collegio, illogicità, travisamenti o contraddittorietà tali da giustificare l’intervento del giudice sulla valutazione localizzativa.
Trasparenza e conclusione
La censura sull’omessa pubblicazione è infondata. L’art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 riguarda la trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio e non è applicabile al procedimento di approvazione di un progetto di singola opera pubblica in variante. In ogni caso, l’Amministrazione ha documentato la pubblicazione degli atti sul proprio sito istituzionale.
Il parere dichiara pertanto il ricorso inammissibile quanto alle impugnazioni e alle domande estranee al rimedio regionale e, comunque, lo respinge nel merito per infondatezza delle censure rivolte contro il decreto regionale.
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