Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9257/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 385 c.p. (evasione) commessa il 6 aprile 2018, denunciando: 1) la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla difesa in sede di rinnovazione dell'istruttoria (produzione documentale: sentenza del 6 aprile 2018 della Corte d'appello di Firenze e il decreto di citazione con l'autorizzazione per l'imputato detenuto agli arresti domiciliari a recarsi in udienza senza scorta); 2) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella sentenza impugnata; 3) la illegittima applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, senza enunciazione di ragioni idonee a giustificare la maggiore pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo con effetto assorbente: ha annullato la sentenza della Corte di appello senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici hanno ritenuto decisiva la documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risultava che il giudice competente aveva autorizzato l'imputato, detenuto agli arresti domiciliari, a recarsi in udienza senza scorta; inoltre la presenza dell'imputato in udienza e la sovrapposizione temporale con il controllo domiciliare dimostrano che l'allontanamento era autorizzato. La mancata comunicazione dell'allontanamento alle forze di polizia, al più integra una violazione di prescrizione accessoria, ma non la fattispecie dell'evasione. Pertanto la condanna è stata annullata perché il fatto non sussiste. Decisione resa il 19 febbraio 2025.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma incriminatrice richiamata quale fattispecie di evasione; la Corte ha valutato che, nella specie, non sussiste l'elemento materiale dell'evasione perché l'allontanamento era autorizzato dal giudice.

  • art. 22 disp. att. cod. proc. pen.

    Interpretata nel senso che il giudice che procede può autorizzare l'imputato detenuto a presentarsi in udienza senza scorta; tale autorizzazione esclude che l'allontanamento costituisca evasione, anche se non è stata data preventiva comunicazione alle forze di polizia.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato quale regola di sintesi dei motivi di ricorso (obbligo di sintetizzazione ex art. 173 disp. att.).

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla procedura scritta di trattazione del ricorso (modificato dal d.l. n.29/2024, conv. l. n.120/2024); elemento procedurale senza incidenza sul merito qui deciso.

Massime di principio

  • Se l'imputato agli arresti domiciliari è autorizzato dal giudice a recarsi in udienza senza scorta, l'assenza dal domicilio nell'orario dell'udienza non configura necessariamente il reato di evasione.
  • La mancata comunicazione preventiva dell'allontanamento alle forze di polizia può costituire violazione di prescrizione accessoria ma non automaticamente il reato di evasione, salvo che tale omissione integri un comportamento idoneo ad eludere la sorveglianza.
  • La prova documentale (sentenze, decreti di citazione, autorizzazioni) è decisiva per dimostrare l'esistenza e la portata dell'autorizzazione del giudice: va sempre prodotta e valorizzata se presente.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo congruo la ritenuta sussistenza dell'evasione, valutando specificamente se l'allontanamento fosse autorizzato e se sussistessero elementi di elusione della sorveglianza.
  • In caso di contestazione dell'aumento per recidiva, la maggiorazione richiede una specifica enunciazione delle ragioni che giustificano la maggiore pericolosità; in mancanza, il motivo può essere utile a impugnare la pena aumentata.
  • Quando la documentazione prodotta dimostra la sovrapposizione temporale tra il controllo domiciliare e un'udienza alla quale l'imputato era autorizzato a partecipare, ciò rafforza la tesi difensiva dell'assenza di evasione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.