Sentenza n. 1507/2026 - Catania, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 29/7/2025, emessa dal Tribunale civile di Catania, sezione quinta, nel giudizio iscritto al R.G. 2941/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, della sentenza del Tribunale civile di Catania che riconosceva somme dovute ai ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e ha successivamente depositato documentazione comprovante l'avvio dell'attività istruttoria finalizzata al soddisfacimento delle pretese. I ricorrenti hanno inizialmente rappresentato la perdurante inottemperanza e insistito nelle conclusioni. A seguito di incombenti istruttori disposti dal TAR, alla camera di consiglio del 26 maggio 2026 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell'avvenuta liquidazione delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non ravvisando i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quest'ultima richiede infatti la piena e comprovata soddisfazione extragiudiziale della pretesa, con una situazione sopravvenuta che soddisfi in modo pieno e inequivoco il diritto o l'interesse azionato. Nel caso concreto, l'avvenuta soddisfazione della pretesa risultava soltanto affermata e non comprovata documentalmente; tuttavia, dalla dichiarazione resa in udienza dal difensore dei ricorrenti e dal comportamento complessivo delle parti il giudice ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, in ragione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice civile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle parti private e delle persone menzionate.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e comprovata soddisfazione extragiudiziale della pretesa azionata; non è sufficiente la mera affermazione della parte circa l'avvenuto conseguimento del bene della vita.
- Quando la soddisfazione della pretesa non è comprovata in modo pieno e inequivoco, ma fatti univoci e il comportamento delle parti dimostrano il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere implica una verifica sostanziale della piena soddisfazione della pretesa e può proiettare effetti oltre il processo; la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse ha invece natura processuale e si limita a rilevare il venir meno dell'interesse alla decisione.
- Nel giudizio d'ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione non documentata della pretesa può fondare l'improcedibilità, ma non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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