Cassazione Civile, Ordinanza n. 21778/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di compensi per prestazioni di reperibilità rese da medici convenzionati nell'ambito del rapporto con l'azienda sanitaria, in un contesto in cui la contrattazione regionale prevista dall'accordo collettivo nazionale non era intervenuta a definire nel dettaglio la remunerazione. La Corte di merito aveva riconosciuto il diritto dei medici al compenso, escludendo che l'assenza della disciplina regionale impedisse il pagamento e qualificando la domanda in termini non risarcitori ma di corrispettivo dovuto. Quanto alla prescrizione, il giudice di merito aveva ritenuto interruttiva solo la richiesta cumulativa del 29.10.2007, perché non certamente riferibile ai singoli medici per la presenza di firme non leggibili, individuando nel solo ricorso giudiziale del 7.12.2012 l'unico atto interruttivo e dichiarando perciò parzialmente prescritti i crediti anteriori al quinquennio. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso principale per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 71 dell'ACN 23.3.2005, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 12 del decreto assessoriale Regione Sicilia 6.9.2010, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente riconosciuto un diritto al compenso in assenza della contrattazione regionale, sostituendosi alle parti collettive; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 1218 c.c. e delle medesime fonti, sostenendo che l'operato dell'azienda sanitaria era legittimo e che il riconoscimento economico avrebbe introdotto surrettiziamente una responsabilità oggettiva. I medici hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, censurando l'omesso esame delle istanze individuali presentate nel 2011 e pervenute all'azienda sanitaria il 1.12.2011, documenti prodotti in giudizio e decisivi ai fini dell'interruzione della prescrizione, poiché avrebbero fatto arretrare il dies a quo della prescrizione rispetto alla data del 7.12.2007.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i due motivi del ricorso principale, affermando che la prestazione di reperibilità era stata richiesta e resa e che, trattandosi di prestazione professionale di medici convenzionati, il compenso doveva essere determinato dal giudice ex art. 2233 c.c. in mancanza di una tariffa o di una quantificazione stabilita dalla contrattazione regionale; ha inoltre chiarito che il diritto riconosciuto era un corrispettivo negoziale e non un risarcimento del danno, rendendo infondate le doglianze fondate sull'art. 1218 c.c. e sulla pretesa legittimità integrale del comportamento dell'azienda sanitaria. Ha invece accolto il ricorso incidentale dei medici, rilevando l'omesso esame di prove e di un fatto potenzialmente decisivo, cioè le istanze individuali del 2011, già prodotte e dedotte in appello, che avrebbero potuto interrompere la prescrizione. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al capo sulla prescrizione e il rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 71 ACN 23 marzo 2005
La disciplina collettiva demandava alla contrattazione regionale la regolazione di dettaglio dei compensi per la prestazione di reperibilità, ma la mancanza di tale contrattazione non esclude il diritto al compenso per la prestazione effettivamente resa.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della tesi sulla retribuzione, ma non valorizzato come base decisoria autonoma nella motivazione finale.
art. 12 Decreto Assessoriale Regione Sicilia 6 settembre 2010
Richiamato quale fonte regolatrice dei compensi, ma ritenuto non ostativo al riconoscimento del corrispettivo in mancanza della contrattazione regionale.
art. 1218 c.c.
La Corte esclude che la domanda accolta abbia natura risarcitoria da inadempimento; il diritto è stato riconosciuto come compenso negoziale, quindi il richiamo all'articolo non fonda la censura.
art. 2233 c.c.
Applicato perché la prestazione di reperibilità dei medici convenzionati è prestazione di natura professionale; in mancanza di criteri tariffari o di pattuizione specifica, il compenso deve essere determinato dal giudice.
art. 115 c.p.c.
L'omessa valutazione di documenti ritualmente prodotti e di un fatto decisivo integra vizio deducibile e giustifica la cassazione sul capo della prescrizione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Richiamato come parametro di impugnazione per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
Massime di principio
- Quando una prestazione professionale è stata richiesta ed effettivamente eseguita, la mancanza di una disciplina collettiva di dettaglio sulla remunerazione non esclude il diritto al compenso.
- Se il compenso non è determinabile in base a tariffe o criteri pattizi specifici, il giudice può determinarlo secondo i criteri dell'art. 2233 c.c., calibrandolo sulla concreta natura e consistenza della prestazione resa.
- Il riconoscimento del corrispettivo per una prestazione professionale resa non va confuso con un risarcimento del danno da inadempimento: in presenza di prestazione eseguita, la tutela è di natura sinallagmatica e non aquiliana o risarcitoria.
- In materia di prescrizione, il giudice di merito deve esaminare tutti i documenti e i fatti specificamente dedotti e potenzialmente decisivi ai fini dell'interruzione; l'omesso esame di istanze individuali ritualmente prodotte può comportare cassazione con rinvio.
- L'atto interruttivo della prescrizione deve essere riferibile con certezza al creditore o ai creditori interessati; in difetto, occorre verificare ulteriori atti individuali idonei a interrompere il decorso prescrizionale.
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