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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40831/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sostenendo carenza e illogicità della motivazione: la droga e parte del denaro erano stati trovati nell'autovettura di proprietà del coimputato e condotta da quest'ultimo; nessun elemento avrebbe collegato concretamente il ricorrente al possesso o alla custodia della sostanza, se non la sua presenza nel veicolo al momento del fermo; la droga era occultata (blocco del cambio e zainetto nel bagagliaio) in luoghi difficilmente accessibili; somme di denaro maggiori e materiale di confezionamento erano stati trovati addosso al coimputato e nella stanza del B&B a lui attribuita; dalle utenze telefoniche non emergerebbero contatti recenti fra i due. In secondo luogo, il ricorrente censurava il trattamento sanzionatorio: la pena sarebbe risultata sproporzionata, maggiore rispetto a quella del coimputato (che aveva patteggiato), e si sarebbero dovute concedere le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito secondo cui sussisteva la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in concorso con Malek Khalfa, desunta da elementi positivi: i due imputati trovati a bordo della stessa auto contenente eroina nascosta (nel blocco del cambio e in zainetto nel bagagliaio), la presenza di bilancia elettronica e sacchetti per il confezionamento, il comportamento e le circostanze posticce riferite dall'imputato ritenute contraddittorie e non corroborate da prove, e la valutazione peritale delle massime di esperienza e della verosimiglianza che escludevano spiegazioni alternative. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità: il confronto con la pena del coimputato non era pertinente perché questi aveva definito separatamente la propria posizione con patteggiamento; la Corte territoriale aveva motivato l'esclusione delle attenuanti generiche per le modalità della condotta e per l'assenza di segnali di volontà di recidere i rapporti con il narcotraffico. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    La norma è stata applicata per configurare il reato di traffico/ detenzione di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di responsabilità a fronte del rinvenimento della droga occultata nel veicolo e degli ulteriori elementi indiziari (bilancia, confezionamento, contesto).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.

  • Giurisprudenza su "verosimiglianza" e "massime di esperienza" (Sez. 6, n. 49029/2014; Sez. 6, n. 4668/1995)

    Il Collegio ha confermato che è legittimo l'uso delle massime di esperienza e del criterio di verosimiglianza nella valutazione probatoria, purché siano escluse plausibilmente spiegazioni alternative e, se l'imputato offre prove a sostegno della ricostruzione alternativa, queste vengano ammesse e valutate.

Massime di principio

  • La mera presenza in un veicolo contenente sostanze stupefacenti può concorrere a fondare la responsabilità penale se sussistono elementi indiziari aggiuntivi (nascosti, strumenti di confezionamento, comportamento degli imputati) che rendono inattendibile la spiegazione alternativa.
  • I nascondigli sofisticati (es. blocco del cambio), la presenza di bilance e materiali per il confezionamento sono indici forti di finalità di traffico e aumentano la plausibilità dell'addebito anche per chi non risulti proprietario o conducente dell'automezzo.
  • È necessario che il difensore proponga e, se possibile, documenti spiegazioni alternative concrete: semplici asserzioni prive di elementi probatori non contrastano efficacemente la valutazione della verosimiglianza adottata dal giudice.
  • Il confronto della pena con quella di un coimputato che ha patteggiato è limitato: il patteggiamento impedisce un raffronto diretto, salvo che emergano elementi tali da dimostrare un effettivo trattamento sanzionatorio ingiustificatamente disparato.
  • Le attenuanti generiche richiedono una motivazione adeguata e non sono automatiche; la loro concessione può essere esclusa se la condotta e il quadro indiziario mostrano inserimento stabile in traffici illeciti.
  • L'uso delle massime di esperienza nella valutazione probatoria è ammesso, ma il giudice deve escludere plausibilmente alternative e valutare eventuali prove offerte per invalidare la ricostruzione verosimile.

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