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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45860/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Dordoni era imputato per bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla societa "VAM Immobiliare s.r.l.", fallita il 6/05/2016. Era liquidatore dal 21/02/2014 alla data del fallimento e si contestava che avesse tenuto le scritture contabili in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari della società. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) inosservanza di norme processuali sostenendo che la carica di liquidatore fosse meramente formale e che la società fosse inattiva dopo la sua nomina; (2) vizio di motivazione a motivo dell'assenza del dolo, poiché la contabilità sarebbe stata affidata a una commercialista (dott.ssa Pacileo) e per accordi con la proprietà; (3) error in re ipsa nel non ritenere la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per genericità e privo di agganci probatori; ha confermato che l'obbligo di tenuta delle scritture persiste fino alla cancellazione dal registro delle imprese; ha valutato idonee le prove che la commercialista avesse inviato dimissioni via PEC e raccomandata e che tali comunicazioni fossero pervenute o conoscibili dall'imputato; ha richiamato il principio secondo cui l'affidamento della contabilità a un professionista non esonera il liquidatore dall'obbligo di vigilanza e controllo (presunzione semplice). Sul punto del dolo la Corte d'appello, confermata dalla Cassazione, ha ritenuto la consapevolezza dell'imputato desumibile dallo stato di abbandono documentale, dalla gravità e persistenza delle irregolarità e dal lungo periodo ricoperto la carica. Ha inoltre escluso la riqualificazione in bancarotta semplice, ritenendo accertata un'attività idonea ad impedire la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari (bancarotta fraudolenta documentale). Conseguentemente il ricorso è rigettato e l'imputato è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 223 legge fallimentare

    Norma richiamata con riferimento ai doveri del soggetto rispetto alla contabilità e alle conseguenze penali per la sua irregolare tenuta; la Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente non avessero valore probatorio sufficiente per esonerarlo.

  • art. 217 legge fallimentare

    Richiamata nella discussione sulla bancarotta semplice; la Corte ha distinto la fattispecie di bancarotta semplice da quella fraudolenta documentale, ritenendo nel caso concreto non applicabile la semplice ipotesi.

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Norma relativa alla bancarotta fraudolenta per irregolare tenuta delle scritture contabili; la Corte ha accertato il requisito tipico della fattispecie (attività funzionale ad impedire l'accertamento del patrimonio/volume d'affari).

  • art. 192 cod. proc. penale

    Richiamata con riguardo alle osservazioni di inosservanza di norme processuali sollevate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non fondate.

  • art. 616 cod. proc. penale

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La carica di liquidatore comporta un obbligo di tenuta e vigilanza sulle scritture contabili: l'affidamento a un professionista non esonera automaticamente il liquidatore dalla responsabilità penale, salvo prova rigorosa e specifica del contrario.
  • L'obbligo di tenuta delle scritture contabili cessa solo con la formale cessazione dell'attività commerciale, tipicamente con la cancellazione dal registro delle imprese; l'asserita inattività di fatto non vale a esonerare l'obbligo.
  • Le deduzioni generiche e prive di collegamento probatorio con gli esiti dell'istruttoria sono inammissibili o destinate al rigetto in sede di Cassazione: è necessario proporre censure specifiche, con riferimento agli atti e alle valutazioni di merito.
  • La prova di comunicazioni inviate tramite PEC e raccomandata con avviso di ricevimento costituisce elemento probatorio rilevante per dimostrare che il destinatario era o poteva essere a conoscenza dell'atto (es. dimissioni del professionista incaricato della contabilità).
  • La differenza tra bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta documentale risiede nella finalità e nell'evento: la fraudolenta richiede attività diretta a impedire la ricostruzione del patrimonio/volume d'affari; la qualificazione presuppone elementi che dimostrino consapevolezza e attività volontaria in tal senso.
  • Per contestare il dolo del liquidatore è necessario fornire una prova rigorosa e specifica dell'assenza di consapevolezza o della presenza di un'adozione di controlli effettivi; mere affermazioni di accordi o deleghe non sono sufficienti.

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