Cassazione Penale, Sentenza n. 36090/2024 del 26/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Verlingieri avverso la sentenza del Tribunale di Potenza del 6 luglio 2023, per mancato deposito, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto che tale requisito non può essere applicato quando l'imputato si trovi detenuto (anche per altra causa), perché le notificazioni devono comunque essere eseguite personalmente nel luogo di detenzione e l'applicazione della norma in tali casi lederebbe il diritto di accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU). Ha invocato l'inosservanza o erronea applicazione della legge come motivo di cassazione (art. 606, comma 1, lett. b c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 150/2022) non possa essere applicato a pena di inammissibilità quando l'imputato appellante sia detenuto al momento della proposizione del gravame, anche se per altra causa, poiché la notificazione va comunque eseguita mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione e l'applicazione dell'obbligo del deposito sarebbe priva di effetto e potrebbe violare l'art. 6 CEDU. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Potenza per il giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Prevede il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che tale requisito non sia applicabile quando l'imputato sia detenuto al momento della proposizione dell'appello, perché la notificazione deve essere eseguita direttamente nel luogo di detenzione e l'obbligo risulterebbe privo di effetto.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, lett. d)
art. 33, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto la novella che aggiunge l'art. 581, comma 1-ter; la Corte interpreta la riforma tenendo conto del principio di tutela dell'accesso effettivo alla giustizia per i detenuti.
art. 161, cod. proc. pen.
Regola le notificazioni all'imputato detenuto (trasmissione della dichiarazione/eleggazione di domicilio al momento della scarcerazione, notificazioni in carcere). La Corte usa tali disposizioni per sostenere che la notificazione alla persona nel luogo di detenzione prevale e che l'obbligo di deposito della domiciliazione non è necessario per il detenuto.
art. 156, cod. proc. pen.
Richiamato nella ricostruzione normativa della Corte per il raccordo tra le norme sulle notificazioni e la comunicazione delle dichiarazioni di domicilio all'autorità competente, contribuendo a escludere l'effetto di esclusività della comunicazione limitata alla sola autorità che dispone la scarcerazione.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiama il principio del diritto di accesso effettivo alla giustizia: l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, al detenuto al momento della proposizione dell'appello potrebbe violare tale diritto, giustificando l'esclusione dell'obbligo in quel caso.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal difensore (inosservanza o erronea applicazione della legge); la Corte ha ritenuto fondato il motivo alla luce della interpretazione delle norme sulle notificazioni ai detenuti.
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'appello, il requisito del deposito contestuale della dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non trova applicazione a pena di inammissibilità.
- Per i detenuti (anche se detenuti per altra causa) le notificazioni devono essere eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, e tale obbligo rende ininfluente l'assenza della dichiarazione/eleggazione di domicilio nell'atto di impugnazione.
- Il giudice d'appello deve verificare lo stato di detenzione dell'appellante al momento del deposito dell'atto: se risulta detenuto, non può dichiarare inammissibile l'appello per mancato deposito della domiciliazione prevista dall'art. 581(1-ter).
- Al momento della scarcerazione il detenuto ha l'onere di dichiarare o eleggere domicilio anche relativamente a procedimenti per i quali abbia ricevuto notificazione durante la detenzione; la mancata dichiarazione può produrre effetti sulle notificazioni successive dopo la scarcerazione.
- Esiste un contrasto giurisprudenziale minore (alcune pronunce di Sez. 5) ma l'orientamento prevalente della Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 581(1-ter) al detenuto appellante; nelle situazioni concrete è prudente documentare lo stato di detenzione nell'atto e segnalare al giudice la questione di applicabilità.
- Prassi consigliata: se si impugna in stato di detenzione, indicare espressamente nel ricorso la situazione detentiva e allegare eventuale certificazione; se si è stati scarcerati dopo una notificazione ricevuta in carcere, dichiarare o eleggere domicilio tempestivamente per evitare problemi sulle notificazioni successive.
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