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Sentenza

Sentenza del 13/02/2017 n. 49 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Fatture per operazioni inesistenti: il giudicato penale è efficace nel giudizio tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP per l'anno 2008, ritenendo indeducibili i costi e indebita la detrazione IVA relativi a fatture emesse dalla W. S.r.l., considerate riferite a operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito di un sistema fraudolento. La società ha contestato l'accertamento, sostenendo l'effettività delle operazioni, l'insufficienza della prova dell'Ufficio e la nullità dell'atto per omessa allegazione o riproduzione della documentazione probatoria. In appello ha inoltre prodotto una sentenza penale irrevocabile con cui i legali rappresentanti della società erano stati assolti dall'accusa di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con la formula "perché il fatto non sussiste".

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, annullando l'accertamento. Ha ritenuto decisiva la sentenza penale irrevocabile, che aveva escluso in modo espresso la materialità dei fatti contestati e quindi l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento tributario. Le ulteriori questioni sollevate dalla società e le relative eccezioni dell'Amministrazione sono state dichiarate assorbite. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.200 euro, oltre IVA e CAP se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La società ne ha dedotto la violazione per l'omessa allegazione o riproduzione integrale dei documenti posti a fondamento dell'accertamento. La questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'accoglimento dell'appello per effetto del giudicato penale.

  • Art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    È stato invocato in relazione ai requisiti motivazionali e documentali dell'avviso di accertamento. Anche questa censura è rimasta assorbita.

  • Art. 56, penultimo comma, d.P.R. n. 633/1972

    È stato richiamato con riferimento alla contestata omessa allegazione o riproduzione della documentazione probatoria dell'accertamento IVA. La Commissione non ha dovuto pronunciarsi sulla questione, ritenendo decisiva l'efficacia della pronuncia penale irrevocabile.

Massime di principio

  • Pur vigendo, in linea generale, l'autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario, una sentenza penale irrevocabile può risultare decisiva quando accerti espressamente, con la formula "perché il fatto non sussiste", l'inesistenza materiale della condotta sulla quale si fonda l'accertamento fiscale.
  • Se il presupposto dell'accertamento per fatture inesistenti coincide con il fatto storico escluso dal giudice penale, il giudice tributario non può normalmente giungere a una conclusione opposta, neppure parzialmente.
  • L'assoluzione penale è particolarmente rilevante quando riguarda la materialità dell'operazione o della condotta contestata, non quando si fonda soltanto sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato o su una diversa valutazione della responsabilità penale.
  • Per ottenere effetti nel giudizio tributario, la sentenza penale deve essere definitiva e deve essere prodotta dimostrando l'identità sostanziale dei fatti esaminati nei due procedimenti.
  • Quando una ragione decisiva rende infondato l'accertamento, le altre eccezioni del contribuente, come quelle relative alla motivazione o all'allegazione dei documenti, possono essere dichiarate assorbite senza essere esaminate.

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