Cassazione Penale, Sentenza n. 24351/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione promossa dalla difesa di Morenghi nei confronti del giudice Alessandro Rago. Il ricorso censurava, per difetto di motivazione, il mancato confronto della Corte di appello con le argomentazioni contenute nell'istanza e nella memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p., denunciando: (i) modalità di assunzione e parziale revoca delle prove; (ii) presunta anticipazione del convincimento del giudice, anche in relazione alle interlocuzioni con autorità giudiziarie straniere per l'escussione del teste in videocollegamento; (iii) la rilevanza delle reiterate richieste di astensione avanzate dalla difesa; inoltre venivano riferiti pregressi rapporti/contatti (conoscenza dell'imputato, rapporti dell'imputato con la madre del giudice, un ricorso per cassazione trattato dal padre del giudice) come elementi di grave inimicizia
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure erano generiche e prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato che gli atti istruttori erano rituali e non eccedessero il legittimo esercizio della funzione; che decisioni sfavorevoli non dimostrano grave inimicizia ma possono essere impugnate con le vie ordinarie; e che la mancata astensione o la volontà di definire il procedimento prima della prescrizione non dimostrano di per sé inimicizia o anticipazione del giudizio. Anche le doglianze relative a pregressa conoscenza e rapporti personali sono state ritenute generiche. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
Disciplina l'istanza di ricusazione e le relative cause di incompatibilità del giudice; citato in relazione alle lettere che regolano l'inammissibilità e i motivi di ricusazione.
Elenca le cause di astensione e le ipotesi in cui il giudice deve astenersi; la Corte ha richiamato che la mancata astensione è rilevante solo se ricorre una delle cause previste da questa norma.
Consente il deposito di memorie difensive successive all'istanza di ricusazione; il ricorso lamentava che la Corte non si era confrontata con la memoria depositata ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Le istanze di ricusazione devono esporre fatti concreti, specifici e circostanziati che dimostrino una delle cause previste dall'art. 36 c.p.p.; affermazioni generiche sono inammissibili.
- Decisioni processuali sfavorevoli (ammissione o esclusione di prove, solleciti processuali, attività istruttoria) non costituiscono di per sé prova di grave inimicizia o di anticipazione del giudizio.
- La semplice sollecitazione a definire il procedimento, anche per esigenze di prescrizione, è insufficiente a provare pregiudizio o preconcetto da parte del giudice, salvo elementi concreti che lo dimostrino.
- Le richieste di astensione devono essere fondate su una delle cause normative; l'assenza di una causa tipica rende irrilevante la mancata astensione.
- In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del provvedimento impugnato indicando le ragioni di diritto e i riferimenti logico-giuridici che giustifichino la censura.
- In cassazione, censure generiche o prive di adeguata articolazione giuridica rischiano l'inammissibilità e possono essere sanzionate con condanna alle spese e ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24314/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24317/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24318/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24320/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24321/2025 del 02/07/2025
- Sentenza penale · 2 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24323/2025 del 02/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →