Circolare numero 62 del 19-03-2015
Precisazioni sulla natura giuridica dell’istituto e sulla disciplina di riferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’anticipazione in unica soluzione dell’indennità ASpI o mini ASpI ha natura autonoma rispetto alla prestazione mensile e può essere riconosciuta per avviare o sviluppare un’attività di lavoro autonomo, di autoimpresa, microimpresa o per associarsi in cooperativa. Vengono precisati presupposti, termini per la domanda, effetti sulle comunicazioni reddituali e istruzioni operative per le Strutture INPS. È inoltre confermato che, una volta decaduto il diritto all’indennità per omessa comunicazione o reddito oltre soglia, non è possibile presentare successivamente domanda di anticipazione.
Anticipazione in unica soluzione dell’ASpI/mini ASpI per avvio di attività autonoma, autoimpresa, microimpresa o cooperativa
Anticipazione in unica soluzione dell’ASpI o mini ASpI per attività autonoma
La circolare integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 145 del 2013 e chiarisce il regime dell’anticipazione in unica soluzione dell’indennità ASpI o mini ASpI prevista dall’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012. L’istituto è finalizzato a sostenere l’avvio di attività autonome, di autoimpresa o microimpresa, ovvero l’associazione in cooperativa, con una funzione diversa rispetto alla ordinaria indennità mensile di disoccupazione.
Finalità e qualificazione giuridica dell’istituto
L’anticipazione non è più collegata al sostegno dello stato di bisogno derivante dalla disoccupazione, tipico della prestazione mensile, ma assume la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità. Essa è destinata a coprire le spese iniziali dell’attività intrapresa dal lavoratore e risponde anche alla finalità, già perseguita in altri istituti, di favorire l’orientamento verso il lavoro autonomo e cooperativo anziché verso il reimpiego subordinato.
La circolare richiama, a sostegno di tale lettura, anche orientamenti della Corte di cassazione in materia di anticipazione dell’indennità di mobilità, evidenziando la coerenza sistematica dell’istituto con la sua funzione promozionale.
Presupposti normativi e autonomia rispetto alla prestazione mensile
L’anticipazione trova fondamento nell’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 ed è regolata dal Decreto ministeriale n. 73380 del 29 marzo 2013, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La circolare precisa che l’istituto deve essere applicato in regime di autonomia rispetto alla disciplina della fruizione mensile dell’ASpI o mini ASpI. In particolare, non devono essere automaticamente estesi alla domanda di anticipazione gli adempimenti previsti per chi svolga un’attività autonoma durante la percezione mensile della prestazione, perché ciò finirebbe per alterare la ratio dell’anticipazione.
Soggetti interessati e condizioni di accesso
Possono richiedere la liquidazione anticipata i lavoratori che siano titolari del diritto all’indennità ASpI o mini ASpI. Il requisito essenziale è dunque l’esistenza del diritto attuale alla prestazione di disoccupazione.
L’anticipazione può essere riconosciuta per:
- intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
- avviare un’attività in forma di autoimpresa;
- avviare un’attività in forma di microimpresa;
- associarsi in cooperativa.
La circolare chiarisce inoltre che la domanda può essere presentata anche quando si intenda sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già esistente al momento della domanda di prestazione, purché siano rispettati i termini previsti.
Termini di presentazione della domanda
La domanda deve essere trasmessa all’INPS esclusivamente in via telematica. Il termine è duplice:
- deve essere presentata entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile ASpI o mini ASpI;
- e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata, oppure dell’associazione in cooperativa.
Se l’attività era già iniziata prima della domanda di ASpI o mini ASpI e il lavoratore intende svilupparla a tempo pieno, il termine va coordinato con la decorrenza della domanda di prestazione, sempre nel rispetto della finestra temporale prevista dalla disciplina.
Rapporto con l’obbligo di comunicazione del comma 17
Un chiarimento centrale della circolare riguarda il coordinamento con l’art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012, che impone al percettore di indennità di disoccupazione che svolga un’attività autonoma con reddito inferiore alla soglia utile per mantenere lo stato di disoccupazione di comunicare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività:
- l’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa;
- il reddito presunto per l’anno di riferimento.
La precedente impostazione interpretativa, richiamata dalla circolare n. 145 del 2013, aveva finito per rendere tale comunicazione un passaggio obbligatorio anche per chi chiedeva l’anticipazione. La presente circolare supera tale lettura e afferma che l’anticipazione, se richiesta per intraprendere o sviluppare un’attività autonoma a tempo pieno, si regge esclusivamente sulla disciplina del comma 19 e del decreto attuativo.
Ne consegue che il beneficiario è dispensato dalla comunicazione di cui al comma 17 quando presenta la domanda di anticipazione entro il termine previsto per quella stessa comunicazione, cioè entro un mese dall’inizio dell’attività autonoma.
Decadenza e preclusione alla domanda di anticipazione
Resta ferma, però, la necessità che il richiedente sia ancora titolare dell’indennità al momento della domanda di anticipazione. Se il beneficiario è già decaduto dall’ASpI o mini ASpI perché:
- non ha effettuato la comunicazione di cui al comma 17;
- oppure ha comunicato un reddito superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione;
allora non può più presentare successivamente domanda di liquidazione anticipata.
Limiti finanziari e prestazioni escluse
Il beneficio grava su apposite risorse finanziarie entro un limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Per il periodo coperto dall’anticipazione non spettano:
- gli Assegni per il Nucleo Familiare;
- la contribuzione figurativa.
Istruzioni procedurali per le Strutture INPS
Le Strutture territoriali dell’Istituto devono innanzitutto verificare che il richiedente sia titolare, o abbia diritto a fruire, dell’indennità ASpI o mini ASpI. Solo dopo tale accertamento possono valutare se la domanda di anticipazione sia ammissibile, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 o della documentazione prodotta.
Se la domanda è accolta, nella procedura informatica DSWeb la prestazione mensile di ASpI o mini ASpI viene definita con codice di stato "D" e con decadenza impostata al giorno di presentazione della domanda di anticipazione.
Nel campo relativo al reddito previsto da attività autonoma deve essere inserito il valore 0, per indicare che tale dato non incide sulla definizione della domanda di anticipazione. Tuttavia, se al momento della domanda il richiedente percepisce già una prestazione mensile ridotta in ragione di un reddito presunto dichiarato per attività autonoma, quel valore non deve essere modificato.
Determinazione dell’importo da liquidare
L’importo anticipabile viene determinato erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità ASpI o mini ASpI, detraendo i ratei eventualmente già corrisposti nello stesso intervallo temporale.
Il calcolo dell’importo da porre in pagamento è effettuato automaticamente dalla procedura DSWEB, secondo le istruzioni già richiamate nella circolare n. 145 del 2013.
Punti principali
Finalità e natura dell’anticipazione
L’erogazione anticipata in un’unica soluzione degli importi residui dell’ASpI o mini ASpI non ha la funzione di sostegno al bisogno derivante dalla disoccupazione tipica della prestazione mensile. Essa è qualificata come contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità e per coprire le spese iniziali dell’attività avviata dal lavoratore disoccupato.
Base normativa e orientamento interpretativo
La disciplina deriva dall’art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012 e dal Decreto ministeriale n. 73380 del 29 marzo 2013. La circolare precisa che l’istituto dell’anticipazione deve essere trattato in regime di autonomia rispetto alla fruizione mensile dell’indennità, superando l’impostazione che richiamava automaticamente anche gli obblighi del comma 17.
Requisiti soggettivi e presupposti
Per richiedere l’anticipazione è necessario essere titolari del diritto all’indennità ASpI o mini ASpI. La domanda può essere accolta, in presenza degli altri requisiti, per intraprendere o sviluppare a tempo pieno un’attività di lavoro autonomo, avviare un’attività in forma di autoimpresa o microimpresa, oppure associarsi in cooperativa.
Termini per la domanda
La domanda telematica all’INPS deve essere presentata entro la fine del periodo di fruizione della prestazione mensile e comunque entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata, oppure dell’associazione in cooperativa. Se l’attività era già in essere al momento della domanda di ASpI o mini ASpI e si intende svilupparla a tempo pieno, il termine decorre dalla domanda di prestazione.
Effetti sull’obbligo di comunicazione del comma 17
La circolare chiarisce che, se la domanda di anticipazione è presentata entro il termine previsto per la comunicazione ex art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012, cioè entro un mese dall’inizio dell’attività autonoma, il beneficiario è dispensato da tale comunicazione. Se invece il beneficiario decade dalla prestazione prima della domanda di anticipazione per mancata comunicazione o per reddito superiore alla soglia utile al mantenimento dello stato di disoccupazione, non può più presentare domanda di liquidazione anticipata.
Aspetti economici e prestazioni escluse
Il beneficio è finanziato entro un limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Durante il periodo di trattamento anticipato non spettano né gli Assegni al Nucleo Familiare né la contribuzione figurativa.
Istruzioni operative per le Strutture INPS
Le Strutture devono verificare preliminarmente l’esistenza del diritto all’indennità ASpI o mini ASpI. Accertato il diritto, devono valutare, sulla base delle dichiarazioni sostitutive e/o della documentazione prodotta, se il richiedente abbia titolo all’anticipazione. In caso positivo, nella procedura DSWeb la prestazione mensile viene definita con codice di stato "D" e con decadenza alla data di presentazione della domanda di anticipazione.
Modalità di calcolo dell’importo
L’importo da erogare in unica soluzione corrisponde ai ratei spettanti nel periodo compreso tra la data della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità ASpI o mini ASpI, al netto dei ratei eventualmente già pagati nello stesso periodo. Il calcolo viene effettuato automaticamente dalla procedura DSWEB secondo le istruzioni richiamate dalla circolare n. 145 del 2013.
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