Circolare numero 59 del 18-03-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell’Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 23 dicembre 2014 tra INPS e Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola erogate ai lavoratori iscritti. Vengono definite le modalità di rilascio della delega, la durata, i flussi di pagamento, gli obblighi dell’Organizzazione, le cause di sospensione o recesso e le istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni. È inoltre previsto un costo del servizio pari a 0,80 euro per delega e la possibilità per l’Organizzazione di recedere in caso di variazione annuale dei costi.
Convenzione INPS-U.SI.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-U.SI.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 23 dicembre 2014 tra INPS e Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.), stipulata secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. L’atto disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, le modalità operative di adesione, i rapporti economici tra INPS e Organizzazione e le relative scritture contabili.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli beneficiari di:
- indennità ordinaria di disoccupazione;
- trattamento speciale di disoccupazione agricola.
Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore dell’Organizzazione sindacale mediante trattenuta sulle prestazioni percepite.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di una delega apposita, predisposta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve:
- essere sottoscritta dal delegante;
- essere accompagnata da copia del documento di identità.
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non considera le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione.
Effetti della delega e casi di revoca
La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Indicazioni operative sulla delega
Nelle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla U.SI.L.. La misura del contributo dovuto deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.
Versamento delle somme trattenute e periodicità
L’INPS versa all’Organizzazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:
- le spese di cui all’art. 8;
- le eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
Servizi online e flussi informativi
L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione, nell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con:
- dati anagrafici;
- importo trattenuto.
Sono inoltre resi disponibili:
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali;
- le fatture relative al costo dei servizi;
- ogni comunicazione inerente la convenzione.
Costo del servizio
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale del costo sarà oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di esonero per l’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende relative a tale rapporto.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare:
- in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione;
- anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Controversie e obblighi di rimborso
Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Organizzazione stipulante si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle Organizzazioni sindacali;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
- se intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti all’U.SI.L. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25469, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell’U.SI.L.;
- GPA11469, per la rilevazione del debito verso l’U.SI.L., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11469, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale dell’Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) è indicata in via Pagliara n. 100, Frigento (AV).
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore dell’U.SI.L. sulle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di tali prestazioni, autorizzando la trattenuta del contributo sindacale sulle somme spettanti.
Modalità di rilascio della delega e decorrenza
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e non è considerata se perviene dopo la domanda di prestazione.
Effetti della delega e gestione delle revoche
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Indicazione dell’Organizzazione e misura del contributo
Nelle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla U.SI.L.. La misura del contributo associativo dovuto è indicata espressamente nell’atto di delega.
Pagamento delle somme trattenute e periodicità
L’INPS versa all’Organizzazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di servizio e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Servizi informativi e fatturazione
Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia le fatture per il costo dei servizi e le eventuali comunicazioni relative alla convenzione.
Costo del servizio e recesso per variazione annuale
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a 0,80 euro per ciascuna delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di specifica comunicazione; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di esclusione di oneri e responsabilità dell’INPS
Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’Organizzazione.
Controversie e rimborsi a carico dell’Organizzazione
Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo o poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi trattenuti e dei versamenti all’U.SI.L. sono istituiti i conti GPA25469, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti, e GPA11469, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione in contropartita del conto GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione vanno imputati al conto GPA24042. I versamenti devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale dell’Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) è indicata in via Pagliara n. 100, Frigento (AV).
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