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Circolare

Circolare numero 58 del 11-03-2015

Chiarimenti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento delle aliquote contributive dovute dagli աշխատatori autonomi titolari di partita IVA iscritti esclusivamente alla Gestione separata, a seguito dell’art. 10-bis del decreto Milleproroghe convertito in legge n. 11/2015. Per il 2015 vengono indicati i nuovi valori applicabili ai liberi professionisti e ai collaboratori, distinguendo tra soggetti privi di altra tutela pensionistica e soggetti già pensionati o assicurati altrove. Sono inoltre rideterminati i contributi minimi annui calcolati sul minimale di reddito.

Rettifica aliquote contributive Gestione Separata per autonomi titolari di partita IVA per gli anni 2014-2017

Aliquote contributive Gestione Separata per autonomi titolari di partita IVA

La circolare recepisce le modifiche introdotte dall’art. 10-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 142, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, in materia di contribuzione alla Gestione separata. L’intervento normativo sostituisce il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge n. 147/2013 e incide anche sulla disciplina richiamata dall’art. 1, comma 79, della legge n. 247/2007.

Ambito soggettivo

La disciplina riguarda i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

Aliquote contributive per anno

Per tali soggetti, l’aliquota contributiva è stabilita come segue:

  • 27% per gli anni 2014 e 2015;
  • 28% per l’anno 2016;
  • 29% per l’anno 2017.

Aliquote applicabili per il 2015

Per l’anno 2015, la circolare aggiorna le aliquote da applicare ai contributi dovuti alla Gestione separata, distinguendo tra liberi professionisti e collaboratori/figure assimilate.

Liberi professionisti

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva).
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 23,50%.

Collaboratori e figure assimilate

  • Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 30,72% (30,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva).
  • Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 23,50%.

Contributo minimo annuo sul minimale

La circolare ricalcola anche l’accredito contributivo sul minimale, richiamando il punto 3 della precedente circolare n. 27. Il reddito minimo annuo considerato è pari a € 15.548,00 e i contributi minimi annui risultano:

  • € 3.653,78 con aliquota 23,50%;
  • € 4.309,91 con aliquota 27,72% (di cui € 4.197,96 IVS);
  • € 4.776,35 con aliquota 30,72% (di cui € 4.664,40 IVS).

Effetti pratici

La circolare ha quindi finalità correttiva e aggiornativa rispetto alla precedente indicazione contenuta nella circolare n. 27 del 5 febbraio, allineando le aliquote e i contributi minimi annui alla sopravvenuta disciplina normativa.

Punti principali

Modifica normativa introdotta dal Milleproroghe

L’art. 10-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 142, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sostituisce il primo periodo dell’art. 1, comma 744, della legge n. 147/2013 e modifica quanto previsto dall’art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. La disposizione ridefinisce le aliquote contributive per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.

Aliquote contributive per gli anni 2014-2017

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti esclusivamente alla Gestione separata, l’aliquota contributiva è fissata al 27% per gli anni 2014 e 2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017.

Aliquote dovute per il 2015: liberi professionisti

Per l’anno 2015, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che non siano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie applicano un’aliquota complessiva del 27,72% (27,00% IVS più 0,72% di aliquota aggiuntiva). Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l’aliquota è pari al 23,50%.

Aliquote dovute per il 2015: collaboratori e figure assimilate

Per i collaboratori e le figure assimilate, nel 2015 l’aliquota è pari al 30,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (30,00% IVS più 0,72% di aliquota aggiuntiva). Per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria l’aliquota è pari al 23,50%.

Contributo minimo annuo sul minimale di reddito

Il minimale annuo di reddito è indicato in € 15.548,00. Su tale base il contributo minimo annuo risulta pari a € 3.653,78 con aliquota 23,50%; a € 4.309,91 con aliquota 27,72% (di cui € 4.197,96 IVS); e a € 4.776,35 con aliquota 30,72% (di cui € 4.664,40 IVS).

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