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Circolare

Circolare numero 63 del 20-03-2015

Dal 1° gennaio 2016 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita. D.M. 16.12.2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del decreto ministeriale 16 dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, che dispone dal 1° gennaio 2016 un ulteriore incremento di 4 mesi dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di 0,3 unità dei valori di quota. Vengono riepilogati i nuovi requisiti per pensione di vecchiaia, pensione anticipata e pensione di anzianità con il sistema delle quote, distinguendo tra categorie di lavoratori e gestioni. Sono inoltre chiarite le conseguenze per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con specifiche maggiorazioni dei limiti di età o anzianità contributiva, e sono richiamate le decorrenze future degli ulteriori adeguamenti dal 2019.

Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita dal 1° gennaio 2016

Adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita dal 1° gennaio 2016

La circolare riepiloga l’effetto del decreto direttoriale del 16 dicembre 2014, pubblicato in G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, che ha disposto un nuovo adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in relazione all’incremento della speranza di vita. L’intervento decorre dal 1° gennaio 2016 e incide sia sui requisiti anagrafici e contributivi per le pensioni ordinarie, sia sui valori di quota per la pensione di anzianità, con ulteriori effetti sui regimi speciali del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 12, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010, nonché dell’art. 24, comma 13, del decreto-legge n. 201/2011. La circolare ricorda che il precedente adeguamento alla speranza di vita era già stato applicato dal 1° gennaio 2013, con incremento di 3 mesi e di 0,3 unità. Il nuovo aggiornamento è fondato sul dato ISTAT relativo alla variazione della speranza di vita all’età di 65 anni tra il 2010 e il 2013, pari a 0,3 decimi di anno, tradotti in 4 mesi.

Effetti generali dell’adeguamento

Dal 1° gennaio 2016 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici richiamati dalla normativa sono incrementati di 4 mesi. Inoltre, i valori della somma tra età anagrafica e anzianità contributiva previsti dalla Tabella B allegata alla legge n. 243/2004 sono aumentati di 0,3 unità. La circolare precisa che l’adeguamento opera anche negli altri casi previsti dalla legge, oltre a quelli espressamente riepilogati.

Pensione di vecchiaia

Per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011, la circolare distingue i requisiti per categoria di assicurati:

  • per le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive, l’età pensionabile è pari a 65 anni e 7 mesi nel 2016 e nel 2017, e a 66 anni e 7 mesi dal 2018;
  • per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l’età pensionabile è pari a 66 anni e 1 mese nel 2016 e nel 2017, e a 66 anni e 7 mesi dal 2018;
  • per i lavoratori iscritti all’Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché per le lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell’Ago di cui all’art. 22-ter, comma 1, del DL n. 78/2009, l’età pensionabile è di 66 anni e 7 mesi per tutto il periodo considerato;
  • per i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, l’età pensionabile è di 66 anni e 7 mesi per tutto il periodo considerato.

La circolare precisa inoltre che, per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia con almeno cinque anni di contribuzione effettiva passa, dal 1° gennaio 2016, a 70 anni e 7 mesi. Dal 1° gennaio 2019 tale requisito potrà subire ulteriori incrementi.

Pensione anticipata

Per la pensione anticipata ex art. 24, commi 10 e 11, della legge n. 214/2011, i requisiti contributivi sono così indicati:

  • dal 2016 al 2018: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, pari a 2.227 settimane;
  • dal 2016 al 2018: 41 anni e 10 mesi per le donne, pari a 2.175 settimane;
  • dal 2019 al 2020: i medesimi requisiti restano fissati in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, ma con successivo adeguamento alla speranza di vita.

Per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con importo soglia mensile è, dal 1° gennaio 2016, pari a 63 anni e 7 mesi. Anche tale requisito potrà essere ulteriormente incrementato dal 1° gennaio 2019.

Pensione di anzianità con il sistema delle quote

Per i soggetti che continuano a beneficiare del sistema delle c.d. quote, la circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, il diritto si consegue con il raggiungimento di una determinata somma tra età e contributi, aumentata di 0,3 unità rispetto ai valori previsti dalla Tabella B della legge n. 243/2004.

In particolare:

  • i lavoratori dipendenti pubblici e privati possono accedere con almeno 35 anni di contribuzione, un’età minima di 61 anni e 7 mesi e il raggiungimento di quota 97,6;
  • i lavoratori autonomi iscritti all’Inps possono accedere con almeno 35 anni di contribuzione, un’età minima di 62 anni e 7 mesi e il raggiungimento di quota 98,6.

Per il calcolo della quota, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con il messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012 e con la circolare n. 60/2008, per le parti compatibili. Vengono inoltre riportati esempi applicativi che mostrano come verificare il superamento delle quote richieste al 31 ottobre e al 1° dicembre 2016.

Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

La circolare estende l’adeguamento alla speranza di vita anche al personale del comparto sicurezza, difesa e pronto soccorso, comprendendo le Forze Armate, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, le Forze di polizia a ordinamento civile, il Corpo forestale dello Stato, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dal 1° gennaio 2016 l’incremento di 4 mesi si applica ai requisiti anagrafici e, quando l’accesso al pensionamento prescinde dall’età, anche al requisito contributivo.

Pensione di vecchiaia nel comparto

Per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 i limiti di età legati alla qualifica o al grado devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale. Resta fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 122/2010, nonché quanto indicato nel messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

Pensione di anzianità nel comparto

Per la pensione di anzianità ex art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 l’accesso è possibile nei seguenti casi:

  • con 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età;
  • con il raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, purché maturata entro il 31 dicembre 2011, e con almeno 53 anni e 7 mesi di età;
  • con almeno 35 anni di contribuzione e almeno 57 anni e 7 mesi di età.

Nel caso di pensionamento con il requisito di 40 anni e 7 mesi, continua ad applicarsi l’ulteriore posticipo di tre mesi previsto dall’art. 18, comma 22-ter, del DL n. 98/2011. La circolare precisa infine che, per tutte le fattispecie considerate nel paragrafo 3, dal 1° gennaio 2019 i requisiti dovranno essere ulteriormente adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del DL n. 78/2010.

Punti principali

Premessa e fonte normativa

La circolare dà attuazione al decreto direttoriale MEF-Mlps del 16 dicembre 2014, emanato ai sensi dell’art. 12, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del DL n. 78/2010. Il decreto, sulla base del dato ISTAT sulla variazione della speranza di vita tra il 2010 e il 2013, stabilisce dal 1° gennaio 2016 un incremento di 4 mesi dei requisiti pensionistici e di 0,3 unità per le quote di età e contributi.

Pensione di vecchiaia

Sono aggiornati i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, commi 6 e 7, della legge n. 214/2011. La circolare distingue tra lavoratrici e lavoratori iscritti all’Ago, alle gestioni speciali autonome, alla gestione separata e alle forme esclusive o sostitutive, indicando per ciascuna categoria l’età pensionabile dal 2016 al 2019. Per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per la vecchiaia contributiva sale dal 1° gennaio 2016 a 70 anni e 7 mesi.

Pensione anticipata

Per la pensione anticipata ex art. 24, commi 10 e 11, della legge n. 214/2011, il requisito contributivo dal 2016 al 2018 è fissato in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, con conferma dell’adeguamento alla speranza di vita dal 2019. Per i contribuenti con primo accredito dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e importo soglia mensile è pari a 63 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2016.

Pensione di anzianità con il sistema delle quote

Per il sistema delle c.d. quote, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è richiesto almeno il raggiungimento di quota 97,6 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, con 35 anni di contribuzione e un’età minima di 61 anni e 7 mesi; per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps è richiesta quota 98,6, con 35 anni di contribuzione e un’età minima di 62 anni e 7 mesi. La circolare richiama esempi di calcolo della quota e rinvia, per le modalità applicative, al messaggio n. 20600/2012 e alla circolare n. 60/2008.

Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

L’adeguamento alla speranza di vita si applica anche al personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, delle Forze di polizia a ordinamento civile, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dal 1° gennaio 2016 l’incremento di 4 mesi incide sui requisiti anagrafici e, quando l’accesso avviene a prescindere dall’età, anche su quelli contributivi.

Pensione di vecchiaia nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Per il comparto in esame, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o al grado devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale. Resta fermo il regime delle decorrenze di cui all’art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 122/2010, con richiamo al messaggio n. 545/2013.

Pensione di anzianità nel comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 l’accesso al pensionamento anticipato nel comparto avviene: con 40 anni e 7 mesi di contribuzione indipendentemente dall’età; con la massima anzianità corrispondente all’aliquota dell’80% se maturata entro il 31 dicembre 2011 e con almeno 53 anni e 7 mesi di età; oppure con almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni e 7 mesi di età. Per il caso di 40 anni e 7 mesi continua ad applicarsi l’ulteriore posticipo di tre mesi previsto dall’art. 18, comma 22-ter, del DL n. 98/2011. Dal 1° gennaio 2019 anche tali requisiti dovranno essere adeguati alla speranza di vita.

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