Circolare numero 61 del 18-03-2015
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 26 gennaio 2015 tra INPS e Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) per consentire la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate dall’Istituto. Sono indicati i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca delle deleghe, le percentuali del contributo, le regole per i casi di contestazione e le scadenze di pagamento all’Associazione. La circolare riporta inoltre il costo del servizio, la durata della convenzione, le cause di sospensione o recesso e le istruzioni contabili con i conti da utilizzare.
Convenzione INPS–Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS–Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) per la riscossione dei contributi associativi
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 26 gennaio 2015 tra INPS e Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto e definisce modalità operative, percentuali, controlli, responsabilità e rilevazioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni INPS i soggetti beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La convenzione opera dunque sulle principali prestazioni temporanee indicate, consentendo all’iscritto di delegare l’INPS alla riscossione del contributo in favore dell’Associazione sindacale.
Delega, autorizzazione e documentazione necessaria
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione all’INPS di apposita delega, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega:
- deve essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- deve essere accompagnata da copia del documento di identità;
- deve indicare espressamente la misura percentuale del contributo.
Il codice identificativo della Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) è "7101".
Gestione delle trattenute nei pagamenti diretti di integrazione salariale
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore. Tale comunicazione comprende anche l’autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione relativa alle deleghe, così come eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e cessazione degli effetti della delega
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, comunicata dal datore di lavoro o dagli interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tali casi l’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le Associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve la revoca direttamente dall’associato, procede quanto prima all’acquisizione della revoca e alla relativa comunicazione all’Associazione revocata.
Se una nuova delega viene presentata su una prestazione già gravata da delega ad altra Associazione sindacale, essa produce effetti solo se preceduta dalla revoca della delega precedente, che deve contenere l’indicazione dell’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo e periodicità dei versamenti
Il contributo deve essere indicato nella delega in misura percentuale rispetto alla prestazione previdenziale ed essere uguale per tutti gli iscritti all’Associazione.
Le percentuali comunicate dalla Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) sono le seguenti:
- 3% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Servizi informatici, fatturazione e costo della convenzione
L’INPS rende disponibile all’Associazione, tramite i servizi online, l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig". Attraverso tale applicazione sono messi a disposizione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali;
- le fatture relative al costo dei servizi;
- le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Il costo del servizio è determinato in € 0,80 per singola delega. Ogni variazione annuale del costo sarà oggetto di apposita comunicazione; dalla data della comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità delle parti e disciplina delle controversie
L’applicazione della convenzione non deve determinare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della trattenuta da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e facoltà dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti ex lege per la stipula;
- quando intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
Sede dell’Associazione e istruzioni contabili
La sede legale della Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) è indicata in via Cesare Beccaria n. 16, Roma.
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti alla Confederazione sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25467, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35467, per l’accreditamento alla Confederazione dei contributi associativi;
- GPA11467, per la rilevazione del debito verso la Confederazione.
I pagamenti a favore dell’Associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11467; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25467, GPA35467 e GPA11467.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione, tramite trattenuta sulle prestazioni INPS, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.). Possono aderire i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, autorizzazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione all’INPS di apposita delega, redatta sul modulo allegato alla richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo della Confederazione è "7101".
Gestione delle trattenute e delle contestazioni
Per il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, incluse le autorizzazioni previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Associazione restituisce al lavoratore quanto già trattenuto.
Revoca della delega e nuove deleghe
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le Associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve la revoca direttamente dall’associato, provvede all’acquisizione e alla comunicazione all’Associazione revocata. Una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata e allegata copia del documento di identità.
Misura del contributo e modalità di versamento
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega in percentuale sulla prestazione previdenziale ed essere uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate sono: 3% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati. L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti, dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Servizi online, costo della convenzione e fatturazione
L’INPS mette a disposizione nell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" gli elenchi dei nominativi con trattenute, dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati alle Associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione sono inviate le fatture per il costo del servizio e le comunicazioni relative alla convenzione. Il costo del servizio è fissato in € 0,80 per singola delega. Ogni variazione annuale del costo sarà oggetto di comunicazione, dopo la quale l’Associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, manleve e controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità per l’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto di trattenuta da parte di creditori dell’Associazione o di strutture ad essa collegate. In caso di controversie sul rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti per la stipula o se intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Sede dell’Associazione e istruzioni contabili
La sede legale della Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) è indicata in via Cesare Beccaria n. 16, Roma. Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25467 per i contributi trattenuti, GPA35467 per l’accreditamento alla Confederazione e GPA11467 per il debito verso la Confederazione. I pagamenti all’Associazione vanno imputati in DARE al conto GPA11467, con eventuale saldo da riportare all’esercizio successivo. I rimborsi spese per il servizio di esazione sono imputati al conto GPA24042.
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