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Circolare

Circolare numero 60 del 18-03-2015

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 26 gennaio 2015 tra INPS e Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare il contributo associativo tramite trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate modalità di delega, effetti, flussi di versamento, costi del servizio, tutele per l’Istituto e cause di sospensione o recesso. Sono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con l’istituzione di specifici conti e l’indicazione della sede legale dell’Organizzazione.

Convenzione INPS-C.F.C. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-C.F.C. per la trattenuta dei contributi associativi su disoccupazione agricola

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 26 gennaio 2015 tra INPS e Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. L’accordo consente ai lavoratori agricoli beneficiari di prestazioni di disoccupazione di versare il contributo associativo mediante trattenuta diretta sulle somme erogate dall’Istituto.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina riguarda i lavoratori agricoli che percepiscono:

  • indennità ordinaria di disoccupazione;
  • trattamento speciale di disoccupazione.

Tali soggetti possono autorizzare il prelievo del contributo associativo a favore della C.F.C. sulle prestazioni ricevute.

Modalità di conferimento della delega

L’autorizzazione alla trattenuta deve avvenire tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • accompagnata da copia del documento d’identità;
  • riferita espressamente alla C.F.C., indicata con la sigla dedicata;
  • comprensiva dell’importo del contributo dovuto, che deve essere espressamente indicato nell’atto di delega.

La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non prende in considerazione le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Effetti della revoca, annullamento e controversie sulla delega

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

Se insorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, e l’Organizzazione risulta soccombente nel giudizio, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Versamenti all’Organizzazione e periodicità dei pagamenti

L’INPS versa alla C.F.C. l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:

  • le spese di cui all’art. 8;
  • le eventuali trattenute già versate e non dovute.

I versamenti avvengono mediante quattro mandati di pagamento annuali, nei mesi di:

  • aprile;
  • luglio;
  • settembre;
  • dicembre.

Servizi online, elenchi e fatturazione

L’Istituto mette a disposizione dell’Organizzazione, nell’ambito del servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.

Attraverso la medesima applicazione l’INPS invia anche:

  • le fatture relative al costo dei servizi;
  • eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

La C.F.C. si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega.

La variazione annuale del costo sarà oggetto di apposita comunicazione. Dopo tale comunicazione, l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

Neutralità dell’INPS, esclusione di oneri e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende ad esso collegate.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare:

  • in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione;
  • anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Controversie e obblighi di rimborso a favore dell’INPS

L’Organizzazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso dell’Istituto

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni riguardanti:

  • l’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
  • il legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la stipula;
  • l’adozione di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:

  • per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • in ogni caso in cui risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti alla C.F.C. sono stati istituiti i seguenti conti:

  • GPA25468, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della C.F.C.;
  • GPA11468, per la rilevazione del debito verso la C.F.C., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare alla C.F.C., devono essere imputati al conto GPA24042.

I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA11468, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione sindacale con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale dell’Organizzazione

La sede legale della Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) è indicata in via Cesare Beccaria n. 16, Roma (RM).

Punti principali

Oggetto della convenzione e ambito di applicazione

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo direttamente sulla prestazione.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Deve inoltre essere indicata la sigla C.F.C. e la misura del contributo deve risultare espressamente nell’atto di delega.

Durata ed efficacia della delega

La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e produce effetti fino al pagamento della prestazione stessa. L’INPS non considera le deleghe pervenute dopo la presentazione della domanda di prestazione.

Restituzioni in caso di revoca, annullamento o controversie

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Versamento delle somme all’Organizzazione

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute effettuate, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati annuali, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Servizi online e flussi informativi

Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono inviati anche le fatture per il costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

L’Organizzazione deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per ogni delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata dall’Istituto; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Esclusione di oneri per l’INPS e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Controversie, rimborsi e tutela dell’INPS

L’Organizzazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, a semplice presentazione di nota specifica. Inoltre, in presenza di contestazioni giudiziarie sulle deleghe o di questioni connesse al rapporto associativo, l’Organizzazione deve farsi carico dei conseguenti effetti economici nei casi previsti dalla convenzione.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in caso di gravi irregolarità contributive o comunque di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA25468, per l’imputazione dei contributi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della C.F.C., e GPA11468, per la rilevazione del debito verso la Confederazione in contropartita del conto GPA35042. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, a debito del conto GPA11468, seguono la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale dell’Organizzazione

La sede legale della Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) è indicata in via Cesare Beccaria n. 16, Roma.

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