Circolare numero 57 del 11-03-2015
1.Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli. 2.Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. 3. Contributi volontari dovuti dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST) 4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD. 5. Versamenti volontari nelle gestioni Artigiani e Commercianti. 6. Versamenti volontari nella Gestione separata. 7. Chiarimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2015 i parametri economici e le aliquote per i versamenti volontari nel FPLD, nelle gestioni speciali e nella Gestione separata. Riporta inoltre i coefficienti di riparto dei contributi volontari e chiarisce alcune casistiche applicative, in particolare per i lavoratori con contratto intermittente e per i rapporti di lavoro part-time, con esempi di calcolo. Sono forniti anche gli importi e le regole specifiche per artigiani e commercianti.
Versamenti volontari 2015: aliquote, minimali, massimali e chiarimenti su part-time e lavoro intermittente
Versamenti volontari 2015: parametri, aliquote e chiarimenti applicativi
La circolare aggiorna i valori di riferimento per la prosecuzione volontaria dei contributi relativi all’anno 2015 e fornisce indicazioni operative per diverse gestioni previdenziali. Contiene inoltre chiarimenti interpretativi su lavoro intermittente e part-time, con esempi di calcolo utili per la determinazione delle settimane integrabili e dell’importo dei contributi volontari.
Aggiornamento dei valori per i lavoratori dipendenti non agricoli
Sulla base della variazione percentuale ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari allo 0,20%, vengono aggiornati i parametri per il 2015 relativi ai versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli.
Per l’anno 2015 risultano fissati:
- retribuzione minima settimanale: € 200,76;
- prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3 L. 438/1992: € 46.123,00;
- massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995: € 100.324,00, applicabile ai prosecutori volontari con contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o a chi eserciti l’opzione per il sistema contributivo.
L’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 è pari al 32,87%, per effetto dell’incremento dello 0,50% previsto dall’art. 27, comma 2-bis, del D.L. n. 669/1996 convertito nella L. n. 30/1997. Per gli autorizzati con decorrenza entro il 31 dicembre 1995 l’aliquota IVS resta pari al 27,87%.
La circolare riporta anche la serie storica 2015-1997 dei minimali di retribuzione settimanale, delle prime fasce di retribuzione annua, dei massimali ex L. 335/1995 e delle aliquote IVS applicabili ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31/12/1995.
Contribuzione volontaria nelle altre gestioni
Per gli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD, cioè Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI, nonché per gli iscritti al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., continua ad applicarsi la stessa aliquota prevista per la contribuzione obbligatoria, pari al 33,00%.
Per i prosecutori volontari del Fondo Volo restano invariate le aliquote differenziate in base alla posizione contributiva e all’adesione ai fondi complementari:
- 40,82% per i soggetti iscritti con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, oppure con meno di 18 anni se non hanno aderito ai fondi complementari;
- 37,70% per i soggetti con meno di 18 anni di anzianità al 31/12/1995 che hanno aderito ai fondi complementari, per effetto della riduzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. 164/1997;
- 38,00% per gli iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva in qualunque gestione, pari all’aliquota del FPLD (33,00%) maggiorata del contributo addizionale del 5% previsto dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 164/1997.
Per individuare l’aliquota corretta occorre fare riferimento al codice “tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali o mensili:
- X3 = 40,82%;
- Y3 = 37,70%;
- Z3 = 38,00%.
Per il Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST) la circolare conferma per il 2015 l’aliquota IVS del 32,65%, invariata rispetto al 2014.
Coefficienti di ripartizione nel FPLD
Sono riportate le tabelle di ripartizione dei contributi volontari versati nel 2015 per soggetti autorizzati entro il 31 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dopo tale data. Le tabelle distinguono tra quota base e quota pensione per ciascuna categoria assicurativa.
Per i lavoratori dipendenti non agricoli, esclusi i domestici, la ripartizione mostra:
- per gli autorizzati entro il 31/12/1995: aliquota totale 27,87%, con quota base 0,11% e quota pensione 27,76%;
- per gli autorizzati dopo il 31/12/1995: aliquota totale 32,87%, con quota base 0,11% e quota pensione 32,76%.
La circolare fornisce analoghi coefficienti per agricoli dipendenti, pescatori soggetti alla L. 250/1958, lavoratori occupati in cantieri di lavoro e domestici, distinguendo sempre le due casistiche temporali di autorizzazione.
Artigiani e commercianti
Per artigiani ed esercenti attività commerciali, la contribuzione volontaria è determinata secondo il criterio già vigente dal 1° luglio 1990, stabilito dall’art. 3 della L. 233/1990 e successive modifiche. Il contributo si calcola applicando le aliquote dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla norma.
La classe di reddito da attribuire al lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività; la circolare precisa altresì che il riferimento deve essere fatto ai soli importi indicati come “reddito medio imponibile”.
Per il 2015 le aliquote sono:
- artigiani: 22,65% per titolari di qualunque età e collaboratori oltre i 21 anni; 19,65% per collaboratori fino a 21 anni;
- commercianti: 22,74% per titolari di qualunque età e collaboratori oltre i 21 anni; 19,74% per collaboratori fino a 21 anni.
Sono riportate le tabelle aggiornate con decorrenza 1° gennaio 2015 per le otto classi di reddito, i relativi redditi medi imponibili e la contribuzione mensile calcolata ai due livelli di aliquota per ciascuna gestione.
Gestione separata
Per la Gestione separata il contributo volontario va determinato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 184/1997, applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente la domanda l’aliquota IVS di finanziamento della gestione.
Per il 2015 devono essere considerate esclusivamente le aliquote IVS vigenti per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione:
- 27% per i professionisti;
- 30% per collaboratori e figure assimilate.
Poiché il minimale per l’accredito contributivo nel 2015 è pari a € 15.548,00, il contributo volontario minimo annuo non può essere inferiore a:
- € 4.197,96 per i professionisti, pari a € 349,83 al mese;
- € 4.664,40 per gli altri iscritti, pari a € 388,70 al mese.
Quando il richiedente abbia contribuzione sia come professionista sia come collaboratore o assimilato, la determinazione della categoria di appartenenza ai fini della prosecuzione volontaria va effettuata secondo l’art. 8, comma 10, del D.P.R. 1432/1971. La circolare rinvia inoltre ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 53 del 12 aprile 2006.
Lavoratori intermittenti: autorizzazione e limiti
La circolare chiarisce il regime della prosecuzione volontaria per i lavoratori con contratto intermittente, richiamando la disciplina degli artt. 33-40 del D.Lgs. 276/2003.
Vengono distinte due ipotesi:
- lavoratore intermittente con obbligo di risposta alla chiamata del datore di lavoro e diritto all’indennità di disponibilità;
- lavoratore intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, quindi senza indennità di disponibilità.
Nel primo caso, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria non può essere concessa, perché l’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione e concorre alla formazione dell’anzianità utile sia per il diritto sia per la misura della pensione. La presenza dell’indennità costituisce inoltre causa ostativa anche al pagamento di contribuzione volontaria da parte di soggetti già autorizzati.
Nel secondo caso, qualora non vi sia obbligo di risposta né indennità di disponibilità, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere rilasciata, se sussistono i requisiti generali previsti dal D.Lgs. 184/1997. La circolare precisa che in tale fattispecie il vincolo contrattuale si instaura solo al momento della risposta facoltativa alla chiamata, e che il rapporto è privo di garanzie sia sulla prestazione lavorativa sia sulla futura retribuzione.
Se il lavoratore chiede anche l’autorizzazione ai versamenti integrativi della contribuzione obbligatoria per i periodi di lavoro intermittente e possiede i requisiti per la prosecuzione volontaria, può ottenere entrambe le autorizzazioni. In tal caso:
- l’autorizzazione ai versamenti integrativi ex art. 36, comma 7, D.Lgs. 276/2003 vale solo per i periodi di lavoro intermittente;
- l’autorizzazione ex D.Lgs. 184/1997 ha efficacia a tempo indeterminato e copre i periodi successivi alla decorrenza assegnata, nonché le settimane prive di contribuzione comprese nel semestre anteriore alla domanda.
Quanto ai termini di versamento:
- per l’integrazione dei periodi di lavoro intermittente il pagamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del trimestre successivo a quello di notifica dell’autorizzazione, in unica soluzione;
- per la copertura dei periodi successivi alla cessazione dell’attività lavorativa il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
Part-time: regole di calcolo e casi esemplificativi
La circolare sostituisce gli esempi dell’allegato 4 alla circolare n. 29 del 23 febbraio 2006 in tema di determinazione della retribuzione imponibile utile al calcolo del contributo volontario in costanza di contratto part-time.
Il principio ribadito è che, per l’integrazione dei periodi di lavoro part-time, il contributo volontario deve essere quantificato sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita nel solo periodo part-time, escludendo le retribuzioni riferite ad altri periodi dello stesso anno, in particolare a tempo pieno o ad altri rapporti part-time.
Nei casi esemplificati, la verifica del minimale ai sensi dell’art. 7 della L. 638/1983 è decisiva per stabilire quante settimane possano essere riconosciute ai fini del diritto e quante possano essere integrate ai fini della misura della pensione.
Tra i criteri applicati negli esempi:
- quando la retribuzione media settimanale è superiore al minimale, vengono riconosciute tutte le settimane denunciate;
- quando la retribuzione media settimanale è inferiore al minimale, l’anzianità utile ai fini del diritto deve essere contratta;
- per la misura della pensione il lavoratore può versare contributi volontari per recuperare le settimane mancanti fino alla copertura richiesta.
La circolare riporta quattro esempi numerici. Nel secondo e nel terzo esempio, relativi a un assicurato cessato il 31 agosto 2004, viene mostrato che il lavoratore può essere autorizzato alla prosecuzione volontaria a decorrere dal 30 ottobre 2004 e può versare contributi anche per i periodi privi di copertura nei sei mesi precedenti la domanda. Nel quarto esempio, relativo a un part-time misto in costanza di rapporto, si evidenzia che l’integrazione per il 2004 potrà essere effettuata solo a fine anno e che i versamenti relativi agli anni 1999-2003 consentono di recuperare le settimane abbattute dall’applicazione del minimale.
Effetti contributivi dei versamenti integrativi nei casi esaminati
Nei casi di part-time esaminati, la circolare mostra come il versamento dei contributi volontari incrementi sia le settimane utili sia l’imponibile complessivo di ciascun anno. In particolare, i versamenti relativi ai periodi part-time possono servire:
- a reintegrare settimane che, per effetto dell’art. 7 della L. 638/1983, non risultano utili ai fini del diritto;
- a coprire settimane di vuoto contributivo;
- a incrementare l’imponibile utile alla misura della pensione.
Per ciascuno degli esempi numerici sono riportati gli importi dell’imponibile complessivo, dell’imponibile da contribuzione volontaria e dell’imponibile finale, con indicazione delle settimane integrate ai fini del diritto e della misura.
Conclusione operativa
Nel complesso, la circolare fornisce il quadro aggiornato per il 2015 della contribuzione volontaria nelle principali gestioni previdenziali, indicando valori economici, aliquote, coefficienti di riparto e criteri di calcolo. Accanto agli aggiornamenti tariffari, offre chiarimenti rilevanti per l’operatività delle sedi e per la gestione di casi particolari, soprattutto in materia di lavoro intermittente e part-time, con particolare attenzione ai riflessi sull’anzianità contributiva e sulla misura della pensione.
Punti principali
Aggiornamento 2015 per lavoratori dipendenti non agricoli
Per effetto della variazione ISTAT dello 0,20% tra i periodi gennaio 2013-dicembre 2013 e gennaio 2014-dicembre 2014, sono aggiornati i valori base per il 2015: retribuzione minima settimanale di € 200,76, prima fascia di retribuzione annuale di € 46.123,00 e massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995 pari a € 100.324,00. L’aliquota per i prosecutori volontari nel FPLD autorizzati dopo il 31 dicembre 1995 sale al 32,87%, mentre per chi è autorizzato con decorrenza entro il 31 dicembre 1995 resta 27,87%.
Contribuzione volontaria per altre gestioni previdenziali
Per gli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e per gli iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato S.p.A. resta ferma l’aliquota del 33,00%. Per il Fondo Volo sono confermate le aliquote differenziate: 40,82% per gli iscritti con più di 18 anni di anzianità al 31/12/1995 o con meno di 18 anni senza adesione ai fondi complementari; 37,70% per gli iscritti con meno di 18 anni al 31/12/1995 che hanno aderito ai fondi complementari; 38,00% per gli iscritti dopo il 31/12/1995 privi di anzianità in qualsiasi gestione. Per il Fondo speciale Ipost l’aliquota 2015 resta 32,65%.
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
La circolare riporta le tabelle di ripartizione per i contributi volontari versati nel 2015, distinte tra autorizzati entro il 31 dicembre 1995 e autorizzati dopo tale data. Per ciascuna categoria sono indicati i coefficienti di riparto tra base e quota pensione. Per i lavoratori dipendenti non agricoli l’aliquota totale è 27,87% per gli autorizzati entro il 31/12/1995 e 32,87% per gli autorizzati dopo tale data; sono inoltre indicati i valori per agricoli, pescatori, cantieri di lavoro e domestici.
Artigiani e commercianti
Per le gestioni artigiani e commercianti la contribuzione volontaria continua a essere determinata secondo i criteri dell’art. 3 della L. 233/1990, applicando le aliquote al reddito medio delle otto classi previste. Per il 2015 le aliquote sono: artigiani 22,65% e commercianti 22,74% per titolari e collaboratori oltre i 21 anni; 19,65% e 19,74% per collaboratori fino a 21 anni. Sono riportate le tabelle delle otto classi di reddito con contributo mensile decorrente dal 1° gennaio 2015.
Gestione separata
Il contributo volontario si determina applicando all’importo medio dei compensi dell’anno precedente l’aliquota IVS della gestione. Per il 2015 si considerano 27% per i professionisti e 30% per collaboratori e figure assimilate. Il minimale di accredito è € 15.548,00, con contributo minimo annuo di € 4.197,96 per i professionisti e € 4.664,40 per gli altri iscritti; i corrispondenti importi mensili minimi sono € 349,83 e € 388,70.
Lavoro intermittente e prosecuzione volontaria
Per i lavoratori intermittenti con obbligo di risposta alla chiamata, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria non può essere concessa né utilizzata, perché l’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione e utile ai fini pensionistici. Se invece il contratto non prevede obbligo di risposta né indennità di disponibilità, la prosecuzione volontaria è possibile, sussistendo i requisiti generali del D.Lgs. 184/1997. Se coesistono autorizzazione ai versamenti integrativi e autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la prima copre solo i periodi di lavoro intermittente e la seconda i periodi successivi e quelli privi di copertura nei sei mesi anteriori alla domanda.
Part-time: chiarimenti e criteri di calcolo
La circolare sostituisce gli esempi dell’allegato 4 alla circolare n. 29/2006 per il calcolo dei contributi volontari integrativi nei rapporti part-time. Viene ribadito che il contributo va calcolato sulla retribuzione media settimanale dell’imponibile del solo periodo part-time, escludendo le retribuzioni riferite a periodi full-time o ad altri part-time nello stesso anno. Nei casi illustrati, il confronto con il minimale ex art. 7 L. 638/1983 determina l’eventuale riduzione delle settimane utili ai fini del diritto e l’individuazione delle settimane integrabili ai fini della misura della pensione.
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