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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12737/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca, per violazione del principio del ne bis in idem, della sentenza del Tribunale di Messina del 22/03/2016 di condanna per il reato di cui all'art. 570 c.p., in ragione dell'emissione, successivamente, di un decreto penale di condanna esecutivo (26/06/2020) per il medesimo reato relativo a un arco temporale parzialmente sovrapposto. La questione verte sulla identità del fatto rispetto alle due pronunce: la Corte d'appello aveva ritenuto assente l'identità del fatto per la diversa formulazione delle imputazioni e per il diverso oggetto della violazione (omessa corresponsione del mantenimento a seguito di provvedimento civile vs più ampio inadempimento assistenziale contestato in sentenza). Il ricorrente deduce che, nonostante le diverse formulazioni testuali, l'accertamento in entrambe le decisioni riguarda la sottrazione agli obblighi assistenziali verso il figlio minore mediante omessa erogazione di contributi economici, con parziale sovrapposizione temporale, configurando quindi il ne bis in idem parziale e l'illegittimità dell'esecuzione cumulativa delle pene.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse meramente assertiva e non adeguatamente argomentata rispetto alla parziale sovrapposizione temporale e alla coincidenza della condotta centrale (sottrazione agli obblighi assistenziali mediante omessa somministrazione di contributi). Ha affermato che la diversa formulazione testuale delle imputazioni non esclude di per sé l'identità del fatto. Ne consegue la violazione del divieto di doppio giudizio per la frazione temporale coincidente e l'obbligo, ai sensi dei principi espressi da questa Corte e dell'art. 649 c.p.p., di eseguire il giudicato meno afflittivo e di revocare parzialmente il più grave detraendo la quota corrispondente al periodo sovrapposto. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame alla Corte d'appello di Messina.

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale titolo dell'istanza presentata al giudice dell'esecuzione (strumento processuale utilizzato dal ricorrente per chiedere la revoca)

  • art. 570, primo e secondo comma, cod. pen.

    Norma del reato contestato (omissione degli obblighi di assistenza familiare); la condanna del Tribunale e il decreto penale si fondano su questa fattispecie

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato come principio limitativo del cumulo sanzionatorio: il giudice dell'esecuzione deve provvedere alla revisione della determinazione della pena per eliminare l'effetto della violazione del divieto di secondo giudizio, ordinando l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e la revoca parziale del più grave

  • Principio del ne bis in idem

    Principio invocato dal ricorrente e centrale nella decisione: vieta la doppia punizione per lo stesso fatto; la Corte ha affermato che si valuta l'identità della condotta sostanziale e la sovrapposizione temporale, non solo la letterale differenza testuale delle imputazioni

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016 (De Stefano)

    Precedente richiamato per il principio che, in presenza di più giudicati riguardanti la stessa frazione temporale di condotta, il giudice dell'esecuzione deve ordinare l'esecuzione del giudicato meno afflittivo e revocare parzialmente quello più grave con una detrazione matematica della pena relativa al periodo duplicato

Massime di principio

  • Per reati a condotta permanente o continuata, l'identità del fatto ai fini del ne bis in idem si valuta sulla coincidenza della condotta sostanziale e della frazione temporale, non solo sulla corrispondenza testuale delle imputazioni.
  • La diversa formulazione letterale dell'imputazione (es. omissione rispetto a violazione di un provvedimento civile) non esclude automaticamente il ne bis in idem se il nucleo materiale del comportamento è lo stesso (es. mancato versamento di somme per il mantenimento).
  • In caso di condanne multiple che riguardino periodi temporali parzialmente sovrapposti, il giudice dell'esecuzione deve dar seguito al principio di preferenza per il giudicato meno afflittivo e revocare parzialmente il giudicato più grave detraendo la quota di pena corrispondente al periodo duplicato (applicazione pratica dell'art. 649 c.p.p. e della giurisprudenza consolidata).
  • La decisione dell'esecuzione o della revoca richiede una motivazione chiara e specifica circa la valutazione della identità del fatto e della sovrapposizione temporale; argomentazioni meramente assertive o basate solo su differenze formali sono insufficienti.
  • Nelle impugnazioni e nelle istanze per ne bis in idem è fondamentale allegare e confrontare documenti definitivi (sentenze, decreti penali) che consentano di calcolare esattamente la sovrapposizione temporale e, se necessario, proporre la determinazione matematica della detrazione di pena da operare.

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