Cassazione Civile, Ordinanza n. 33003/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Messina su richiesta di un traduttore, per il pagamento di un compenso mensile di euro 2.800 per la traduzione in lingua italiana di un’opera di autore turco svolta su incarico di una società. La società ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando la qualità della traduzione e sostenendo che essa avesse richiesto ulteriori revisioni, con richiesta di rigetto della pretesa o di riduzione del compenso. Il Tribunale di Palermo, adito in riassunzione dopo una precedente declinatoria di competenza, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio ritenendo che la lite non rientrasse nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ma in quella ordinaria del Giudice di Pace. Il quesito centrale era se la domanda sul compenso del traduttore, in un contesto di possibile traduzione creativa o di mera prestazione d’opera, integrasse una controversia "in materia di diritto d’autore" ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003. La Corte ha invece rilevato che non era controversa la titolarità dell’opera né dei diritti d’autore, ma solo il pagamento del compenso e la qualità dell’adempimento, con profili di diritto comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il regolamento di competenza d’ufficio e ha dichiarato competente il Giudice di Pace di Messina, ritenendo insussistente la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. Secondo la Corte, la lite non riguardava l’accertamento o la violazione di diritti d’autore, né questioni disciplinate dalla legge sul diritto d’autore, ma soltanto una pretesa di pagamento del compenso per una prestazione di traduzione e la contestazione della qualità dell’opera eseguita. La controversia andava quindi decisa secondo i criteri ordinari di competenza per valore e territorio. Le parti sono state rimesse dinanzi al Giudice di Pace anche per le spese della fase di regolamento, con termine per la riassunzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
opposizione al decreto ingiuntivo
richiamato solo per descrivere il rito dell’opposizione instaurata dalla società avverso il decreto ingiuntivo.
art. 3 d.lgs. 168/2003
controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore
la competenza delle sezioni specializzate opera solo quando la controversia involga effettivamente questioni rientranti nella disciplina speciale del diritto d’autore; non basta ogni lite connessa contrattualmente a una traduzione.
art. 4 l. 633/1941
le traduzioni in altra lingua
le traduzioni sono protette come elaborazioni creative dell’opera originaria solo se presentano carattere creativo.
art. 7 l. 633/1941
l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro
l’autore della traduzione creativa è l’elaboratore, nei limiti del proprio apporto creativo.
art. 118 l. 633/1941
Contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare
viene richiamato per distinguere il contratto di edizione dal semplice contratto d’opera di traduzione.
art. 122 l. 633/1941
richiamato per descrivere il contenuto del contratto di edizione in relazione ai diritti di sfruttamento economico dell’opera.
art. 130 l. 633/1941
contratto di edizione-traduzione
indica una sottocategoria del contratto di edizione avente ad oggetto la pubblicazione della traduzione.
art. 2225 c.c.
richiamato come base della domanda di riduzione del compenso in caso di prestazione d’opera non eseguita a regola d’arte o non conforme.
art. 2226 c.c.
richiamato come norma relativa alla difformità o vizi dell’opera nella prestazione d’opera.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di diritto d’autore richiede che la domanda involga realmente questioni regolate dalla legge sul diritto d’autore; non è sufficiente che la lite abbia ad oggetto, in senso lato, una traduzione o un rapporto contrattuale ad essa collegato.
- Quando la controversia riguarda soltanto il pagamento del compenso per una prestazione di traduzione e la contestazione della qualità dell’adempimento, senza contestazioni sulla titolarità dell’opera o sui diritti di privativa, la controversia resta nel diritto comune e va decisa dal giudice ordinario competente per valore e territorio.
- La tutela autorale delle traduzioni sorge solo se la traduzione ha carattere creativo; in difetto, la traduzione tecnica o meramente esecutiva integra una prestazione d’opera e non una vicenda di diritto d’autore.
- Ai fini della qualificazione del rapporto, occorre distinguere tra contratto di edizione-traduzione, che presuppone lo sfruttamento economico della traduzione come opera dell’ingegno, e contratto di mera prestazione d’opera di traduzione, che ha ad oggetto la sola esecuzione della traduzione e il relativo compenso.
- Le contestazioni sulla cattiva esecuzione della traduzione, con richiesta di riduzione o di rigetto del compenso, sono questioni di inadempimento o difformità della prestazione, non automaticamente controversie di diritto d’autore.
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