Cassazione Civile, Ordinanza n. 06038/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’anno 2009 notificato a una società proprietaria di un immobile. La società sosteneva di essere esente dall’imposta perché l’immobile era locato a una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro che vi svolgeva attività sportiva. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, escludendo le sanzioni; la CTR, in appello, aveva invece rigettato la pretesa, ritenendo valida la motivazione dell’avviso e non applicabile l’esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 poiché l’immobile era concesso in locazione a terzi. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello, perché la CTR si era limitata a richiamare una precedente sentenza di Cassazione senza esplicitare le ragioni dell’adesione; 2) violazione delle norme sull’ICI e sul possesso, sostenendo che l’attività sportiva esentabile sarebbe stata svolta dal soggetto che aveva la disponibilità dell’immobile; 3) violazione dell’art. 7 cit. perché anche le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro dovrebbero rientrare tra i beneficiari dell’esenzione e la nozione di "immobili utilizzati" comprenderebbe anche la detenzione derivante da locazione; 4) ulteriore violazione delle norme sull’ICI, affermando che il contratto di locazione commerciale avrebbe trasferito al conduttore il possesso dell’impianto sportivo, non la sola detenzione. In modo marginale veniva anche evocata la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione per relationem era valida: il giudice tributario può richiamare un precedente di legittimità consolidato purché il richiamo consenta di individuare il percorso decisorio, e ciò era avvenuto nel caso concreto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il punto decisivo non era chi possedesse l’immobile in senso civilistico, ma che l’agevolazione ICI non spetta al proprietario-locatore quando l’immobile è concesso in locazione a terzi, essendo il beneficio incompatibile con l’utilizzo del bene a fini di lucro da parte del proprietario. Ha ritenuto infondati congiuntamente il terzo e il quarto motivo: l’esenzione ex art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 richiede sia un requisito oggettivo, cioè lo svolgimento nell’immobile in via esclusiva delle attività protette, sia un requisito soggettivo, cioè la natura non commerciale dell’ente; nel caso di immobile locato manca il presupposto per il proprietario-locatore, poiché rileva il suo impiego economico del bene e non l’attività svolta dal conduttore. La Corte ha inoltre escluso rilievo alla censura sulle sanzioni, sia perché non adeguatamente prospettata, sia perché sulla questione si era formato giudicato interno, essendo le sanzioni già escluse dalla CTP e non validamente devolute in appello incidentale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione che consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito; è nulla se la motivazione è solo apparente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un vizio processuale deducibile in cassazione.
art. 111 Cost., comma 6
Impone l’obbligo costituzionale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
L’esenzione ICI spetta solo se ricorrono congiuntamente il requisito oggettivo dell’uso esclusivo per attività protette e quello soggettivo dell’ente non commerciale; non si applica al proprietario che loca l’immobile a terzi.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Il presupposto impositivo è collegato al possesso dell’immobile, ma nel caso esaminato il possesso non consente di superare il limite dell’esenzione per immobile locato.
art. 1, commi 2 e 3, d.lgs. n. 504/1992
Richiamati dalla ricorrente per sostenere il trasferimento del possesso al conduttore, ma la Corte li considera non decisivi rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 1140 c.c.
Richiamato per la distinzione tra possesso e detenzione; la Corte osserva che al conduttore spetta, sul piano civilistico, una detenzione qualificata.
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986
È il riferimento soggettivo per gli enti non commerciali cui l’art. 7 ICI rinvia per l’esenzione.
art. 16, lett. a), legge n. 222/1985
Indicato come categoria di attività rilevanti ai fini dell’esenzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario è legittima la motivazione per relationem quando il giudice richiama un precedente giurisprudenziale consolidato e il rinvio consente di ricostruire in modo autosufficiente la ratio decidendi; la motivazione è nulla solo se il richiamo è meramente nominale e non permette di individuare le ragioni della decisione.
- L’esenzione ICI prevista per gli immobili destinati ad attività protette richiede la compresenza di un requisito oggettivo e di un requisito soggettivo; la mancanza di uno solo dei due impedisce il beneficio.
- Quando l’immobile è concesso in locazione a terzi, l’esenzione non compete al proprietario-locatore, poiché rileva l’utilizzo economico del bene da parte del proprietario, espressivo di capacità contributiva, indipendentemente dall’attività svolta dal conduttore all’interno dell’immobile.
- Ai fini dell’esenzione per attività protette non basta che nel bene sia svolta in concreto un’attività astrattamente agevolabile: occorre che essa sia esercitata direttamente dal soggetto che invoca il beneficio nei limiti previsti dalla norma.
- In cassazione è inammissibile il motivo che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata o che prospetta questioni non utili a superare la decisiva affermazione posta a base del rigetto nel merito.
- Una censura sulle sanzioni non è scrutinabile se non è specificamente dedotta e, in ogni caso, non è proponibile quando sulla relativa statuizione si sia formato giudicato interno.
- rami
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