Cassazione Penale, Sentenza n. 7347/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Siracusa per il reato richiamato (artt. 110, 629 c.p.). Il difensore ha denunciato vizi di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto (sostenendo la rilevanza della tentata fattispecie), ha rilevato l'assenza nel verbale di sequestro della menzione della somma che la persona offesa aveva consegnato al Pappalardo e ha lamentato la mancata acquisizione/trasmissione delle videoriprese effettuate dai Carabinieri nelle fasi antecedenti e successive all'arresto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Ha ritenuto che esistessero gravi indizi di colpevolezza fondati sulle dichiarazioni della persona offesa e sugli esiti della perquisizione informatica dei telefoni sequestrati al ricorrente, elementi sui quali il ricorrente non si è confrontato. Le acquisizioni aggiuntive richieste (estrapolazione di immagini di videosorveglianza) non alterano, allo stato, il quadro indiziario e possono essere approfondite nelle fasi successive del procedimento. La qualificazione del reato come consumato è stata ritenuta corretta, posto che l'arresto è intervenuto dopo essersi impossessato delle banconote; la mancata menzione delle banconote nel provvedimento di sequestro è stata giudicata irrilevante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; infine la sentenza è stata inviata alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 110 e 629, comma secondo n.2
Le norme sono state ritenute applicabili alla fattispecie: si tratta di rapina (art. 629) con la partecipazione di più soggetti (art. 110) e la Corte ha condiviso la qualificazione come reato consumato, non tentato, avendo il Pappalardo già avuto il possesso delle banconote al momento dell'arresto.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Richiesto l'adempimento formale da parte della Cancelleria a seguito della pronuncia (probabilmente per le comunicazioni connesse alla sanzione pecuniaria e alle formalità amministrative).
Norme processuali sulla inammissibilità e sulle spese/provvidenze in Cassazione
Applicazione della disciplina sull'inammissibilità dei ricorsi per motivi generici e conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche o non affronti in modo specifico e puntuale gli elementi decisivi del provvedimento impugnato è probabile che venga dichiarato inammissibile.
- Le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri tecnici (ad es. perquisizioni informatiche sui telefoni) possono costituire indizi gravi e fondati che giustificano la misura cautelare; il difensore deve confrontarsi specificamente con questi elementi per produrre una ragionevole alternativa interpretativa.
- La richiesta di acquisire ulteriori prove (es. riprese video) non è di per sé sufficiente a rendere illegittima o infondata una misura cautelare quando, allo stato, esiste un quadro indiziario consistente; tali acquisizioni possono essere perseguite nelle fasi istruttorie successive.
- L'omissione di dettagli formali (es. mancata menzione di banconote nel verbale di sequestro) non sempre annulla la validità degli atti o il quadro indiziario se dagli atti emergono comunque elementi che dimostrano il possesso e l'evento criminoso.
- Nelle impugnazioni cautelari è cruciale distinguere e documentare in modo concreto la lesione di diritti processuali o vizi formali che abbiano inciso sul giudizio: deduzioni vaghe o ipotetiche espongono a rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.
- Se si contesta la qualificazione del reato (tentato vs consumato) è necessario fornire elementi probatori o argomentazioni giuridiche solide che mettano in dubbio la ricostruzione fattuale indicata nel verbale di arresto e negli atti.
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