Cassazione Penale, Sentenza n. 7020/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pallaoro ha impugnato l'ordinanza di archiviazione che aveva disposto l'archiviazione per "particolare tenuità del fatto" nonostante la richiesta del pubblico ministero fosse di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Il ricorrente deduce che il GIP ha violato le norme di procedura (artt. 178 lett. b), 179, 127, 409, 410, 411 c.p.p.) agendo oltre i poteri del pubblico ministero, pronunciando una statuizione che presuppone l'accertamento della responsabilità penale senza aver seguito la speciale procedura e senza garantire il contraddittorio previsto dall'art. 411, comma 1-bis c.p.p.; in sostanza il GIP avrebbe deciso "a sorpresa" per l'archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto al contraddittorio e della speciale procedura prevista dall'art. 411, comma 1-bis c.p.p., e ha annullato senza rinvio l'ordinanza disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova - Ufficio GIP per il proseguimento del procedimento secondo le regole procedurali corrette (es.: informazione alle parti e/o richiesta al PM di attivare la procedura prevista dall'art. 411, comma 1-bis, o svolgimento di ulteriori atti ai sensi dell'art. 409). La Corte ha richiamato giurisprudenza conforme che impone al giudice di non pronunciarsi ex novo su archiviazioni per particolare tenuità senza aver osservato la speciale procedura.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato ascrittogli (lesioni colpose); contestata nella vicenda ma non oggetto diretto dell'impugnazione procedurale
art. 590-sexies cod. pen.
Prevede l'errore scusabile per dolo o colpa lieve in ambito sanitario; citata nella fase di richiesta di archiviazione per infondatezza da parte del PM in ragione di possibile imperizia e errore scusabile
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione implica una valutazione positiva sulla responsabilità e quindi richiede la procedura speciale garantita dal codice processuale
art. 411, comma 1-bis c.p.p.
"se l'archiviazione è richiesta per la particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne notizia alla persona offesa e all'indagato che possono prendere visione degli atti e formulare opposizione, indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso"
Stabilisce la procedura speciale e l'obbligo di informazione e contraddittorio quando si procede ad archiviazione per particolare tenuità; la Corte ha ritenuto indispensabile l'osservanza di tale procedura e ha annullato l'ordinanza che ha omesso il relativo contraddittorio
artt. 408-411 c.p.p.
Codice delle disposizioni generali sull'archiviazione: la Corte osserva che le disposizioni ordinarie non sono sufficienti a garantire il contraddittorio richiesto per l'applicazione dell'art. 131-bis
art. 409, commi 4 e 5 c.p.p.
Prevedono i poteri del GIP di controllo sugli atti e la possibilità di trasmettere gli atti al PM per ulteriori indagini o per formulare l'imputazione: se il GIP ritiene applicabile l'archiviazione per particolare tenuità deve comunque trasmettere al PM per gli adempimenti, invece di decidere autonomamente senza contraddittorio
art. 127, 178 lett. b), 179 c.p.p.
Richiamate nella censura come norme di garanzia procedurale e sull'esercizio dell'azione penale e sugli atti del giudice; la Corte ha rilevato la violazione del principio del contraddittorio e del riparto di funzioni fra PM e GIP
Massime di principio
- Se il pubblico ministero chiede l'archiviazione per infondatezza, il GIP non può trasformare d'ufficio quella richiesta in un'archiviazione per "particolare tenuità del fatto" senza aver rispettato la speciale procedura informativa e contraddittoria prevista dall'art. 411, comma 1-bis c.p.p.
- L'archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis c.p. implica una valutazione sulla responsabilità dell'indagato e dunque richiede il coinvolgimento delle parti (informazione, visione degli atti e contraddittorio); l'omissione di tale coinvolgimento rende la decisione nulla.
- Quando il GIP ritiene possibile l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, deve o invitare il PM a promuovere la procedura prevista dall'art. 411, comma 1-bis, oppure trasmettere gli atti al PM ai sensi dell'art. 409, commi 4-5, per ulteriori indagini o per la valutazione di iniziative del PM; non può procedere unilateralmente a pronunciamenti sostanziali.
- La parte offesa e la difesa devono poter prendere visione degli atti e formulare opposizione motivata quando si discute l'archiviazione per particolare tenuità; la difesa può ottenere l'annullamento dell'ordinanza se provata la violazione del contraddittorio.
- In situazioni analoghe il rimedio pratico è il ricorso per cassazione per violazione del contraddittorio e normativa speciale sull'archiviazione: la Corte può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti per il corretto svolgimento della procedura.
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