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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/634

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/634 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le disposizioni transitorie, le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona di Guernsey, dell’Isola di Man e di Jersey e l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro attuativo del nuovo regime UE in materia di ingressi di animali e prodotti di origine animale, inserendo nuove voci negli elenchi dei paesi e territori autorizzati. La revisione recepisce la nuova situazione del Regno Unito dopo la fine del periodo transitorio Brexit, disciplina il transito e l’uso dei certificati per merci e materiale germinale preesistenti e chiarisce alcune condizioni sanitarie, in particolare per i prodotti lattiero-caseari e per gli animali acquatici vivi destinati al consumo umano. Vengono inoltre aggiunte numerose indicazioni zonali e riferimenti a modelli certificativi da utilizzare per le partite raccolte o prodotte prima del 1º gennaio 2021.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando le disposizioni transitorie e gli elenchi dei paesi/territori autorizzati all’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, con particolare riguardo a Regno Unito, dipendenze della Corona e prodotti lattiero-caseari trattati contro l’afta epizootica.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale rientranti nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2020/692, nonché ai relativi certificati sanitari/ufficiali. Le modifiche riguardano in modo specifico il Regno Unito, l’Irlanda del Nord, Guernsey, l’Isola di Man e Jersey, oltre ai paesi terzi elencati per alcune categorie di merci (pollame, uova, equidi, bovini, ovini/caprini/suini, api, animali acquatici, cani/gatti/furetti, prodotti lattiero-caseari, ecc.). Sono previste disposizioni transitorie per i certificati rilasciati prima di date determinate e per il materiale germinale/prodotti raccolti o prodotti prima del 1º gennaio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/634: modifica del regolamento (UE) 2021/404

Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. La modifica si colloca nel quadro dell’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 dal 21 aprile 2021 e dell’attuazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, con particolare attenzione alla continuità documentale dopo l’abrogazione di precedenti atti settoriali e al riassetto post-Brexit.

Ambito e finalità

Il regolamento aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi autorizzativi alle nuove esigenze sanitarie e territoriali. Vengono disciplinati, tra l’altro, l’ingresso di animali terrestri, materiale germinale, prodotti di origine animale, animali acquatici vivi, prodotti lattiero-caseari trattati contro l’afta epizootica e altre categorie specifiche, con regole differenziate a seconda della specie, della destinazione e della provenienza.

Disposizioni transitorie e continuità dei certificati

L’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/404 è sostituito per chiarire il regime transitorio relativo alle partite accompagnate da certificati rilasciati secondo atti che cessano di applicarsi dal 21 aprile 2021. Fino al 20 ottobre 2021 resta autorizzato l’ingresso per le partite conformi agli atti elencati, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata prima del 21 agosto 2021. Inoltre, i riferimenti presenti nei certificati agli atti abrogati devono essere letti come riferimenti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, secondo le tavole di concordanza.

Regno Unito, Irlanda del Nord e dipendenze della Corona

Una parte rilevante del regolamento consiste nell’inserimento di Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey in numerosi allegati del regolamento (UE) 2021/404. Per i fini degli allegati da II a XXII, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord, in coerenza con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso.

Materiale germinale raccolto prima del 1º gennaio 2021

Per il materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini raccolto, prodotto, trattato e immagazzinato nel Regno Unito prima del 1º gennaio 2021, il regolamento richiama modelli di certificato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. La disciplina viene precisata negli allegati relativi a sperma, ovociti ed embrioni, con indicazione espressa della soglia temporale del 1º gennaio 2021.

Prodotti lattiero-caseari e afta epizootica

L’allegato XVIII viene allineato all’elenco già applicabile fino al 20 aprile 2021, includendo Messico, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Russia e Singapore tra i paesi autorizzati per l’ingresso di prodotti lattiero-caseari che abbiano subito uno specifico trattamento di riduzione del rischio contro l’afta epizootica.

Animali acquatici vivi destinati al consumo umano

Per evitare sovrapposizioni tra regole di sanità pubblica e sanità animale, l’allegato XXI chiarisce che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano, se conformi al regolamento (CE) n. 853/2004 e ai criteri microbiologici del regolamento (CE) n. 2073/2005, possono entrare nell’Unione solo se munite del certificato corrispondente al modello ufficiale MOL-HC. La nuova formulazione della condizione specifica B delimita anche il rapporto con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Transito di partite attraverso Regno Unito o dipendenze della Corona

L’allegato XXII introduce una specifica disciplina per le partite originarie di uno Stato membro e reimportate nell’Unione dopo transito attraverso Regno Unito o dipendenze della Corona. L’ingresso è consentito se le partite sono accompagnate dai certificati conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403, per garantire tracciabilità e continuità della certificazione veterinaria.

Entrata in vigore

Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Disposizioni transitorie aggiornate

L’articolo 6 del regolamento (UE) 2021/404 è sostituito. Fino al 20 ottobre 2021 è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro parti autorizzati ai sensi di vari atti elencati, purché accompagnati dal certificato previsto da tali atti e firmati dalla persona autorizzata prima del 21 agosto 2021. I riferimenti contenuti nei certificati agli atti abrogati devono intendersi come riferiti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, se del caso, letti secondo le tavole di concordanza.

Inclusione di Regno Unito e dipendenze della Corona negli allegati

Gli allegati da I a XIX e XXI e XXII del regolamento (UE) 2021/404 sono modificati per inserire Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey in numerosi elenchi settoriali. Viene chiarito che, ai fini degli allegati da II a XXII, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso.

Aggiornamento delle zone e delle condizioni sanitarie per specifiche specie

Gli allegati II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XIX vengono aggiornati per includere nuove voci e codici relativi a bovini, ovini, caprini, suini, equidi, pollame, api mellifere, cani/gatti/furetti, volatili in cattività, selvaggina, carni fresche, uova e ovoprodotti, prodotti di origine animale e materiale germinale. Per varie categorie sono indicate zone GB-1, GB-2 e sottosezioni zonali con riferimenti geografici precisi e, in più casi, termini legati al periodo anteriore al 1º gennaio 2021.

Materiale germinale del Regno Unito raccolto prima del 1º gennaio 2021

Per il materiale germinale di bovini, ovini, caprini, suini ed equini raccolto o prodotto, trattato e immagazzinato nel Regno Unito prima del 1º gennaio 2021, e destinato all’ingresso nell’Unione dal 21 aprile 2021, è richiesto un certificato basato sui modelli previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403. La condizione è recepita nelle rispettive colonne degli elenchi degli allegati interessati.

Prodotti lattiero-caseari trattati contro l’afta epizootica

L’allegato XVIII è aggiornato per allineare l’elenco dei paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari sottoposti a specifico trattamento di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica. Sono aggiunti Messico, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Russia e Singapore.

Animali acquatici vivi destinati al consumo umano

L’allegato XXI è modificato per chiarire che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano, conformi al regolamento (CE) n. 853/2004 e ai criteri microbiologici del regolamento (CE) n. 2073/2005, possono entrare nell’Unione solo se accompagnate dal certificato conforme al modello ufficiale MOL-HC. La condizione specifica B è riscritta per evitare ambiguità tra sanità pubblica e sanità animale.

Transito attraverso il Regno Unito o le dipendenze della Corona

Nell’allegato XXII viene aggiunta una condizione specifica per le partite di animali e materiale germinale che rientrano nel regolamento delegato (UE) 2020/692, originarie di uno Stato membro e rientranti nell’Unione dopo il transito nel Regno Unito o nelle dipendenze della Corona. Tali partite sono autorizzate se accompagnate da certificati conformi ai modelli previsti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio internazionalecertificazione veterinariasicurezza alimentareprotezione della salute pubblica

Testo integrale

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