Ordinanza n. 3782/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti di esclusione dal concorso pubblico per 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, inclusa l'esclusione adottata in sede di riesame, nonché graduatoria finale nella parte in cui non comprende il ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 21 novembre 2025 con cui era stato escluso dal concorso per asserita carenza dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera e), e dall'art. 14, comma 7, del bando, nonché la graduatoria finale dei vincitori nella parte in cui non lo includeva e gli ulteriori atti connessi. L'esclusione traeva origine da fatti verificatisi il 27 novembre 2022 e dalla relativa documentazione, comprensiva dell'esito di un test etilometrico e di un verbale di contestazione. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche il successivo decreto del 26 marzo 2026, adottato all'esito del riesame disposto in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare, oltre agli atti presupposti acquisiti presso la Questura. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia.
La decisione
In camera di consiglio il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, in vista della pronta fissazione dell'udienza di merito. Il TAR ha preso atto della rinuncia, compensando le spese della fase cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti di esclusione. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica per la definizione del merito al 16 febbraio 2027. Per ragioni di economia processuale ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e degli estremi dell'ordinanza, con indicazione nominativa dei vincitori e degli idonei. L'incombente deve essere eseguito entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa documentazione entro i successivi dieci giorni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente, in presenza dei presupposti, di fissare direttamente l'udienza pubblica per la definizione del merito della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
art. 2, comma 1, lettera e), del bando di concorso
Richiamato quale requisito la cui asserita carenza ha fondato l'esclusione del candidato.
art. 14, comma 7, del bando di concorso
Richiamato quale ulteriore disposizione del bando posta a fondamento dell'esclusione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia alla domanda cautelare in vista della rapida definizione del merito, il giudice prende atto della rinuncia senza esaminare fumus boni iuris e periculum in mora e può fissare direttamente l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- In una controversia concorsuale nella quale l'eventuale accoglimento possa incidere sulla posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di vincitori e idonei.
- Quando il numero dei controinteressati rende particolarmente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, imponendo termini perentori per l'esecuzione dell'incombente e per il deposito della relativa prova.
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