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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04377/2025 del 03/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda una decisione resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per un reato in materia di stupefacenti. L'imputata ha impugnato dinanzi alla Corte di cassazione il solo capo relativo alla confisca di una somma di denaro pari a euro 500, disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p. Sosteneva, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che la confisca fosse stata ritenuta erroneamente sproporzionata rispetto al proprio reddito e che la somma sequestrata provenisse dal reddito di cittadinanza percepito mensilmente. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la censura investisse profili di merito e di accertamento fattuale non deducibili in cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso contestava invece la valutazione di merito sulla provenienza e sulla sproporzione della somma confiscata, la doglianza è stata reputata non consentita. Alla ricorrente sono state inoltre applicate le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    norma richiamata per la confisca della somma di denaro disposta in sentenza; il ricorso ne contestava l'applicazione in concreto sotto il profilo della sproporzione rispetto al reddito

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), contro la quale l'impugnazione è soggetta ai limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la trattazione del ricorso avverso sentenza resa ex art. 444 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    prevede che il pubblico ministero e l'imputato possano ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • Non è deducibile in cassazione, avverso il patteggiamento, una doglianza che investa l'apprezzamento di merito o l'accertamento fattuale sulla provenienza di somme oggetto di confisca.
  • La contestazione della sproporzione tra beni confiscati e reddito del soggetto, se formulata come critica alla valutazione del fatto, non integra di per sé una delle questioni ricorribili contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.
  • Le doglianze relative alla legalità della confisca devono essere distinte dalle censure di merito: solo le prime, se effettivamente configurabili come illegalità della misura, possono rientrare nel perimetro dell'impugnazione consentita.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSequestroConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleReati tributariStupefacenti
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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