Cassazione Penale, Sentenza n. 7168/2024 del 16/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado resa nel rito abbreviato, lo ha condannato per più episodi di incendio e tentato incendio boschivo. Il ricorso svolge due censure: (1) vizio procedurale per presunta inosservanza dell'art. 443, comma 3, c.p.p., deducendo che l'appello del P.M. sarebbe stato inammissibile e che la riforma in peius della pena eccederebbe i limiti del divieto di reformatio in pejus; (2) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, lamentando che la Corte avrebbe dato errata valutazione della gravità degli episodi e delle circostanze attenuanti (in particolare il vizio parziale di mente e le attenuanti generiche, nonché la confessione e la resipiscenza), determinando una pena base lontana dal minimo edittale senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello del Pubblico Ministero fosse ammissibile anche in presenza di sentenza emessa con rito abbreviato quando, come nel caso di specie, la qualificazione del fatto sia stata modificata dal giudice (es. da incendio a danneggiamento) e che, dopo l'accoglimento parziale del terzo motivo di appello del P.M. (riqualificazione di un episodio come tentato incendio), la Corte d'appello fosse legittimata a rideterminare il trattamento sanzionatorio complessivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello adeguata: ha considerato il numero e la gravità degli episodi (otto incendi consumati e quattro tentati), la pericolosità di alcuni fatti per l'incolumità pubblica e l'impiego di mezzi per lo spegnimento, e ha spiegato analiticamente l'aumento della pena in relazione alla riqualificazione di taluni capi e alla continuazione; ha inoltre valutato congruamente la portata delle attenuanti e del vizio parziale di mente, ritenendole non estese al massimo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
Riferita alla disciplina dell'appello del pubblico ministero nei procedimenti celebrati col rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che l'appello del P.M. fosse ammissibile nelle parti in cui, in sentenza di primo grado, il fatto originariamente contestato era stato riqualificato in reato meno grave, consentendo al P.M. di impugnare e, in caso di accoglimento parziale, la Corte d'appello di rideterminare la pena.
art. 423-bis cod. pen. (incendio boschivo)
Norma che incrimina l'incendio boschivo e prevede aggravanti; la Corte ha ritenuto integrati reati di incendio boschivo e tentato incendio per vari episodi, valutando la gravità e la pericolosità degli stessi ai fini della determinazione della pena.
art. 56 cod. pen. (tentativo)
Usato per qualificare alcuni episodi nella forma tentata quando sono stati posti in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare l'incendio ma l'evento non si è consumato.
art. 635, secondo comma, n. 3, cod. pen. (danneggiamento aggravato)
Richiamato in relazione alla riqualificazione operata in primo grado di un episodio (capo 8) come danneggiamento; la Corte ha però ritenuto, in sede di appello del P.M., che quel fatto dovesse essere valorizzato come tentativo di incendio, modificando la qualificazione e incidendo sul calcolo della pena.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Richiamato quale base normativa per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte d'appello in seguito all'accoglimento parziale dell'appello del P.M.; la Corte ha motivato come la nuova qualificazione dei reati incida sul complesso delle pene.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 48825 del 25/10/2016, Rv. 268217)
Richiamata per il principio secondo cui, nel rito abbreviato, l'appello del P.M. avverso la modifica del titolo di reato operata dal giudice di merito può avere ad oggetto qualsiasi statuizione adottata e non è limitato al ripristino dell'originaria ipotesi più grave; ciò ha giustificato l'ammissibilità dell'appello del P.M. nel caso concreto.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della responsabilità nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per considerare che il ricorrente abbia proposto ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato l'appello del Pubblico Ministero può essere ammissibile anche quando la sentenza di primo grado abbia riqualificato il reato in modo meno grave; l'appello del P.M. può investire e giustificare la revisione di statuizioni connesse e la rideterminazione della pena.
- La reformatio in pejus non opera allo stesso modo quando l'appello è proposto dal P.M.: l'accoglimento parziale dell'appello del P.M. può legittimare un aumento della pena complessiva in relazione a riqualificazioni o riconoscimenti di ulteriori responsabilità.
- In sede di legittimità i motivi che censurano la determinazione della pena devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione della corte d'appello: censure generiche di merito sulla gravità o sulla discrezionalità della pena sono, di regola, inammissibili.
- La valutazione dell'entità delle attenuanti (es. vizio parziale di mente, attenuanti generiche, confessione) richiede motivazione analitica; la Corte può legittimamente riconoscere le attenuanti ma non nella loro estensione massima se valuta prevalenti la gravità e la pericolosità degli episodi.
- La riqualificazione di singoli fatti (consumato vs tentato o incendio vs danneggiamento) incide sul calcolo complessivo della pena e può giustificare la rideterminazione della pena anche per capi per i quali in primo grado era stata pronunciata una determinata condanna.
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