Cassazione Penale, Sentenza n. 47205/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della qualificazione giuridica dei reati: il ricorrente deduceva che i capi 2a), 3a), 11a) e 12a) non potevano essere qualificati come "furto pluriaggravato" ai sensi dell'art. 625 n.2 c.p. (aggravante per l'uso di mezzo fraudolento), poiché non era provato il suo apporto all'uso del mezzo fraudolento. Sosteneva inoltre che in alcuni capi (es. 12a) il suo nome non era neppure menzionato nella condotta fraudolenta, essendo l'azione attribuita ad altri coindagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il rimedio per cassazione contro sentenza di patteggiamento è ammesso solo per errori di qualificazione manifesti (art. 448, comma 2-bis c.p.p., secondo la giurisprudenza citata). La decisione impugnata aveva indicato l'aggravante della commissione del fatto in tre persone (rilevante per il capo 12a) e, conformemente alla giurisprudenza (Sez.2, Keita), le circostanze aggravanti oggettive possono essere imputate ai concorrenti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato/patto sulla pena: consente l'applicazione della pena su accordo delle parti; la sentenza impugnata era frutto di applicazione di tale procedimento
art. 625 n.2 cod. pen.
Prevede l'aggravante del furto commesso con l'uso di mezzo fraudolento; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante anche nei confronti del ricorrente in base ai criteri di imputazione delle circostanze aggravanti ai concorrenti
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita la possibilità di ricorrere per cassazione contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti alle sole ipotesi di errore manifesto nella qualificazione del fatto
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020 (Cari) e Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020 (Annas)
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui l'impugnazione della qualificazione giuridica in patteggiamento è ammessa solo per evidente errore manifesto
Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022 (Keita)
Indica i criteri per l'imputazione delle circostanze aggravanti oggettive ai concorrenti del reato; utilizzata dalla Corte per giustificare l'attribuzione dell'aggravante al ricorrente
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedimento; norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione dell'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di condanna per impugnazioni infondate o inammissibili; la Corte ha disposto il versamento di euro 4.000,00
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per valutare l'eventuale colpa nell'impugnare; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave del ricorrente rispetto all'inammissibilità
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la possibilità di impugnare in Cassazione la qualificazione giuridica è molto limitata: la censura è ammessa solo per errori di qualificazione evidenti e manifesti rilevabili dal testo della sentenza
- Le circostanze aggravanti di natura oggettiva (es. uso di mezzo fraudolento, partecipazione in più persone) possono essere attribuite a ciascun concorrente se dalla dinamica fattuale emerge che la condizione oggettiva sussiste nell'ambito del concorso, secondo la giurisprudenza consolidata
- Per contestare efficacemente l'aggravante in Cassazione occorre dimostrare, con riferimento al contenuto della sentenza, l'assenza dell'elemento normativo richiesto (es. mancanza del mezzo fraudolento o dell'apporto soggettivo), non una mera disamina valutativa dei fatti
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice può decidere sommariamente l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e a un contributo alla Cassa delle Ammende; l'entità del versamento è valutata in relazione alle ragioni dell'inammissibilità
- Prima di proporre ricorso contro patteggiamenti è opportuno verificare se l'errore denunciato sia di tipo manifesto e documentalmente dimostrabile nel testo della sentenza, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche
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