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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37994/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali asseritamente dovuti per attività di assistenza svolta in favore del cliente. Il destinatario del decreto proponeva opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione deduceva cinque motivi: 1) il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare l'assenza di precedenti solleciti di pagamento, ritenuta indice dell'insussistenza del debito; 2) la mancata ammissione di una prova testimoniale, sostenendo che un capitolo della memoria istruttoria non fosse generico; 3) e 4) l'inadempimento dell'avvocato ai doveri di informazione sul prevedibile esito sfavorevole della controversia, con conseguente irrilevanza della successiva impugnazione; 5) la conferma della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., ritenuta ingiustificata e sproporzionata. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o comunque infondati, ribadendo che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che il capitolo di prova non ammesso era comunque generico e quindi non decisivo. Ha inoltre reputato corretta la condanna ex art. 96 c.p.c. quale sanzione per condotta processuale dilatoria/pretestuosa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto inammissibili i motivi diretti a contestare valutazioni di fatto dei giudici di merito, ha giudicato generico e quindi non decisivo il capitolo di prova non ammesso, e ha confermato la valutazione di merito sulla condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo. Nessuna condanna alle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso con proposta del relatore

  • art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.

    richiamato per la memoria istruttoria nella quale era stato articolato il capitolo di prova contestato

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato quale base della condanna per responsabilità processuale aggravata, ritenuta giustificata dalla condotta dilatoria/pretestuosa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il principio di riparto dell'onere della prova: il creditore deve provare fonte e scadenza del diritto, il debitore il fatto estintivo o l'inesistenza dell'obbligazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che, sotto forma di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte del credito e la scadenza dell'obbligazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento; spetta invece al debitore provare il fatto estintivo, cioè l'avvenuto adempimento o l'inesistenza originaria del debito.
  • Una prova testimoniale è correttamente negata quando il capitolo è generico, non indica con precisione importo, tempo, luogo e titolo del pagamento o del fatto dedotto, poiché in tal caso manca la decisività necessaria per censurare la mancata ammissione.
  • La doglianza sull'asserito difetto di informazione del professionista deve confrontarsi con la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito e non può essere proposta come mera alternativa valutazione del materiale probatorio.
  • La condanna per responsabilità processuale aggravata può essere sorretta anche da una condotta oggettivamente abusiva o pretestuosa, senza necessità di un accertamento di dolo o colpa grave, quando la lite risulti meramente dilatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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