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Sentenza

Sentenza n. 851/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 480/2022, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202210036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato residenziale realizzato in area sottoposta a vincolo idrogeologico e classificata come zona agricola dal PRG

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado due private, rispettivamente proprietaria e realizzatrice dell’intervento, avevano impugnato il diniego comunale di condono edilizio richiesto ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale Lazio n. 12/2004. Il diniego era motivato dalla preesistenza del vincolo idrogeologico, dalla localizzazione dell’immobile in zona agricola con limiti di edificabilità e destinazione e dal superamento della volumetria consentita, anche in considerazione di altre istanze di sanatoria relative al medesimo terreno. L’appellante ha dedotto: violazione della normativa sul condono e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che il vincolo idrogeologico fosse relativo e imponesse una valutazione concreta dell’incidenza dell’opera; violazione delle garanzie partecipative, per omessa valutazione della memoria presentata ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e per mancata integrazione istruttoria; incompetenza del Comune a svolgere valutazioni idrogeologiche, ritenute spettanti alla Provincia; difetto di motivazione e di istruttoria, perché il diniego avrebbe richiamato genericamente il vincolo e la disciplina urbanistica senza indicare puntualmente le disposizioni violate e il lotto minimo. È stata inoltre prospettata questione di legittimità costituzionale della disciplina statale e regionale del condono in rapporto agli artt. 3, 42 e 97 Cost.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata la censura sulla proporzionalità, chiarendo che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere abusive realizzate, prima dell’istituzione del vincolo, su immobili sottoposti a tutela degli interessi idrogeologici e non conformi agli strumenti urbanistici non sono suscettibili di condono. Nel caso concreto il vincolo idrogeologico era preesistente all’abuso e alla domanda di condono; inoltre l’opera comportava incremento di superficie e volume, eccedeva la volumetria consentita e contrastava con la destinazione agricola e con gli indici edificatori del PRG. La circostanza che l’area fosse urbanizzata non incideva sulla preclusione legale e non imponeva una valutazione discrezionale comparativa degli interessi. Il Collegio ha distinto il caso del vincolo preesistente da quello del vincolo sopravvenuto: solo in quest’ultima ipotesi l’amministrazione deve esaminare nel merito la compatibilità dell’opera e motivare le ragioni ostative alla sanatoria. Ha respinto anche la censura partecipativa, poiché le osservazioni sulla piena urbanizzazione dell’area erano irrilevanti rispetto alla preclusione normativa e al contrasto urbanistico accertato. Ha escluso l’incompetenza, rilevando che il Comune non aveva esercitato una funzione di valutazione tecnica idrogeologica riservata ad altro ente, ma si era limitato a constatare l’esistenza del vincolo e ad applicare la disciplina sul condono. Ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, che indicava il vincolo idrogeologico, la difformità dai limiti edificatori della zona agricola e la consistenza dell’immobile, senza necessità di ulteriori integrazioni. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    La disposizione preclude il condono delle opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo idrogeologico preesistente quando le opere siano prive o difformi dal titolo edilizio e non conformi alla disciplina urbanistica.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    La disciplina regionale è applicata in coordinamento con la disciplina statale e concorre a escludere la sanabilità delle opere abusive incompatibili con vincoli idrogeologici preesistenti e con gli strumenti urbanistici.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale non impone una specifica valutazione di osservazioni irrilevanti rispetto a una preclusione legale automatica alla sanatoria.

  • art. 117 Cost.

    La questione relativa al rapporto tra disciplina statale e regionale del condono è stata prospettata dall’appellante, ma non accolta dal giudice.

  • artt. 3, 42 e 97 Cost.

    I parametri costituzionali sono stati invocati per sostenere la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela della proprietà e del buon andamento, senza che il giudice ravvisasse profili di illegittimità.

  • art. 9 Cost.

    La tutela dei valori paesaggistici e ambientali esprime un interesse pubblico di rilievo costituzionale, normalmente prevalente rispetto all’interesse privato alla conservazione dell’abuso.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere abusive realizzate in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici non sono condonabili quando insistono su aree sottoposte a vincolo idrogeologico preesistente all’esecuzione delle opere.
  • In presenza di una preclusione legale al condono derivante dalla preesistenza del vincolo idrogeologico e dal contrasto dell’opera con la disciplina urbanistica, l’amministrazione non dispone di un margine di discrezionalità per operare una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato secondo il principio di proporzionalità.
  • La circostanza che l’area sia urbanizzata o dotata di opere di urbanizzazione non supera la preclusione al condono per opere realizzate in contrasto con un vincolo idrogeologico preesistente e con gli strumenti urbanistici.
  • Nel caso di vincolo idrogeologico sopravvenuto, l’amministrazione non può dichiarare automaticamente inammissibile la domanda di condono per assoluta inedificabilità, ma deve esaminare la compatibilità dell’opera e motivare specificamente le ragioni per cui il vincolo impedisce la sanatoria.
  • Non sussiste incompetenza del Comune quando l’ente, senza svolgere una valutazione tecnica riservata ad altra amministrazione, si limita a rilevare l’esistenza del vincolo idrogeologico e ad applicare la disciplina legale che esclude il condono.
  • Il diniego di condono edilizio è adeguatamente motivato quando indica il vincolo preesistente, il contrasto dell’opera con gli indici e le destinazioni urbanistiche vigenti e gli elementi fattuali rilevanti, senza necessità di una motivazione comparativa ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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