Sentenza n. 2482/2026 - Milano, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 207/2025, depositata e resa pubblica il 26 febbraio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 724/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28 febbraio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 3 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che riconosceva il diritto alla carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a rendere disponibile il beneficio per complessivi euro 2.500,00 e a pagare le spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era rimasta ineseguita. La ricorrente ha dedotto anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, chiedendo l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per l'eventuale inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per l'esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'Amministrazione statale quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata quale titolo esecutivo, sia rimasta ineseguita e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertati il giudicato, la notificazione del titolo e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine assegnato, anche quando il titolo provenga dal giudice ordinario.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale dovrà intervenire a richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità dell'Amministrazione debitrice, i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando l'incarico commissariale è conferito a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l'attività di commissario ad acta.
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