Sentenza del 15/12/2016 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposta di registro - regime fiscale agevolato per trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati-Utilizzazione edificatoria entro un quinquennio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'avviso di liquidazione con cui era stato recuperato il regime ordinario dell'imposta di registro, sostenendo che il termine previsto dalla convenzione di lottizzazione per la realizzazione dell'edificazione fosse stato rispettato. L'edificazione, tuttavia, era stata eseguita dagli acquirenti ai quali M. O. aveva successivamente trasferito l'immobile, e non dalla stessa acquirente originaria. La contribuente riteneva quindi sufficiente che l'utilizzazione edificatoria fosse avvenuta entro il termine quinquennale, indipendentemente dal soggetto che l'aveva realizzata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha rigettato l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato l'avviso di liquidazione. È stato quindi negato il regime agevolato consistente nell'imposta di registro all'1 per cento e nelle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, poiché l'edificazione non era stata realizzata dalla stessa acquirente entro cinque anni dall'acquisto. L'appellante è stata inoltre condannata al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate complessivamente in 4.696 euro oltre accessori, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto.
Norme richiamate
Art. 33, comma 3, Legge n. 388 del 2000
Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati.
L'agevolazione è subordinata all'effettiva utilizzazione edificatoria dell'immobile entro cinque anni dall'acquisto e tale attività deve essere compiuta dallo stesso soggetto acquirente. Non è sufficiente che l'edificazione sia realizzata da un successivo acquirente.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Le norme agevolative fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a situazioni non espressamente contemplate, come l'edificazione realizzata da un successivo acquirente.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Quando l'impugnazione è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il rigetto integrale dell'appello comporta per l'impugnante l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Cassazione civile, Sezione VI, ordinanza n. 5933 dell'8 marzo 2013
Il principio richiamato stabilisce che l'agevolazione prevista dall'art. 33, comma 3, della Legge n. 388 del 2000 spetta soltanto quando l'utilizzazione edificatoria entro cinque anni sia effettuata dallo stesso acquirente.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali relative all'acquisto di aree o immobili destinati all'edificazione devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile estenderle oltre i requisiti espressamente previsti dalla legge.
- Quando la norma richiede che l'utilizzazione edificatoria avvenga entro un determinato termine, occorre verificare non solo il rispetto temporale, ma anche l'identità del soggetto che deve realizzarla.
- La successiva vendita dell'immobile prima dell'edificazione può far venir meno l'agevolazione se l'edificazione viene effettuata dal compratore successivo e non dall'acquirente originario.
- La finalità dell'agevolazione è ridurre il costo iniziale dell'edificazione sostenuto dall'acquirente che costruisce; pertanto, non è normalmente applicabile a chi acquista con finalità meramente speculative o di successiva rivendita.
- In caso di rigetto integrale dell'impugnazione tributaria, oltre alla possibile conferma dell'imposta richiesta possono essere dovute le spese processuali e un ulteriore contributo unificato.
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