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Sentenza

Sentenza n. 252/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - del diniego in data 02 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0043395 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e - per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19. - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009. - per dichiarare l'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente. - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202200785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autotutela relativo al prelievo supplementare per le annate agrarie 2005/06, 2007/08 e 2008/09, già oggetto di cartella di pagamento e intimazione di pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda agricola)

Prevale il privato

La controversia

L'azienda agricola ha impugnato il diniego con cui AGEA aveva respinto l'istanza di annullamento in autotutela delle comunicazioni relative al prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino. L'istanza era fondata, tra l'altro, sull'intervenuta prescrizione decennale dei crediti relativi alle annate 2005/06, 2007/08 e 2008/09; AGEA aveva negato la prescrizione sostenendo l'esistenza di atti interruttivi. La ricorrente ha inoltre chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito, la cancellazione o ricalcolazione delle somme iscritte nel Registro Nazionale dei Debiti, l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela e il risarcimento dei danni derivanti dal prelievo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha prodotto la sentenza del Tribunale civile di Bergamo n. 1005 del 19 febbraio 2022, passata in giudicato, che, inter partes, aveva accertato la prescrizione delle pretese sottese alla medesima cartella e alla medesima intimazione di pagamento. AGEA si è costituita tardivamente e non ha contestato né l'accertamento della prescrizione né il passaggio in giudicato della sentenza civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di autotutela. La decisione si fonda sul giudicato civile formatosi tra le parti, che aveva accertato la prescrizione del credito di AGEA riferito alle annate oggetto del giudizio. Il giudice ha rilevato che la ricorrente aveva documentato tale giudicato e che AGEA, pur costituendosi, non aveva contestato la circostanza né il suo passaggio in giudicato. La memoria difensiva depositata da AGEA quattro giorni prima dell'udienza è stata ritenuta tardiva ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e non è stata considerata ai fini della decisione, salvo che per la costituzione in giudizio; è stata inoltre giudicata generica e non pertinente alla specifica questione controversa. La sentenza ha quindi annullato il provvedimento impugnato, senza esplicitare ulteriori statuizioni autonome sulle domande di accertamento, restituzione e risarcimento. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità del contenzioso in materia di quote latte.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    memoria difensiva palesemente tardiva rispetto ai termini di cui all'art. 73 c.p.a.

    Le memorie depositate oltre i termini processuali non sono considerate ai fini della decisione, salvo quanto necessario per la costituzione in giudizio.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato nell'oggetto della domanda per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi; la sentenza, tuttavia, fonda l'accoglimento sull'efficacia del giudicato civile e annulla il diniego.

  • art. 8-ter l. n. 33/2009

    Richiamato in relazione al Registro Nazionale dei Debiti nel quale risultavano iscritte le somme pretese da AGEA; il testo non esplicita una distinta interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Il giudicato civile formatosi tra le medesime parti sull'esistenza e sulla prescrizione di un credito dell'amministrazione deve essere considerato dal giudice amministrativo che conosca dell'impugnazione del provvedimento amministrativo fondato su quel credito.
  • Quando il privato documenta il passaggio in giudicato della sentenza civile che ha accertato la prescrizione del credito amministrativo e l'amministrazione non contesta tale circostanza, il diniego di autotutela che neghi la prescrizione risulta illegittimo e deve essere annullato.
  • Le memorie difensive depositate tardivamente rispetto ai termini dell'art. 73 c.p.a. non possono essere valutate ai fini della decisione, fatta salva la loro rilevanza per la costituzione in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiDecisione e riti speciali
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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