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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11132/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/06/2022 che aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta in relazione al giudice dott. Fabrizio Cosentino. Il ricorrente sosteneva che il giudice Cosentino avesse già presieduto un collegio che aveva dichiarato l'esistenza della cosca Soriano e che parte degli elementi di prova fossero coincidenti con quelli del procedimento n. 2232/2021, integrando motivo di ricusazione. Denunciava inoltre nullità per violazione dell'art. 41 c.p.p. (omessa fissazione dell'udienza camerale ex art. 127 c.p.p.) e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale omesso di considerare i verbali d'udienza e la tempestività della ricusazione (depositata il 27/05/2022), nonché la regolare procura speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che la dichiarazione di ricusazione è soggetta a rigorosi requisiti formali; in mancanza della documentazione probatoria richiesta (in particolare i verbali delle udienze del 6 e del 27 maggio 2022 e la procura speciale) la Corte territoriale ha legittimamente dichiarato l'inammissibilità de plano. Quanto alla tempestività, la Corte ha precisato che, pur riconoscendo che se il giudice aveva accolto l'invito ad astenersi i termini per la ricusazione in alcuni casi non decorrono fino al rigetto dell'astensione, quando la causa di ricusazione diviene nota nel corso dell'udienza la dichiarazione deve essere proposta "prima del termine della udienza" (art. 38, comma 2) e la difesa non ha formulato tale dichiarazione in udienza il 27 maggio, depositando invece fuori udienza lo stesso giorno. Per questi motivi l'istanza è inammissibile. Il ricorrente è altresì condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41 cod. proc. pen.

    La sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 41, comma 1, discende dall'inosservanza degli obblighi formali dell'art. 38 c.p.p.; la mancata allegazione dei documenti richiesti legittima la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    "prima del termine della udienza"

    Regola termini e modalità della dichiarazione di ricusazione: se la causa di ricusazione diviene nota nel corso dell'udienza la dichiarazione va fatta prima della sua chiusura; la parte può poi formalizzarla entro il termine di tre giorni, ma l'atto verbale in udienza è necessario per usufruire di quel termine.

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Individua i casi di astensione; la Corte osserva che l'esistenza di una situazione riferita all'art. 36 può autorizzare la parte ad attendersi il riconoscimento del pregiudizio, condizionando la decorrenza dei termini per la ricusazione quando il giudice abbia accolto l'invito ad astenersi.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura del ricorrente in relazione alla mancata fissazione dell'udienza camerale; la Corte non ha ritenuto determinante tale aspetto rispetto all'inammissibilità per difetto documentale e di tempestività.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione è rigorosamente formale: bisogna rispettare termini e modalità di legge e allegare i documenti (verbali d'udienza, procure) che comprovano la causa e la legittimazione a proporla.
  • Se la causa di ricusazione diviene nota durante l'udienza, la parte deve dichiararla verbalmente "prima del termine della udienza" per poter poi completare gli adempimenti formali entro i termini previsti; il deposito fuori udienza lo stesso giorno non sostituisce la dichiarazione in udienza.
  • Se il giudice ha accolto l'invito della parte ad astenersi, può sorgere una legittima aspettativa che i termini non decorrono fino al rigetto dell'astensione; tuttavia, quando la causa è nota in udienza rimane comunque l'onere di verbalizzarla prima della chiusura dell'udienza per usufruire del termine di completamento.
  • La Corte territoriale può decidere de plano l'inammissibilità per carenze formali prima ancora di integrare d'ufficio documentazione mancante; non è da parte della difesa un rischio da sottovalutare aspettare che il giudice integri i documenti.
  • In pratica, per tutelare efficacemente il diritto alla ricusazione: dichiarare la ricusazione in udienza se la questione è nota; depositare immediatamente dopo (o allegare in udienza) i verbali e la procura speciale; non fare affidamento su acquisizioni documentali d'ufficio da parte della corte.

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