Cassazione Civile, Ordinanza n. 17686/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato alla lavoratrice il 12 ottobre 2015 e dalla successiva domanda giudiziale volta a farne dichiarare l’illegittimità, oltre che a ottenere differenze retributive e conseguenti voci accessorie. In primo grado era stata accolta la domanda della lavoratrice; la Corte d’appello di Roma, invece, aveva riformato la decisione ritenendo legittimo il licenziamento per grave violazione dei doveri di lealtà e correttezza e negando la prova di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente pattuito, con conseguente rigetto delle pretese economiche collegate. In Cassazione la lavoratrice ha proposto un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunciando omesso esame di un fatto decisivo relativo all’orario effettivamente svolto, nonché carenza assoluta o apparenza della motivazione, assumendo che le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato un diverso e più ampio orario di lavoro. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura, pur formalmente costruita come vizio motivazionale e omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dell’accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale sull’orario di lavoro effettivo. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e non implausibile, quindi al di sopra del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.; inoltre, la ricorrente non aveva specificamente indicato il fatto storico decisivo nei termini richiesti dalla giurisprudenza richiamata. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente una nuova valutazione del merito o delle prove.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve superare il minimo costituzionale di motivazione; sono rilevanti solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La carenza assoluta del requisito motivazionale si traduce in nullità della sentenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del meccanismo di raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica del fatto storico decisivo omesso, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; in difetto, la censura è inammissibile.
- Non è ammissibile trasformare formalmente un motivo di ricorso per cassazione in una doglianza di omesso esame o di motivazione apparente quando, nella sostanza, si mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti di merito.
- La motivazione è solo apparente, e quindi viziata in termini di nullità, quando non consente alcun controllo sul percorso logico-giuridico della decisione e non raggiunge il minimo costituzionale imposto dall’art. 111 Cost.; non basta il mero dissenso del ricorrente rispetto all’apprezzamento del giudice di merito.
- L’accertamento dell’effettivo orario di lavoro, quando fondato su una valutazione delle prove testimoniali e documentali non implausibile, è attività di merito sottratta al sindacato di legittimità, salvo il ristretto vizio motivazionale nei limiti normativamente ammessi.
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