Sentenza n. 6047/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti: - del d.P.R. 23.04.2025, notificato in data 13.05.2025 e pubblicato in G.U. in data 27.05.2025, con il quale si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Caserta e la nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria per 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 d.lgs. n. 267/2000; - della relazione del Ministro dell'Interno, in data 10.4.2025 (prot. n. 9980 del 9.5.2025), allegata al d.P.R. 23.4.2025; - della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.4.2025, non conosciuta; - della relazione del Prefetto di Caserta 21.3.2025, con la quale si è proposta l'applicazione della misura straordinaria, prevista dall'art. 143 del d.lgs. 267/2000; - ove occorra, ancora, del parere del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica del 17.3.2025, non conosciuto; - ove e per quanto occorra, inoltre, del decreto con il quale il Ministero dell'Interno ha conferito al Prefetto di Caserta delega per l'esercizio dei poteri di accesso, ai sensi dell'art. 1 co. 4 d.l. n. 629/82, non conosciuto; - del decreto del Prefetto di Caserta del 7.8.2024, inoltre, con il quale si è nominata la Commissione ispettiva ed è stato disposto l'accesso degli organi di verifica presso il Comune di Caserta, non conosciuto; - del provvedimento del Prefetto di Caserta del 29.10.2024, con il quale si è disposta la proroga della Commissione di Accesso per ulteriori tre mesi, non conosciuto; - della relazione conclusiva della Commissione di Accesso del 6.2.2025, non conosciuta; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, i verbali e le relazioni della Commissione di Accesso e delle Forze dell'Ordine, non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: d.P.R. 23 aprile 2025 di scioglimento del Consiglio comunale di Caserta e nomina della Commissione straordinaria, unitamente agli atti presupposti, tra cui la relazione ministeriale, la relazione prefettizia e gli atti della Commissione di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nella qualità di consigliere comunale, ha impugnato lo scioglimento del Consiglio comunale di Caserta disposto ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 143 d.lgs. 267/2000 per mancanza di elementi concreti, univoci e rilevanti sul condizionamento mafioso; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, per omessa considerazione di elementi favorevoli e delle misure correttive adottate dall'ente; contraddittorietà tra la relazione prefettizia e la proposta ministeriale e contraddittorietà interna delle motivazioni; violazione del principio di proporzionalità; lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. In particolare, il ricorrente ha valorizzato l'assenza di condanne penali definitive o di contestazioni penalmente qualificate a carico degli amministratori, l'esito di alcune vicende cautelari e giudiziarie, la presunta dissoluzione dei clan coinvolti, l'adozione di misure di self-cleaning e correttive, nonché l'asserita estraneità dell'amministrazione comunale a taluni fatti. Con motivi aggiunti ha contestato ulteriormente il provvedimento dissolutorio e gli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli infondati. Ha qualificato lo scioglimento ex art. 143 d.lgs. 267/2000 come misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, finalizzata a prevenire il condizionamento dell'attività dell'ente locale da parte della criminalità organizzata. Pertanto, non è necessario l'accertamento di responsabilità penali degli amministratori, né lo scioglimento è precluso da archiviazioni, annullamenti di misure cautelari o dalla diversa qualificazione penale dei fatti. Il giudizio deve fondarsi sulla valutazione globale e sinergica di plurimi elementi indiziari, secondo il criterio del "più probabile che non", e può prescindere da specifici addebiti personali agli amministratori quando emergano oggettive disfunzionalità dell'ente. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto adeguatamente dimostrati sia l'elemento soggettivo, consistente nei collegamenti diretti o indiretti tra amministratori locali, operatori economici e soggetti contigui alla criminalità organizzata, sia l'elemento oggettivo, consistente nelle anomalie dell'azione amministrativa e nella compromissione dell'imparzialità e del buon andamento dell'ente. Sono stati valorizzati, nel loro complesso, il sostegno elettorale proveniente da ambienti criminali, gli affidamenti pubblici a imprese ritenute contigue ai clan, le criticità nella gara per il servizio rifiuti, le proroghe nel settore socio-assistenziale, l'omessa verifica della permanenza dei requisiti antimafia durante l'esecuzione di lavori pubblici e la reiterata attribuzione di incarichi dirigenziali strategici a un dirigente coinvolto in plurime indagini, senza adeguata motivazione circa la mancata rotazione. Il giudice ha escluso che l'assenza di informative interdittive, la mancata integrazione di specifici reati aggravati dal metodo mafioso, l'adozione di misure correttive o l'esistenza di altri affidamenti non censurati potessero neutralizzare il quadro indiziario complessivo. Ha inoltre ritenuto non manifestamente irragionevole la misura e infondate le censure relative agli artt. 3 e 97 Cost., al contraddittorio e al diritto di difesa, rilevando che gli elementi favorevoli erano stati esaminati e che l'attività della Commissione di accesso era stata ampia e puntuale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente nei confronti delle amministrazioni resistenti, per euro 3.000 oltre accessori, mentre sono state compensate nei rapporti con ASMEL.
Norme richiamate
art. 143 d.lgs. 267/2000
concreti, univoci e rilevanti elementi
La disposizione consente lo scioglimento degli organi elettivi quando collegamenti o forme di condizionamento della criminalità organizzata compromettano la libera determinazione degli organi, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi. La misura ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e non richiede l'accertamento di responsabilità penali.
art. 3 Cost.
La valutazione dissolutoria è legittima se non manifestamente irragionevole e se sorretta da una motivazione coerente con il quadro indiziario complessivo.
art. 97 Cost.
Lo scioglimento è funzionale alla tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione locale e non viola la disposizione quando il quadro istruttorio evidenzia una compromissione di tali principi.
art. 1, comma 53, l. 190/2012
La mancata verifica della permanenza dell'iscrizione nella white list, durante l'esecuzione di lavorazioni rientranti nell'elenco normativo, può costituire elemento sintomatico dell'elusione del sistema di prevenzione antimafia.
art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001
La mancata applicazione della rotazione del personale nei confronti di un dirigente coinvolto in indagini, ove non adeguatamente motivata, può concorrere a dimostrare la compromissione dell'imparzialità e del buon andamento dell'ente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Lo scioglimento degli organi elettivi di un ente locale ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000 è una misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria; pertanto, non richiede l'accertamento di responsabilità penali degli amministratori e può essere adottato anche quando le vicende penali non abbiano condotto a condanne definitive, siano state diversamente qualificate o abbiano determinato l'annullamento di misure cautelari.
- Ai fini dello scioglimento ex art. 143 d.lgs. 267/2000, gli elementi indiziari devono essere valutati globalmente e sinergicamente, secondo il criterio del "più probabile che non", senza atomizzarli; il quadro può essere sufficiente anche in assenza di specifici addebiti personali agli amministratori, purché evidenzi oggettive disfunzionalità dell'ente e una compromissione dell'imparzialità e del buon andamento.
- La verifica dei presupposti dello scioglimento richiede la compresenza di un elemento soggettivo, costituito da collegamenti diretti o indiretti tra amministratori e criminalità organizzata, e di un elemento oggettivo, costituito da anomalie dell'azione amministrativa causalmente o plausibilmente riconducibili a tali collegamenti e idonee a piegare l'attività dell'ente a interessi criminali.
- La vicinanza di imprese affidatarie di contratti pubblici alla criminalità organizzata, valutata insieme alle modalità degli affidamenti, alle anomalie nella predisposizione delle gare, alle proroghe reiterate e alle omissioni nei controlli antimafia, può costituire serio elemento indiziario della permeabilità mafiosa dell'amministrazione, anche se non siano state emesse informative interdittive o non sia stato accertato un reato aggravato dal metodo mafioso.
- L'adozione di misure correttive o di provvedimenti favorevoli alla collettività in alcuni settori non impone un bilanciamento tra meriti e demeriti della gestione e non esclude lo scioglimento, poiché il condizionamento mafioso può coesistere con atti apparentemente utili e limitarsi a specifici settori dell'attività amministrativa.
- La reiterata attribuzione di incarichi dirigenziali strategici a un dirigente coinvolto in procedimenti penali, senza adeguata motivazione circa la mancata rotazione prevista dalla normativa anticorruzione, può concorrere a dimostrare la compromissione dell'imparzialità e del buon andamento dell'ente locale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 687/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 689/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 690/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 691/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 1 apr 2026Sentenza n. 692/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →