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Sentenza

Sentenza n. 3957/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 4384/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202504545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per gli anni scolastici 2018/19-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario, passata in giudicato, che aveva imposto l'accredito complessivo di 500 euro annui sulla carta del docente per cinque anni scolastici. Il titolo giudiziale era stato notificato al Ministero il 19 gennaio 2024 in copia informatica munita di attestazione di conformità. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente aveva inoltre richiesto gli interessi sulle somme riconosciute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'accertata inottemperanza, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di sessanta giorni decorrente dall'investitura da parte della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha escluso ogni compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di interessi, poiché l'importo della carta del docente è previsto al valore nominale e non può essere maggiorato, nemmeno se utilizzato nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, incluso l'ordine di adempiere e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; la previsione resta compatibile con l'attuale disciplina dell'art. 475 c.p.c.

  • art. 474 c.p.c.

    Rileva per individuare il titolo esecutivo come atto idoneo ad attribuire un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza munita di attestazione di conformità costituisce titolo esecutivo notificabile; dopo le modifiche della legge Cartabia non è necessaria la spedizione in forma esecutiva.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    L'importo attribuito sulla carta del docente è indicato al valore nominale e non è suscettibile di maggiorazione mediante interessi, neppure quando venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione che non esegua una pronuncia passata in giudicato può essere obbligata a darvi integrale esecuzione entro un termine giudiziale, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Ai fini del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità; non è necessaria la spedizione in forma esecutiva richiesta dalla precedente formulazione dell'art. 475 c.p.c.
  • Quando il giudicato riconosce un importo della carta del docente espressamente qualificato come somma nominale, tale importo non può essere maggiorato con interessi, poiché la disciplina della carta prevede l'accredito e l'utilizzo al valore nominale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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